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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 16/03/2023, n. 13
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto; Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese); Considerato quanto segue: 1. Nel contesto regionale del sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese, sono ridefinite le finalità dell'intervento della Regione nell'economia toscana, con particolare riguardo: ai processi di digitalizzazione del sistema delle imprese e alla transizione al digitale, all'introduzione dei principi del "Green deal europeo", al consolidamento di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, alla diffusione di forme di economia collaborativa a vari livelli. anche attraverso accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d'intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali, all'accompagnamento delle imprese per gli investimenti sul territorio toscano, al sostegno ai processi di risoluzione delle situazioni di crisi aziendale; 2. Per favorire e sostenere gli investimenti delle imprese, la Regione, in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il Tavolo di concertazione generale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008), garantisce un accesso unico e coordinato con riguardo alle informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico regio |
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) |
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Art. 1 - Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 71/20171. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), è sostituito dal seguente: "1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'a |
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Art. 2 - Ambiti di intervento. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 71/20171. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 71/2017 è sostituita dalla seguente: "g) la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese e delle start-up innovative;". 2. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 71/2017 è aggiunta la seguente: "k-bis) il sostegno ai processi di risoluzione delle situazioni di crisi aziendale;". 3. Dopo la lettera k-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 71/2017 è aggiunta la seguente: |
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Art. 3 - Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese. Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 71/20171. Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. n. 71/2017 è sostit |
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Art. 4 - Sostegno alla transizione digitale e tecnologica. Inserimento del capo II-bis nella L.R. n. 71/20171. Dopo l'articolo 4 della L.R. n. 71/2017 è inserito il seg |
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Art. 5 - Sostegno alla transizione digitale e tecnologica. Inserimento dell'articolo 4-bis nella L.R. n. 71/20171. Dopo l'articolo 4 della L.R. n. 71/2017 è inserito il seguente: "Art. 4-bis. - Sostegno alla transizione digita |
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Art. 6 - Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico. Inserimento dell'articolo 4-ter nella L.R. n. 71/20171. Dopo l'articolo 4-bis della L.R. n. 71/2017 è inserito il seguente articolo: "Art. 4-ter - Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico 1. L'ecosistema regionale del trasferimento tecn |
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Art. 7 - Modalità di attuazione degli interventi. Inserimento del capo II-ter nella L.R. n. 71/20171. Dopo l'articolo 4-ter della L.R. n. 71/2017 è inserit |
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Art. 8 - Tipologie degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 71/20171. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 71/2017 le parole: "il sostegno al sistema dei confidi" sono sostitu |
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Art. 9 - Prestazione di garanzia su anticipazioni. Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 71/20171. Al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 71/2017 le parole: "per un valore non superiore a 25.00 |
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Art. 10 - Interventi a carattere strategico. Modifiche all'articolo 10 della L.R. n. 71/20171. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 10 della L.R. n. 71/ |
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Art. 11 - Contenuto dei provvedimenti di attuazione. Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 71/20171. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della L.R. |
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Art. 12 - Misure di semplificazione e trasparenza. Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 71/20171. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della L.R. n. 71/2017 è sostituito dal seguente: "2-bis. A |
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Art. 13 - Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni. Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 71/20171. Al comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 71/2017 dopo le |
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Art. 15 - Fondo per la programmazione negoziata. Inserimento dell'articolo 18-bis nella L.R. n. 71/2017.1. Dopo l'articolo 18 della L.R. n. 71/2017 è inserito il seguente: |
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Art. 16 - Fondo nuova finanza toscana Inserimento dell'articolo 18-ter nella L.R. n. 71/20171. Dopo l'articolo 18-bis della L.R. n. 71/2017 è inserito il seguente: "Art. 18-ter. - Fondo nuova finanza toscana 1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), è istituito il fondo "nuova fi |
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Art. 17 - Obblighi per i beneficiari Modifiche all'articolo 20 della L.R. n. 71/20171. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 71/2017 la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "cinque". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del |
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Art. 18 - Rimodulazione e riduzione del progetto. Inserimento dell'articolo 20-bis nella L.R. n. 71/20171. Dopo l'articolo 20 della L.R. n. 71/2017 è inserito il seguente: |
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Art. 19 - Revoca delle agevolazioni. Modifiche all'articolo 21 della L.R. n. 71/20171. La rubrica dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente: "Revoca delle agevolazioni". 2. Il comma 1 dell'articolo 21 della L.R. n. 71/2017 è sostituito dal seguente: "1. In caso di mancata realizzazione del progetto e in caso di realizzazione in una percentuale inferiore a quella minima prevista dal bando è disposta la revoca totale dell'agevolazione concessa.". |
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Art. 20 - Revoca parziale delle agevolazioni. Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 71/20171. Al comma 1 dell'articolo 22 della L.R. n. 71/2017 dopo le parole: "lettera a) e" sono inserite le seguenti: "comma 1-bis, ". 2. Il comma 2 dell'articolo 22 della L.R. n. 71/2017 è sostituito dal seguente: "2. Nelle ipotesi di cui all'ar |
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Art. 21 - Esclusione dalle agevolazioni. Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. n. 71/20171. L'articolo 23 della L.R. n. 71/2017 è sostituito dal seguente: "Art. 23 - Esclusione dalle agevolazioni 1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di due anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca le imprese che sono state oggetto di revoca totale: |
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Art. 22 - Rimborso dei costi istruttori. Abrogazione dell'articolo 24 della L.R. n. 71/20171. L'articolo 24 della L.R. n. 71/2017 è abrogato. |
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Art. 23 - Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 71/20171. Al comma 3-bis dell'articolo 25 della L.R. n. 71/2017 la p |
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Art. 24 - Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale. Inserimento dell'articolo 25-bis nella L.R. n. 71/20171. Dopo l'articolo 25 della L.R. n. 71/2017 è inserito il seguente |
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Art. 25 - Contrasto alla discriminazione e alle molestie nei luoghi di lavoro. Inserimento dell'articolo 25-ter nella L.R. n. 71/20171. Dopo l'articolo 25-bis della L.R. n. 71/2017 è in |
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Art. 26 - Consulta delle imprese. Sostituzione dell'articolo 29 della L.R. n. 71/20171. L'articolo 29 della L.R. n. 71/2017 è sostituito dal seguente: "Art. 29 - Consulta delle imprese 1. È istituita la Consulta delle imprese, di seguito denominata consulta, quale sede permanente di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti la crescita, lo sviluppo, la qualificazione e l'evoluzione dei sistemi di impresa dell'economia regionale, con particolare riguardo a: a) la transizione al digitale e l'innovazione tecnologica; |
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CAPO II - Norme finali |
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Art. 27 - Abrogazioni. Modifiche all'articolo 30 della L.R. n. 71/20171. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 71/2017 è aggiunta la seguente: |
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Art. 28 - Clausola di neutralità finanziaria1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 29 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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