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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 19/02/1979, n. 10
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Disciplina urbanistica delle zone agricole)Fino a quando la materia non sarà riordinata nella normativa organica regionale sull'uso del territorio, le zone agricole sono disciplinate, per quanto riguarda la materia urbanistica, dalla presente legge. Sono considerate tali le aree classificate, negli strumenti urbanistici comunali, zone omogenee "E", ai sensi del DMLLPP n. 1444 del 2 aprile 1968 e quelle destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici, anche se in questi definite in ma |
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TITOLO I - NUOVE COSTRUZIONI |
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Articolo 2 - (Norme generali)Nuove costruzioni in zone agricole sono ammesse solo per far fronte alle necessità della produzione agricola, ivi comprese quelle abitative. Queste necessità dovranno risultare da un piano pluriennale di utilizzazione aziendale che, sulla base dei risultati colturali che si intendono conseguire, evidenzi la utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità delle nuove costruzioni. In particolare il piano di utilizzazione deve contenere i seguenti elementi: a) descrizione |
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Articolo 3 - (Edifici rurali ad uso abitativo)Nuovi edifici rurali ad uso abitativo sono ammessi se indispensabili alla utilizzazione del fondo nei limiti dell'articolo precedente. Le singole abitazioni devono essere composte da non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori. La superficie massima dei vani abitabili non può essere superiore a mq. 110. Il numero delle abitazioni è precisato sulla base del numero degli addetti all'agricoltura indispensabile alla conduzione del fondo, secondo quanto stabilito dall'art. 2. Nel caso di coltivatori diretti, gli edifici sono commisurati alle necessità abitative delle famiglie e cioè delle persone impegnate attivamente nell'agricoltura e di quelle a loro carico. É ammesso un ulteriore aumento di superficie abitativa fino ad un massimo di mq. 70, per le necessità abitative del nucleo familiare de |
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Articolo 4 - (Annessi agricoli)É ammessa la costruzione di annessi agricoli quali edifici per il ricovero di materiali e attrezzi, per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, per l'allevamento e ricovero del bestiame. I loro volumi devono essere commisurati alla dimostrata capacità produttiva del fondo, o dei fondi nel caso di imprenditori agricoli associat |
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Articolo 5 - (Modalità per il rilascio delle concessioni)Le concessioni di cui al presente titolo possono essere rilasciate ai proprietari dei fondi o a chi abbia titolo, ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in funzione delle esigenze della conduzione del fondo e delle esigenze abitative di: a) imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 7 della LR 7 settembre 1977 n. 71; |
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Articolo 6 - (Costruzioni di impianti pubblici)Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di teleco |
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Articolo 7 - (Serre)Sono considerate serre, ai fini delle disposizioni che seguono, gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera, e destinati esclusivamente allo svolgimento di colture specializzate per le quali risultino necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente. Le serre si distinguono in: a) serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno e, quindi, con copertura solo stagionale |
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TITOLO II - INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI |
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Articolo 8 - (Modificazioni di edifici rurali)Negli edifici ad uso abitativo annessi a fondi agrari sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia. É |
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Articolo 9 - (Edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli)Negli edifici rurali non più utilizzati ai fini agricoli, sono ammessi, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici e distributivi, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché variazioni totali o parziali della destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli, che non comportino aumento di |
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Articolo 10 - (Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricolo)Negli edifici ad uso non agricolo esistenti nelle zone di cui all'art. 1 della presente legge, sono ammesse, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici e distributivi funzionali alla riutilizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia nonché variazioni totali o parziali della destinazione d'uso originaria, che non comportino aumento di volume. |
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Articolo 11 - (Interventi in zone montane o svantaggiate)Gli interventi di cui all'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71 sono, limitatamente a |
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Articolo 12 - (Costruzioni in zone speciali)Nelle superfici boscate, comprese quelle non qualificate catastalmente come tali, ancorché percorse dal fuoco, è comunque vietata la costruzione di edifici. |
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Articolo 13 - (Piano di recupero)Fermo restando quanto previsto dal comma III dell'art. 9, gli interventi sugli edifici esistenti non |
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Articolo 14Agli interventi previsti dalla presente legge si applicano, oltre all'art. 9 della legge 28 gennaio 1 |
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Articolo 15Sono abrogati gli artt. 4, 5 e 6 della LR 24 febbraio 1975, n. 16 e successive modificazioni. |
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