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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Umbria 13/02/2007, n. 4
L.R. Umbria 13/02/2007, n. 4
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[Premessa] |
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Art. 1. - (Oggetto e finalità)1. La presente legge detta disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura e alla manutenzi |
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Art. 2. - (Definizioni)1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricre |
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Art. 3. - (Classificazione delle piscine)1. Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione. 2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi. 3. Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica. 4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi: |
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Art. 4. - (Tipologie di vasche)1. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all’articolo 3 i seguenti tipi di vasche: a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione |
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Art. 5. - (Utenti)1. Gli utenti delle piscine si distinguono in: |
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Art. 6. - (Parere igienico-sanitario)1. Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impiant |
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Art. 7. - (Inizio attività)1. L’inizio della attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A |
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Art. 8. - (Comunicazioni periodiche delle attività stagionali)1. I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell&r |
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Art. 9. - (Dotazione di personale)1. Il titolare dell’impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l’igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine. 2. Il responsabile della piscina assicura: a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo; |
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Art. 10. - (Requisiti strutturali)1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all’articolo 2, comma 2 devono: a) garantire che la potenzialità degli impianti di |
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Art. 11. - (Documentazione)1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della ASL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione: a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell’attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi: 1) l’an |
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Art. 12. - (Controlli)1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura d |
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Art. 13. - (Controlli interni)1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina. |
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Art. 14. - (Controlli esterni)1. I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla ASL competente, sulla base di appositi piani di controllo e di |
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Art. 15. - (Corsi di formazione ed aggiornamento)1. La Regione, tramite le ASL, dispone l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento |
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Art. 16. - (Primo soccorso)1. Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni. |
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Art. 17. - (Regolamento interno)1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli |
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Art. 18. - (Requisiti igienico-sanitari e ambientali)1. Le piscine di cui all’articolo 1, comma 2, rispettano i requisiti igienico-sanitari e ambien |
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Art. 19. - (Sanzioni amministrative)1. I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all’applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell’accertamento delle violazioni effettuato dalla ASL competente. 2. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all’articolo 5 comporta la chiusura dell’attività balneare per un massimo di cinque |
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Art. 20. - (Norme regolamentari)1. La Regione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le esigenze unitarie, stabilisce con norme regolamentari: a) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti di cui all’articolo 5; |
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Art. 21. - (Norme transitorie)1. I proprietari ed i responsabili delle piscine provvedono, entro cinque anni dall’entrata in |
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Art. 22. - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 20 |
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Art. 23. - (Applicabilità delle norme)1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento |
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