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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 05/05/1994, n. 34
L.R. Toscana 05/05/1994, n. 34
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - (Oggetto)1. La Regione riconosce nell'attività di bonifica un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela del |
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Articolo 2 - (Attività di bonifica)1. Costituisce attività di bonifica, ai fini della presente legge, il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la |
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Articolo 3 - (Interventi pubblici)1. La Regione provvede, con le modalità di cui al titolo V e al titolo VI, alla realizzazione delle opere necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro manutenzione ed eser |
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Articolo 4 - (Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)1. I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione dell'attività di bonifica anche fuori dei casi di cui all'art. 3, comma 2, provvedendo: |
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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI |
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Articolo 5 - (Comprensori di bonifica)1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso in comprensori. 2. I comprensori di bonifica costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrograf |
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Articolo 6 - (Modificazioni dei comprensori)1. La delimitazione dei comprensori di bonifica può essere modificata con le procedure di cui all'art. 5. |
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Articolo 7 - (Comprensori interregionali)1. Nei bacini idrografici che ricadono anche nel territorio di regioni limitrofe possono essere costituiti comprensori di bonifica in |
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Articolo 8 - (Piano generale di bonifica)1. L'attività di bonifica è svolta, per ciascun comprensorio, secondo le previsioni del piano generale di bonifica. 2. Il pano generale di bonifica: a) definisce le linee di intervento della bonifica nel comprensorio; b) individua le opere di bonifica da realizzare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, indicandone la priorità; |
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Articolo 9 - (Opere di bonifica)1. I piani generali prevedono, quali opere di bonifica: a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di regimazione dei corsi d'acqua; |
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Articolo 10 - (Procedura)1. I piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale. 2. Ciascun Consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, elabora la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale delibera gli indirizzi per l'elaborazione delle proposte da parte dei Consorzi, specificando, in particolare, i criteri per la determinazione delle opere di competenza pubblica e per quelle di competen |
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TITOLO III - SOGGETTI |
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Articolo 11 - (Esercizio delle funzioni)1. Le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di bonifica, ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica, sono esercitate dalle Province, salve le competenze che la presente legge riserva alla Regione. 2. Per l'esercizio |
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Articolo 12 - (Consorzi di bonifica)1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e concorrono, con la Regione e gli enti locali, alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1. 2. A tal fine i Consorzi: |
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Articolo 13 - (Funzioni delle Comunità montane)1. Le Comunità montane partecipano, unitamente ai Comuni, alle procedure di pianificazione e p |
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TITOLO IV - DISCIPLINA DEI CONSORZI DI BONIFICA |
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"Articolo 14 - (Istituzione)N6 1. I consorzi di bonifica sono istituiti o soppressi con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le province competenti, le comunità montane e i comuni interessati per territo |
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Articolo 15 - (Partecipazione al Consorzio)1. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali di cui all'art. 33. 2. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua |
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"Art. 16 - (Contributo consortile)N6 1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché per le spese di funzionamento del consorzio. 2. L'ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile. 3. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l'indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale. 4. Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. 5. I soggetti pubblici e privati |
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Articolo 17 - (Diritto di voto)1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. 2. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote. 3. L'individuazione è effettuata con di |
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Articolo 18 - (Catasto consortile)1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile al fine d'individuare tutti gli |
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Articolo 19 - (Organi)1. Gli organi dei Consorzi di bonifica sono: |
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Articolo 20 - (Consiglio dei delegati)N6 "1. Il consiglio dei delegati è composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del consorzio, dei quali il 51 per cento eletto dai consorziati e il 49 per cento nominati dalla provincia competente tra gli amministratori e i consiglieri dei comuni rientranti anche parzialmente nell'ambito |
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Articolo 21 - (Elezione dei delegati)1. I consorziati che godono dei diritti civili eleggono i componenti del Consiglio dei delegati al loro interno. 2. Ai fini dell'elezione i consorziati sono suddivisi in sezioni elettorali di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. Lo statuto del Consorzio può prevedere sezioni riservate ai proprie |
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Articolo 22 - (Durata in carica del Consiglio)1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. 2. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo ap |
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Articolo 23 - (Compiti e funzionamento del Consiglio)1. Il Consiglio dei delegati: a) delibera lo statuto del Consorzio e le relative modificazioni; |
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Articolo 24 - (Deputazione amministrativa)1. La Deputazione amministrativa è l'organo che provvede alla gestione amministrativa del Consorzio, esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto. 2. La Deputazione è composta dal Presiden |
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Articolo 25 - (Presidente)1. Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente del consorzio fra i propri membri. |
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Articolo 26 - (Collegio dei revisori dei conti)1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Provincia fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa. |
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Articolo 27 - (Statuto)1. Il Consorzio di bonifica è retto da uno statuto che detta le disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le previsioni della presente legge. 2. In particolare lo statuto stabilisce: |
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Articolo 28 - (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consortili)1. Le deliberazioni del Consorzio sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissi |
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Articolo 29 - (Controllo sugli atti)1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità e di merito i regolamenti, le deliberazioni di approvazione del perimetro di contribuenza ed i piani di classifica degli immobili. 2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità i bilanci, le variazioni di bilancio, i conti consuntivi, gli atti di riparto della contribuenza, nonché le concessioni, le licenze e i permessi di cui all'art. 44, comma 2, lett. c). |
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Articolo 30 - (Scioglimento del Consiglio)1. Il Consiglio dei delegati può essere sciolto in caso di: a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto; b) persistente inattività; c) gravi irr |
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Articolo 31 - (Ricorsi avverso le deliberazioni consortili)1. Contro le deliberazioni dei Consorzi non soggette a controllo è ammesso ricorso alla Provincia. |
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Articolo 32 - (Consorzi di secondo grado)1. Per la realizzazione e la gestione coordinata di opere di bonifica e di servizi che interessino più Consorzi possono essere costituiti Consorzi di secondo grado. |
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TITOLO V - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA |
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Articolo 33 - (Programma regionale della bonifica)1. Gli interventi previsti nei piani generali di bonifica sono realizzati sulla base del programma regionale della bonifica approvato dal Consiglio regionale. 2. Il programma dispone per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione. |
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Articolo 34 - (Procedura)1. Ciascun Consorzio di bonifica elabora una proposta di programma relativa al comprensorio di propria competenza e la trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla Provincia competente. 2 |
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Articolo 35 - (Finanziamento degli interventi di competenza pubblica)1. Il Consiglio regionale approva il programma per le nuove opere di bonifica di competenza pubblica e la conseguente ripartizione delle risorse finanziarie, valutando la loro priorità in rapporto alle altre opere pubbliche previs |
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Articolo 36 - (Contributi regionali per gli interventi di competenza privata)1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 35 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. |
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Articolo 37 - (Rendicontazione)1. Le Province provvedono alla rendicontazione dei finanziamenti regionali di cui alla presente legge |
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Articolo 38 - (Interventi urgenti)1. La Giunta regionale può autorizzare le Province competenti ad attuare interventi non previsti nel programma regionale per l'anno in corso, anche se non compresi nei piani generali di bonifica, qualora siano |
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“Art. 38 bis – (Attribuzione delle risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria)N13 1. Ferma restando la procedura di |
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Articolo 39 - (Interventi della Giunta regionale)1. La Giunta regionale promuove e realizza, con le forme previste dall'ordinamento regionale, rilevam |
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Articolo 40 - (Relazione triennale)1. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione triennale concernente l'attuazione del pro |
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TITOLO VI - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E GESTIONE DELLE OPERE |
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Articolo 41 - (Realizzazione delle opere di competenza pubblica)1. I Consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica di competenza pubblica comprese nel programma regionale approvato dal Consiglio e li trasmettono alla Provincia competente entro i termini stabiliti dalla Provincia medesima. 2. Qualora i Consorzi non provvedano alla redazione d |
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Articolo 42 - (Esecuzione delle opere di competenza privata)1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, previste nel programma regiona |
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Articolo 43 - (Proprietà pubblica delle opere)1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'art. 41 appartengono al demanio regionale. 2. Appartengo |
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Articolo 44 - (Gestione delle opere)1. I Consorzi di bonifica provvedono, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate, dalla data del loro compimento. |
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Articolo 45 - (Concessioni, licenze e permessi)1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui al RD 368/1904, art. 134 ed art. 138, sono rilasciate dai Consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente ufficio del Genio civile relativamente alla tutela delle acque pubbliche. |
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Articolo 46 - (Violazioni amministrative.)1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dal RD 368/1904, art. 132, art. 133, art. 134 e art. 136, provvedono, oltre agli agenti e agli |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE |
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Capo I - COSTITUZIONE DEI CONSORZI |
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Articolo 47 - (Modificazioni di Consorzi di bonifica già operanti)1. In prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione della delimitazione dei comprensori, individua per ciascuno di essi l'ente titolare delle funzioni di cui all'art. 12, comma 2. 2. A tal fine, per i comprensori nei quali è già operante |
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Articolo 48 - (Requisiti)1. I Consorzi già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati, ai sensi dell'art. 47, quando le proprietà immobiliari consorziate interessano almeno un decimo dell'estensione compless |
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Articolo 49 - (Proroga degli organi)1. Gli organi dei Consorzi di bonifica, già operanti alla data di entrata in vigore della pres |
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Articolo 50 - (Soppressione)1. Fuori dei casi di cui all'art. 47 e salva la diversa disciplina prevista, per i comprensori interr |
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Articolo 51 - (Istituzione dei nuovi Consorzi su iniziativa degli interessati)1. Nei comprensori di bonifica nei quali le funzioni di cui all'art. 12 non sono attribuite a Consorzi già operanti, possono essere istituiti nuovi Consorzi su proposta dei proprietari degli immobili situati nei comprensori medesimi. 2. La Giunta regionale delibera il termine e le modalità per la presentazione delle prop |
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Articolo 52 - (Istituzione d'ufficio)1. Fuori dei casi di cui all'art. 47, all'art. 51 e salvo quanto previsto all'art. 53, l'istituzione dei Consorzi di bonifica è deliberata d'ufficio dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. 2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione consiliare, la Provincia competente nomina una commissione provvisoria di amministrazione del Consorzio |
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Articolo 53 - (Attribuzione alle Comunità montane delle funzioni consortili)1. Nei comprensori di bonifica nei quali non sia stato costituito un Consorzio su iniziativa degli interessati, le funzioni di cui all'art. 12 sono esercitate, nei casi di cui al comma 2, dalle Comunità montane competenti per territorio. 2. L'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio regionale qualora il comprensorio di bonifica ricada nel territorio della Comunità montana: a) per intero; b) |
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Capo II - RICOGNIZIONE DELLE OPERE |
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Articolo 54 - (Opere pubbliche regionali)1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di bonifica realizzate dalla Regione e già completate anche per lotti funzionali. 2. La ricognizione è approvata con deliberazione della Giunta, pubblicata nel Bollet |
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Articolo 55 - (Altre opere pubbliche)1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede altresì ad individuare, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, le opere pubbliche di bonifica che presentano le caratteristiche di opere idrauliche |
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Capo III - NORME TRANSITORIE |
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Articolo 56 - (Realizzazione degli interventi)"1. Fino all'elaborazione dei piani generali di bonifica di cui all'art. 8 l'attività pubblica di bonifica è realizzata sulla base di un programma annuale d |
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Articolo 57 - (Funzionamento dei Consorzi)1. Fino all'individuazione da parte del Consiglio regionale degli enti competenti ad esercitare le fu |
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TITOLO VIII - ALTRE DISPOSIZIONI |
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"Articolo 58 - (Canali demaniali di irrigazione)N9 1. Le funzioni amministrative concernenti i canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione Toscana ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione orto-floro-frutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi |
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Articolo 59 - (Soppressione dei Consorzi idraulici di difesa e di scolo)1. I Consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria sono soppressi e nelle relative funzioni succedono i Consorzi di bonifica competent |
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"Art. 59/bis - (Norme per i consorzi idraulici di terza categoria )N9 1. Il personale dei consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), individuato dallo stesso articolo 1, comma 2, in serviz |
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"Art. 59 ter - (Norme transitorie per la manutenzione di altre opere idrauliche)1. Fino all'attuazione del capo II del Titolo VII, nonché dell'articolo 59 della presente legge, la manutenzione delle opere di regimazione idraulica, ricomprese n |
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Articolo 60 - (Opere idrauliche, acquedotti e strade)1. Il compimento, la consegna, la manutenzione e la proprietà delle opere idrauliche, delle st |
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Articolo 61 - (Norme finanziarie)1. Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge ed individuati all'art. 33, all'art. 38, |
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"Art. 61 bis - Disposizioni finanziarie di attuazione dell'articolo 59 bisN9 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 bis, comma 4, le entrate conseguenti alla conclusione delle procedure di subentro nei rapporti attivi facenti capo ai consorzi soppressi di cui allo stesso articolo 59 bis, valutabili in euro 500.000,00, sono introitate nell'unit |
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Articolo 62 - (Abrogazioni)1. È abrogata la LR 83/1977 e successive modificazioni, salvo: a) l'art. 3 e l'art. 25, fino alla data della deliberazione di cui all'art. 11, comma 4; b) l'art. 28, comma 2, fino alla data d'istituzione dei nuovi Consorzi di bonifica o di attribuzione delle relative funzioni al |
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