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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 31/05/2004, n. 29
L. R. Toscana 31/05/2004, n. 29
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- L.R. 29/11/2023, n. 44
- L.R. 09/08/2016, n. 58
- L.R. 12/11/2013, n. 66
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei pr |
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Art. 2 - Cremazione e affidamento delle ceneri1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della L. 130/2001, pre |
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Art. 3 - Modalità di conservazione1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere: |
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Art. 3-bis - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, |
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Art. 4 - Luoghi di dispersione delle ceneri |
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Art. 4-bis - Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati |
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Art. 5 - Regolamenti comunali1. I regolamenti comunali disciplinano quanto disposto all'articolo 4 e la violazione delle disposizioni ivi contenute comportano l'applicazione della |
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Art. 6 - Piano regionale di coordinamento1. Il piano regionale di coordinamento definisce, sulla base della popolazione |
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Art. 7 - Senso comunitario della morte1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto |
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Art. 8 - Informazione ai cittadini1. I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche |
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Art. 9 - Clausola valutativa1. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa. |
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Art. 9-bis - Disposizioni per l'approvazione del primo piano regionale di coordinamento |
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Art. 9-ter - Norma transitoria1. Nelle more dell’approvazione del primo piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 6, non è consentita, per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, la realizzazione di nuovi impianti crematori su tutto il territorio regionale, ad eccezione di quelli per i quali i comuni abb |
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