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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 08/05/2009, n. 24
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PreamboloVisto l’articolo 4, comma 1, lettera n) e l’articolo 69 dello Statuto; Vista l’intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza unificata; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); |
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Art. 1 - Finalità |
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Art. 2 - Definizioni e parametri1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni: a) per edifici abitativi “o edifici a destinazione d’uso abitativa”N11 si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola; b) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra |
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Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento “di edifici abitativi”1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo complessivo per l’intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le seguenti caratteristiche: a) edificio unifamiliare esteso da terra a tetto; |
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Art. 3 bis - Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia: a) sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale inseriti all’interno del perimetro individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esist |
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Art. 4 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione “di edifici abitativi”1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi. 2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su edifici esistenti ed aventi esclusivamente destinazione d’uso abitativa alla data del 31 marzo 2009. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici all’interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura comunque non superiore “al 35 per cento”. N1 della superficie utile lorda complessiva dell’edificio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fini dell’ampliamento e non sia aumentata. 4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la destinazione d’uso abitativa degli edifici interessati. Il mutamento di destinazioni d’uso diverse da quella abitativa di cui al comma 3 è |
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Art. 5 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3“, 3bis”N11 e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti. 2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3“, 3bis”N11 e 4, non possono essere realizzati su edifici N22che, al momento della presentazione della SCIA “o, in alternativa, della richiesta per il rilascio del permesso a costruire,”N11 di cui all’articolo 7, risultino:” a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo; b) collocati all’interno delle zone territoriali omogenee “A” di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici N23comunal |
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Art. 6 - Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi |
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Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/20051. Dopo il comma 12 dell’articolo 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è aggiunto il seguente comma: “12 bis. Nell’ambito del sistema informativo geografico regionale di cui all’articolo 28 della l.r. 1/2005, è istituito il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, gestito dalla struttura regionale competente.”. 2. Dopo il comma 12 bis dell’articolo 23 della l.r. 39/2005, è aggiunto il seguente comma: |
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