L. R. Toscana 11/05/2011, n. 19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Toscana 11/05/2011, n. 19

Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/07/2020, n. 51
- L.R. 11/06/2014, n. 32
- L.R. 18/06/2012, n. 29
- L.R. 04/11/2011, n. 55
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PREAMBOLO

Visto l’articolo 117 commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la

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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Nel perseguimento degli obiettivi di promozione e tutela della salute, di cui all’articolo 117 della Costituzione, la Regione Toscana, nell’ambito delle proprie competenze, con la presente legge detta disposizioni finalizzate a realizzare nel territorio e fra i cittadini migliori condizioni di sicu

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Art. 2 - Politiche regionali per la sicurezza stradale

1. Al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Regione Toscana attiva in modo coordinato e continuativo specifiche politiche, attraverso gli strumenti della programmazione ordinaria regionale, assumendo quale criterio di assegnazione e/o erogazione prioritaria di finanziamenti per interventi sulla rete stradale regionale, l’innalzamento del livello di sicurezza dei tratti interessati.

2. Le politiche di cui al comma 1, intervengono prioritariamente nei seguenti ambiti:

a) infrastrutturale;

b) della mobilità pubblica;

c) sanitario;

d) educativo e formativo;

e) informativo-comunicativo;

f) assistenziale.

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Art. 3 - Attività di monitoraggio del CORECOM sulla sicurezza stradale

1. Nell’ambito dell’attività propria di monitoraggio e analisi del

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Art. 4 - Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Definizione, ruolo e funzioni

1. Al fine di rafforzare le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché il livello di conoscenza dei fattori di rischi, dell’evoluzione del contesto regionale, nazionale ed internazionale in materia, degli effetti delle politiche medesime in termini di implementazione della sicurezza stradale in Toscana, è costituito l’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, di seguito Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale che ne assicurano necessario supporto tecnico.

2. Compito dell’Osservatorio è di coadiuvare il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in raccordo con il CORECOM, nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale, attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione di cui all’articolo 2, l’acquisizione e l’analisi di dati e informazioni, nonché l’elaborazione di studi, utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale a beneficio della realtà toscana.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l’Osservatorio si rapporta costantem

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Art. 5 - Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Durata, composizione e costituzione

1. L’Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

a) l’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, o suo sostituto; N2

b) l’assessore regionale alla salute, o suo sostituto; N2

c) l’assessore regionale alle politiche educative e formative, o suo sostituto; N2

d) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

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Art. 6 - Strutture di supporto

1. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale che ne individua le strutt

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Art. 7 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’

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Art. 8 - Modifiche all’ articolo 31 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 4 dell’

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Art. 9 - Modifiche agli articoli 4 e 5 della l.r. 22/2002

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 22/2002 è aggiunto il seguente:

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Art. 10 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 9/2008 sono aggiunte, in fine, le segu

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Art. 11 - Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, q

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Art. 12 - Disposizioni finali

1. La costituzione dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale avviene entro il 31 dicembre 2011.

2. Nel caso in cui l’Osservatorio non sia operativo al momento dell’approvazione del programma regionale di sviluppo 2011

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 29/2012.

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