Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano Vinti;
Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l’art. 19, comma 2;
Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);
Vista la L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali) e, in particolare, il Capo XV recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5”;
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visti il D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010 di attuazione della L.R. 5/2010;
Vista la nota del dirigente del Servizio Geologico e sismico e del dirigente del Servizio urbanistica ed espropriazioni della Regione Umbria, prot. n. 159081 del 14 novembre 2011, con la quale si stabiliva, in ossequio alle disposizioni apportate in materia edilizio-urbanistica con la L.R. 8/2011, che gli Uffici provinciali avviassero il procedimento di “autorizzazione sismica” ovvero quello di “preavviso scritto e il deposito del progetto” anche in assenza degli estremi del titolo abilitativo o della preventiva presentazione della pratica presso l’Amministrazione comunale, a prescindere dal titolo abilitativo di cui alle normative nazionali e regionali;