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Deliberaz. G.R. Umbria 26/10/2022, n. 1089

Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e modalità applicative.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e modalità applicati

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Documento istruttorio

Oggetto: Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e modalità applicative.

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell’allegato I inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)»;

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Allegato - Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) e modalità applicative

 

1. Premessa

Le procedure amministrative connesse al rilascio delle Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al Titolo III Bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, risultano particolarmente gravose, non solo in ragione della oggettiva complessità degli impianti soggetti a questo tipo di autorizzazione, ma anche in conseguenza del carattere complesso e talvolta ridondante delle procedure che vengono messe in campo. Tali difficoltà, che appesantiscono in eguale misura il lavoro delle aziende e quello della pubblica amministrazione, possono trovare margini di standardizzazione, e quindi di semplificazione, specialmente in quei procedimenti che si attivano successivamente al rilascio dell’A.I.A. e che tipicamente riguardano le numerose modifiche impiantistiche che intervengono nel ciclo di vita dell’installazione. Gli impianti industriali sottoposti ad A.I.A. sono infatti soggetti a continui interventi di aggiornamento e modifica, dettati da esigenze di natura produttiva ed economica. In generale tali cambiamenti degli assetti produttivi devono trovare un riscontro nel dispositivo autorizzativo, chiamato a riflettere nei contenuti, nelle condizioni e nelle prescrizioni, lo stato di funzionamento e sui conseguenti carichi emissivi dell’impianto. In questo processo di allineamento è tuttavia importante graduare la complessità delle procedure di aggiornamento dell’autorizzazione in funzione della effettiva rilevanza degli effetti prodotti sull’ambiente dalle modifiche apportate agli impianti.

Anche gli adempimenti previsti nell’ambito dell’attività di monitoraggio e controllo sul funzionamento degli impianti possono risultare complessi e onerosi per le aziende, specialmente per quanto concerne gli obblighi di comunicazione e notifica. Ridurre la frequenza e la quantità dei dati in transito tra le aziende e la Pubblica amministrazione, razionalizzando le procedure e limitando gli invii dei dati che risultano effettivamente rilevanti sotto il profilo ambientale, non solo riduce gli impegni burocratici delle aziende, ma semplifica anche l’attività delle autorità preposte al controllo e al monitoraggio. È in questi ambiti che l’Amministrazione regionale individua, i criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale di seguito riportati, perseguendo l’obiettivo di introdurre forme di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative preservando al contempo l’efficacia dell’azione di tutela dell’ambiente.

 

2. Ambito di applicazione e finalità

Le presenti linee guida si applicano a tutti gli interventi di modifica proposti dal gestore su un’installazione esistente e autorizzata ai sensi del Titolo III Bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 distingue tra interventi che rientrano o meno nella definizione di “modifica sostanziale” consentendo all’Autorità competente percorsi di adeguamento dell’autorizzazione più o meno complessi a seconda della rilevanza ambientale della modifica dell’impianto. I criteri che definiscono questa gradualità non risultano tuttavia del tutto esaustivi e, specie nei casi di modifiche di minor rilevanza, consentono margini di semplificazione. 

Le presenti linee guida sono state redatte allo scopo di dare maggiori certezze ai gestori precisando e differenziando i casi di modifica delle installazioni esistenti e di aggiornamento delle autorizzazioni vigenti, alla luce della normativa vigente, sostituendo le precedenti linee guida adottate con D.G.R. n. 462 del 20/05/2013 e aggiornando le casistiche di cui ai paragrafi 1.4 e 1.5 della D.G.R. n. 589 del 06.05.2019.

In particolare, la finalità principale del presente documento è quella di individuare, anche ai fini della procedura informatica, elementi oggettivi utili all’individuazione delle caratteristiche di sostanzialità, ovvero, di non sostanzialità delle modifiche progettate e definire i conseguenti procedimenti amministrativi finalizzati all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale.

Con le presenti linee guida si intende altresì fornire indicazione in merito alla trasmissione agli enti interessati, da parte dei gestori delle installazioni soggette ad A.I.A., delle comunicazioni relative alle verifiche, ai controlli periodici e agli eventi che, modificando il regime di esercizio dell’installazione, necessitano di opportune valutazioni da parte dell’autorità competente.

 

3. Definizioni

Si intendono integralmente richiamate le definizioni di cui all’art. 5 del D.L.gs. n. 152/2006 e, in particolare, le seguenti:

- “autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”: il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui alla disposizione predetta. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

- “installazione”: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

- “modifica”: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

- “modifica sostanziale di un progetto, di un’opera o di un impianto”: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negati

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