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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 27/12/2004, n. 77
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- L.R. 18/06/2012, n. 29
- L.R. 04/07/2007, n. 37
- L.R. 09/06/2006, n. 23
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge disciplina l'amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale secondo il regime giuridico previsto dagli articoli 822 e seguenti del codice civile e con riferimento all'articolo |
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TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DEI BENI REGIONALI |
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CAPO I - Norme comuni |
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Art. 2 - Strutture competenti1. La conservazione, gestione e manutenzione dei beni regionali è effettuata dalle strutture organizzative della Giunta regionale e |
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Art. 3 - Inventario generale1. I beni regionali ed i diritti reali costituiti per l'utilità di tali beni sono iscritti nell'inventario generale, compilato e aggiornato anche attraverso sistemi informatici. |
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Art. 4 - Acquisto di beni immobili1. Il dirigente regionale competente in materia di patrimonio procede all'acquisto di beni immobili o di diritti reali su beni immobili da destinare ad usi pubblici in esecu |
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Art. 5 - Acquisizione per espropriazione1. I beni acquisiti alla proprietà regionale a seguito di espropriazioni fanno parte del demanio regionale o del patrimonio indispo |
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Art. 6 - Opere pubbliche1. Le opere pubbliche realizzate dalla Regione, ove suscettibili di un utilizzo diretto in ambito locale, possono essere trasferite |
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Art. 6-bis - Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo |
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Art. 7 - Cessioni gratuite1. La Giunta regionale con propria deliberazione ha facoltà di disporre il trasferimento in proprietà a titolo gratuito di porzion |
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Art. 8 - Permute1. Per fini di utilità generale, di razionalizzazione funzionale della gestione patrimoniale, oppure in relazione a particolari situazioni immo |
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Art. 9 - Acquisto di beni mobili1. L'acquisto dei beni mobili necessari al funzionamento degli uffici ed all'attività della Regione è effettuato con le procedure |
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Art. 10 - Donazioni ed altre liberalità1. Le donazioni, le eredità ed i legati in favore della Regione sono accettate o rinunciate con atto del dirigente competente in materia di patrimonio, espressamente motivato in relazione all'interesse pubblico perseguito, anche con riferimento alla natura dei beni oggetto della liberalità. |
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Art. 10-bis - Donazioni ed altre liberalità a favore del Consiglio regionale |
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CAPO II - Patrimonio immobiliare. Interventi e valorizzazione |
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Art. 11 - Piano di intervento sul patrimonio immobiliare1. La Giunta regionale predispone con deliberazione il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicate le iniziative di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e riqualific |
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Art. 12 - Progetti di miglioramento e valorizzazione dei beni1. La Giunta regionale elabora e realizza, anche con la partecipazione di soggetti terzi pubblici e privati, progetti di miglioramento finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. |
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Art. 12-bis - Immobili confiscati1. La Re |
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CAPO III - Amministrazione dei beni del demanio |
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Art. 13 - Utilizzazione dei beni1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, purché esse siano compatibili e non contrastino con la natura del bene. |
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Art. 14 - Tutela dei beni1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita dal regolamento di cui al |
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CAPO IV - Amministrazione dei beni del patrimonio indisponibile |
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Art. 15 - Utilizzazione dei beni1. I beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere messi a disposizione di enti locali, enti funzionali e strumentali della Regione, enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di interesse pubblico connesse alla destina |
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Art. 16 - Tutela dei beni1. Per la tutela dei beni del patrimonio indisponibile si procede ai sensi dell'articolo 14. |
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CAPO V - Amministrazione dei beni del patrimonio disponibile |
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Art. 17 - Amministrazione diretta1. I beni del patrimonio disponibile regionale, soggetti al regime di proprietà privata, sono amministrati direttamente con l'intento di perseguire il miglior risultato di opportunità organizzativa e convenienza economica. |
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Art. 18 - Titoli ed azioni1. I titoli e le azioni la cui titolarità è connessa funzionalmente alla partecipazione regionale in società di capitali e simili |
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CAPO VI - Valorizzazione beni ad opera del terzo settore |
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Art. 18-bis - Valorizzazione dei beni pubblici ad opera di soggetti del terzo settore1. I beni regionali del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai fini di valorizzazione, possono essere utilizzati, a richiesta, dai soggetti del terzo settore con applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite dalla norma |
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TITOLO III - DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE |
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CAPO I - Norme comuni |
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Art. 19 - Alienabilità dei beni regionali1. I beni del demanio regionale sono inalienabili; possono essere trasferiti esclusivamente in favore di altro ente pubblico territoriale, a condizione che sia mantenuto al bene trasferito il requisito di demanialità. |
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CAPO II - Alienazioni |
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Art. 20 - Elenchi delle alienazioni immobiliari1. La Giunta regionale di norma ogni tre anni effettua una ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione: a) l'elenco degli immobili da mantenere in proprietà, in quanto ritenuti necessari alle esigenze organizzative dell'ente ovvero strategici ai fini dell'attività regionale o pubblica; b) l'elenco degli immobili da riqualificare e valorizzare; c) l'elenco dei beni per i quali è in corso un procedimento di permuta; d) l'elenco degli immobili di cui si ritiene opportuna l'alienazione, contenuto in tabelle distinte per beni adibiti ad uso abitativo e beni a diversa destinazione. |
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Art. 21 - Stima dei beni1. Il prezzo di stima dei beni in alienazione è determinato sulla base di documentate indagini, secondo il criterio della stima sintetica al più probabile prezzo di mercato, tenendo conto dei valori dei listini immobiliari presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso gli osservatori del mercato dei valori immobiliari. Ai soli fini della prelazione sono decurtate le spese sostenute per eventuali migliorie eseguite dal concessionario o dal condu |
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Art. 22 - Diritti di prelazione1. Fatti salvi i diritti di prelazione eventualmente previsti a favore di terzi da specifiche leggi, i beni in alienazione sono prioritariamente offerti a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di contratti di concessione, comodato, locazione, fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, al momento della presentazione della domanda di acquisto gli e |
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Art. 23 - Controversie pendenti1. Qualora i beni in alienazione siano oggetto di formale controversia pendente in relazione al titolo o al canone, in sede amminist |
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Art. 24 - Offerta al pubblico1. I beni immobili inseriti nell'elenco delle alienazioni immobiliari liberi da occupanti oppure rimasti invenduti dopo l'esperimento delle procedure di prelazione sono alienati con offerta al pubblico. 2. Il regolamento di cui all'articolo 32 disciplina la procedura di gara, le modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte. 3. Dell'offerta di cui al comma 1 è dato a |
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Art. 25 - Offerte in opzione1. Gli enti territoriali nel cui territorio si trovano i beni di cui all'articolo 24 hanno facoltà di presentare offerta di acquist |
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Art. 25-bis - Trattativa diretta1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi: a) vendita in favore di enti pubblici che rich |
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Art. 26 - Garanzie per gli inquilini1. Gli immobili destinati ad abitazione per i quali gli inquilini non abbiano esercitato il diritto di prelazione e siano titolari di un re |
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Art. 28 - Stipulazione del contratto1. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente competente in materia di patrimonio di norma entro cinque mesi dal versamento dell'importo di cui all'articolo 24, comma 8. N21 2. Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine di cui al comma 1, l'atto con cui si dispone la alienazione è revocato e l'anticipazione versata viene restituita, |
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CAPO III - Dismissione beni mobili |
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Art. 29 - Fuori uso1. I beni mobili regionali divenuti inutili e inservibili sono dichiarati fuori uso con i criteri e le modalità di cui al regolamen |
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Art. 30 - Cessione dei beni1. I beni dichiarati fuori uso ancora suscettibili di utilizzazione possono essere ceduti a terzi secondo le modalità definite dal |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 31 - Relazione sulla gestione del patrimonio1. Unitamente al rendiconto, la Giunta regionale predispone una relazione illustrativa sulla gestione del patrimonio. La relazione assume come riferimento le risultanze del conto del patrimonio ed evidenzia in particolare: |
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Art. 32 - Regolamento di attuazione1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato apposito regolamento di attuazione, che disciplina in particolare: a) la classificazione e la destinazione dei beni; b) la redazione, la tenuta e le forme di pubblicità degli inventari; c) i criteri di raccordo tra i valori inventariali e i |
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Art. 33 - Trattamento dei dati1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di amministrazione del patrimonio re |
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Art. 34 - Abrogazioni1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32 sono abrogate: a) la legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 (Demanio e patr |
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Art. 35 - Norma transitoria |
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Art. 36 - Norma di rinvio1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di contabilità regional |
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Art. 37 - Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 39/20001. L'articolo 23 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 23 - Inalienabilità 1. I beni immobili che f |
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Art. 37-bis - Norma in materia di beni ex ETSAF1. L’avvenuto pagamento da parte dell’acquirente dei beni del disciolto Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (ETSAF), alienati con patto di riservato dominio e con iscrizione di ipoteca legale, costituisce titolo idoneo per la cancellazione dai registri immobiliari dell� |
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