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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Umbria 08/03/2010, n. 377
Deliberaz. G.R. Umbria 08/03/2010, n. 377
Deliberaz. G.R. Umbria 08/03/2010, n. 377
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Lorenzetti; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente; c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO: Criteri per l’esecuzione degli studi di microzonazione sismicaAi fini della prevenzione sismica e della valutazione del rischio sismico, la microzonazione sismica è uno strumento molto utile per il governo del territorio, per la progettazione e per la pianificazione per l’emergenza. Ha lo scopo di riconoscere ad una scala sufficientemente grande (scala comunale o sub comunale) le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o possono produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. In sostanza, lo studio di microzonazione sismica viene sintetizzato in una carta del territorio nel quale sono indicate: - le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida e pianeggiante e, pertanto, gli scuotimenti attesi sono equiparati a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base; - le zone in cui il moto sismico viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche del terreno e/o geomorfologiche del territorio; - le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni di deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni, fagliazione superficiale, cedimenti differenziali, ecc.). Lo studio di microzonazione sismica fornisce una base conoscitiva della pericolosità sismica locale delle diverse zone e consente di stabilire gerarchie di pericolosità utili per la programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico, a varie scale. La realizzazione di uno studio di microzonazione sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi differenziati in funzione del livello di approfondimento. Al momento di decidere l’esecuzione del livello dello studio, occorre tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di microzonazione sismica può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico. In Umbria le indagini di micro zonazione sismica sono regolate dalle norme in materia di governo del territorio e da atti applicativi. Per alcuni aspetti è ancora operante la D.G.R. n. 3806 del 18 giugno 1985 riguardante le “Direttive e criteri metodologici di carattere geologico-tecnico per le indagini da eseguire a corredo dei piani urbanistici di grado subordinato”. La L.R. n. 27 del 24 marzo 20000 “Piano Urbanistico Territoriale” e le sue modifiche ed integrazioni definiscono: |
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ALLEGATO A |
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Atti di approvazione delle carte di pericolosità sismica locale in scala 1:10.000 della Regione Umbria- Determinazione Dirigenziale n. 10885 del 21/11/01; |
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Cartografie geologiche e geotematiche in scala 1:10.000 della Regione Umbria e atti di approvazione- Legge Regionale n. 25/89, art. 22, carte geologiche della Valnerina; - Progetto CARG: Foglio geologico n. 289 “Città di Castello, Foglio geol |
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Corrispondenze tra le indagini di microzonazione sismica di dettaglio, effettuate o approvate dalla Regione Umbria, con i diversi livelli di approfondimento di cui agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica- Area urbana di Foligno (1998) - livello 3 di approfondimento; - Indagini sul rischio di liquefazione a Nocera scalo (1999) - livello 3 di approfondim |
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ALLEGATO B - Delibere di Giunta regionale n. 3086 del 18 giugno 1985, n. 2739 del 19 maggio 1982 e n. 1700 del 19 novembre 2003 |
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 1985, n. 3806Direttive e criteri metodologici di carattere geologico-tecnico per le indagini da eseguire a corredo dei piani urbanistici di grado subordinato. LA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione del 28 febbraio 1994, n. 909 “Adempimenti piano urbanistico territoriale-criteri di indirizzo e metodologie” con la quale la Giunta regionale ha costituito un gruppo di lavoro per la definizione dei criteri metodologici di supporto alla predisposizione degli atti connessi agli adempimenti delle norme del P.U.T.; Visto l’art. 18 delle N.T.A. della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 “Approvazione del piano urbanistico territoriale” che stabilisce che la formazione dei piani urbanistici di grado subordinato e delle loro varianti deve essere preceduta da indagini geologico-geotecniche di cui all’art. 5 della L.R. 25/82; Visto l’art. 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 “Snellimento procedure di cui alla legge n. 67/74 in attuazione arca 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741” che tra l’altro recita: “la Giunta regionale nell’esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento stabilisce il tipo e l’ampiezza degli studi e delle indagini di carattere geologico e geotecnico da effettuare per la formazione degli strumenti urbanistici sia generali che attuativi”; Vista la deliberazione del 19 maggio 1982, n. 2739 “Criteri relativi al tipo, ampiezza di studi ed indagini di carattere geologico e geotecnico da effettuare sia per la formazione degli strumenti urbanistici generali che per quelli attuativi”; Ritenuto di dover definire il tipo di indagine da eseguire, la scala di esecuzione di rappresentazione ed i requisiti minimi comuni a cui devono rispondere le indagini di carattere geologico-tecnico da effettuare a corredo dei piani urbanistici comprensoriali, in esecuzione e ad integrazione delle leggi regionali n. 52/83 e n. 25/82 sopra citate; |
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 1982, n. 2739Criteri relativi al tipo, ampiezza di studi ed indagini di carattere geologico geotecniche o da effettuare sia per la formazione degli strumenti urbanistici generali che per quelli attuativi. Art. 5 legge regionale n. 25/1982. LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64; Visto il D.M. 3 marzo 1975; Visto il D.M. 21 gennaio 1981; Visto |
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2003, n. 1700Specificazioni alla D.G.R. 852 del 18 giugno 2003 di classificazione sismica del territorio regionale dell’Umbria e attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, art. 2, commi 3, 4 e 5. LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 “Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio”; Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003, supplemento ordinario n. 72, concernente “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” con la quale sono stati approvati i criteri per l’individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone; Visto l’art. 94, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 112/98 recante l’attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone; Visto il decreto del capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 sugli edifici strategici e rilevanti di competenza nazionale; Vista la D.G.R. 852 del 18 luglio 2003; |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO: Specificazioni alla D.G.R. 852 del 18 giugno 2003 di classificazione sismica del territorio regionale dell’Umbria e attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, art. 2, commi 3, 4 e 5Individuazione delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di comp |
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NORMATIVA DI RIFERIMENTOOrdinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; Legge regionale 2 marzo 1999, n. 3; Legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18; D.G.R. n. 852 del 18 luglio 2003; Decreto del capo dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003; Visto l’articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 112 del 1998, in base al quale compete allo Stato l’approvazione dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone; Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, supplemento ordinario n. 72, concernente “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” con la quale sono stati approvati i criteri per l’individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi ne |
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1 - MotivazioniL’art. 94, comma 2, lettera a), del medesimo D.Lgs. 112/98 tratta dell’attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 concernente “Primi elementi in materia di criteri generali p |
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2 - Prime indicazioni della RegioneA seguito dell’ordinanza, con propria deliberazione in data 18 giugno 2003 con D.G.R. n. 852, la Giunta regionale dell’Umbria ha approvato la classificazione sismica del territorio regionale, entrata in vigore a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria avvenuta il 30 luglio 2003, stabilendo tra l’altro quanto segue: 1. per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché per gli edifici e per le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica e d |
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3 - Adempimenti carico delle RegioniVa detto inoltre che l’ordinanza prevede un periodo e procedure transitorie per l’applicazione delle nuove normative tecniche, escludendo però da tale facoltà gli edifici strategici e rilevanti definiti all’art. 2, comma 3. In tal senso è quindi necessario definire l’elenco degli edifici e delle opere a cui si applicherà la nuova normativa in caso di progettazione. Alla luce di quanto sopra è inoltre oggi necessario fornire le prime indicazioni previste all’art. 2 comma 4, dell’ordinanza, precisando alcune tipologie di immobili, distinte per il loro uso, rispondenti alle caratteristiche degli edifici ed opere di tipo strategico o rilevanti alle conseguenze di un loro collasso, affinché i proprietari possano dare inizio a interventi cognitivi secondo quanto previsto all’art. 2, comma 3, dell’ordinanza medesima. Nel corso di più riunioni tenutesi a Roma con i rappresentanti di tutte le Regioni italiane, coordinate dalla Regione capofila Abruzzo ed alla presenza dei rappresentanti del Servizio sismico nazionale, si è cercato di ottenere una omogeneità e un coordinamento nella identificazione degli edifici e delle infrastrutture di competenza regionale da classificare come previsto nell’ordinanza medesima. |
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4 - Valutazioni della nostra RegioneEmerge ora l’esigenza di formulare un primo elenco in via preliminare e generale, tenendo conto delle fattispecie di edifici e infrastrutture che, in caso di collasso, possono provocare conseguenze rilevanti. Una identificazione più precisa e puntuale sarà possibile solo a seguito della acquisizione di ulteriori dati in grado di configurare scenari più certi, anche attraverso lo studio di campioni significativi. Una volta acquisiti tali dati sarà possibile calibrare ulteriori scelte sulle tipologie da individuare, sull’eventualità di adozione di “soglie” minime di rilevanza, sul relativo impatto numerico ed economico e sul tipo di intervento. In relazione alle indicazioni da fornire per le verifiche tecniche si sono prese come riferimento quelle già elaborate dal Dipartimento della protezione civile. La Sezione rischio sismico della Commissione nazionale grandi rischi ha approvat |
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ALLEGATO “A” - ELENCO “A” - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile |
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ALLEGATO “B” - ELENCO “B” - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collassoEdifici: - asili nido e scuole di ogni ordine e grado - strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.) |
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ALLEGATO “C” - Prime indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli edifici e le opere di cui agli allegati “A” e “B” ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003L’ordinanza n. 3274/2003 prevede l’avvio di una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell’azione sismica, da effettuarsi nei prossimi 5 anni e che dovrebbe interessare: - gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile; - gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. L’insieme delle tipologie individuate, di competenza regionale, porta a descrivere in termini molto ampi il patrimonio edilizio sul quale dovranno essere effettuate le verifiche e induce a definire possibili schemi tecnici di riferimento per le verifiche da effettuare in termini tali da coniugare nella maniera più efficace possibile le esigenze di ottenere verifiche tempestive, di semplice attuazione, di contenuto impatto finanziario e di risultati significativi per quanto attiene alla valutazione del livello di sicurezza, tenendo conto delle diverse situazioni di esposizione. Le prime indicazioni per il programma delle verifiche tecniche, da effettuarsi nella regione Umbria a cura dei proprietari, sugli edifici e le opere di cui agli allegati “A” e “B” sono le seguenti: Il programma sarà analogo a quello già sperimentato dalla Regione dell’Umbria per gli edifici scolastici comunali nel programma a seguito della costituzione dell’Osservatorio sulla scuola di cui alla D.G.R. 1618 del 20 novembre 2002: 1) rilievo preliminare con la finalità di acquisire dati di carattere statistico. Tale rilievo potrà essere effettuato senza grosse difficoltà dai tecnici degli uffici tecnici dei proprietari (gestori o utilizzatori); 2) formulazione di criteri semplificati per la definizione di classi di vulnerabilità, di esposizione e di rischio; 3) priorità per le verifiche e per i successivi interventi. Tale percorso è coerente con quanto riportato nel decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003: “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”“, al punto 2 (livello 0) dell’allegato 2: “Indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 2 dell’ordinanza 3274/2003”. In esso si individua un livello 0, di acquisizione di dati con carattere statistico, un livello 1 ed un livello 2 di verifica di edifici ed opere ad “elevata priorità”, rispettivamente “regolari” e “non regolari”. I due percorsi sono concettualmente simili per la prima fase, quella di rilevazione statistica (livello 0), anche se esistono alcune differenze nel dettaglio del modulo di rilievo. Per la fase relativa alle verifi |
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