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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 28/12/2009, n. 80
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[Premessa] |
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Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/20031. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 R (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) dopo la parola “forestale” sono inserite le seguenti: “attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agr |
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Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/20031. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2003 sono soppresse le seguenti parole: “e di complementarietà”. 2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “2. Sono attività agrituristiche |
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Art. 3 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 30/20031. La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “Denominazione delle attività agrituristiche e commistione con le altre attività”. |
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Art. 4 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/20031. La rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “ |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/20031. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: &ldqu |
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Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/20031. L’articolo 6 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 6 - Connessione dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola 1. La connessione dell’attività agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/20031. L’articolo 7 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 7 - Criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità 1. La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica in forma di autodichiarazione. 2. La relazione di cui al comma 1 è prese |
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Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/20031. L’articolo 8 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 8 - Esercizio dell’ attività agrituristica 1. Non possono esercitare l’attività agrituristica: a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/20031. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/20031. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “1. Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti titolari di attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1º |
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Art. 11 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/20031. L’articolo 11 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 11 - Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici 1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi: |
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Art. 12 - Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/20031. L’articolo 12 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 12 - Ospitalità in camere e unit&a |
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Art. 13 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/20031. L’articolo 13 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 14 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/20031. L’articolo 14 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 14 - Attiv |
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Art. 15 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/20031. L’articolo 15 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 15 - Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzaz |
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Art. 16 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/20031. L’articolo 16 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/20031. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 dopo la parola “urbanistica” sono aggiunte le seguenti: “se ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/20031. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 dopo la parola “trasformazione” sono aggiunte le seguenti: “e l’utilizzazione”. 2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è aggiunta la seguente: |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/20031. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 20 - Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/20031. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 21 - Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 30/20031. L’articolo 21 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 21 - Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo |
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Art. 22 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/20031. L’articolo 22 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 22 - Requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande 1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull’igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli |
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Art. 23 - Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 30/20031. L’articolo 23 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 23 - Vigilanza e controllo 1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4. |
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Art. 24 - Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/20031. L’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 24 - Sanzioni amministrative 1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell’esercizio aperto senza titolo abilitativo. L’attività agrituristica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all’emissione dell’ordinanza. 2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per otten |
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Art. 25 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 30/20031. L’articolo 25 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 25 - Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche 1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, l’esercizio dell’agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un peri |
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Art. 26 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 30/20031. L’articolo 26 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: & |
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Art. 27 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/20031. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 30/2003 è abrogato. |
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Art. 28 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/20031. L’articolo 28 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente: “Ar |
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Art. 29 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/20031. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 30/2003 le parole “di ogni anno” sono sos |
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Art. 30 - Norme transitorie1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2003, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”), è modificato entro centottanta giorni dall’e |
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Art. 31 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino u |
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