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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 16/12/2016, n. 85
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- L.R. 06/03/2017, n. 8
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, l’articolo 30; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, per il quale le regioni determinano con proprie leggi l’attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non riservate allo Stato, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE al rendimento energetico nell’edilizia) e, in particolare, l’articolo 9, comma 5-quinquies, secondo cui compete alla Regione istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e, in particolare, l’articolo 10 che specifica le competenze delle regioni e province autonome; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del |
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) |
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Art. 1 - Competenza esclusiva regionale in tema di contenimento dei consumi di energia. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/20051. La lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente: “h bis) effettua i controlli necessari all’osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manut |
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Art. 2 - Ridefinizione delle funzioni dei comuni. Modifiche all’articolo 3 ter della l.r. 39/20051. Il comma 1 dell’articolo 3 ter della l.r. 39/2005 è abrogato. |
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Art. 3 - Istituzione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici. Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 22 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente: “Art. 22 bis - Sistema di riconoscimento dei soggetti cer |
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Art. 4 - Disposizioni sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 39/20051. L’ articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico |
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Art. 5 - Disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica. Sostituzione dell’articolo 23 bis della l.r. 39/20051. L’articolo 23 bis della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 23 bis - Attestato di prestazione energetica |
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Art. 6 - Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Sostituzione dell’articolo 23 ter della l.r. 39/20051. L’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 23 ter - Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica 1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo ec |
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Art. 7 - Accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Sostituzione dell’articolo 23 quater della l.r. 39/20051. L’articolo 23 quater della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 23 quater - Accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica |
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Art. 8 - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell’articolo 23 quinquies della l.r. 39/20051. L’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 23 quinquies - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici |
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Art. 9 - Regolamento regionale. Sostituzione dell’articolo 23 sexies della l.r. 39/20051. L’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 23 sexies - Regolamento regionale 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva |
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Art. 10 - Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Modifiche all’articolo 23 septies della l.r. 39/20051. La rubrica dell’articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: “Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici”. 2. Al comma 1 dell’articolo 23 septies della l.r. 39/2005, le parole: “di competenza regionale” sono soppresse. |
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Art. 11 - Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica. Inserimento dell’articolo 23 octies nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è inse |
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Art. 12 - Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/20051. Il comma 2 ter dell’articolo 40 della l.r. 39/2005 è abrogato. 2. Il comma 2 quinquies dell’articolo 40 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “2 quinquies. Le entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 23 septies, comma 1, sono stimate in euro 9.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate Extratributa |
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CAPO II - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) |
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Art. 13 - Oggetto della legge Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 87/2009 |
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Art. 14 - Disposizioni sulla partecipazione alla società. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 87/20091. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - Implementazione dell’oggetto sociale. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 87/20091. L’articolo 5 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 5 - Oggetto sociale 1. La società opera esclusivamente a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale: a) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti nonché di bonifica dei siti inquinati ed in particolare: 1) definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni; 2) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l’utilizzo di nuove tecnologie; 3) attività di verifica e valutazione dell’efficacia dei risultati raggiunti dalla pianificazione e da interventi finalizzati allo sviluppo ottimale della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati; b) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di energia ed in particolare: 1) definizione di quadri conoscitivi a supporto della programmazione energetica regionale e locale; |
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Art. 16 - Organi amministrativi. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 87/20091. L’articolo 10 della l.r. 87/2009 è sostituito dal segue |
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Art. 17 - Autorizzazione all’assunzione di personale. Abrogazione dell’articolo 11 bis della l.r. 87/20091. L’artico |
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Art. 19 - Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 87/20091. L’articolo 13 de |
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CAPO III - Differimento del termine per il riordino delle società energetiche delle province. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”) |
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CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali. Entrata in vigore |
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Art. 21 - Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi: |
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Art. 22 - Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione e di attestati di prestazione energetica1. I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti continuano ad esercitare, sul territorio di competenza, i controlli sugli impianti termici e continuano a ricevere i rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici, sino al 31 dicembre 2016. 2. A partire dal 1° gennaio 2017, le risorse acquisite dai comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, introitate per lo svolgimento dei controlli di |
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Art. 22 bis - Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione |
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Art. 23 - Disposizioni transitorie sui catasti dei comuni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni assicurano alle strutture regionali competenti l’a |
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Art. 24 - Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata1. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la Regione provvede al riordino delle partecipazioni societarie nelle quali è subentrata ai sensi dell’ |
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Art. 25 - Clausola valutativa1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente le informazioni utili a monitorare il processo di implementazione della politica pubblica con particolare riferimento a: |
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Art. 26 - Disposizioni di prima applicazione1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005, si applicano: a) in materia di requisiti minimi di prestazione energetica, le disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005 e quelle di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 4, comma 1, dello stesso d.lgs. 192/2005; b) in materia di certificazione energetica, le disposizioni |
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Art. 27 - Disposizioni finali1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dalla l.r. 39/2005, si applicano in materia di efficienza |
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Art. 28 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. |
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