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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 07/12/2005, n. 66
L. R. Toscana 07/12/2005, n. 66
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/10/2009, n. 56
- L.R. 02/10/2014, n. 58
- L.R. 01/03/2016, n. 20
- L.R. 09/08/2016, n. 58
- L.R. 30/05/2018, n. 26
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto della legge e finalità1. La presente legge disciplina: a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura; |
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Art. 2 - Competenze della Regione |
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Art. 3 - Competenze dei comuni |
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Art. 4 - Supporto tecnico alla programmazione regionale |
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Art. 5 - Definizioni1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le definizioni indicate nel presente articolo. 2. La pesca professionale marittima è l’attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. 3. Rientrano nelle attività di pesca professionale marittima il pescaturismo e l’ittiturismo, come disciplinate dal capo III, sezione I. 4. Sono attività connesse a quelle di pesca professionale marittima, purché non prevalenti ed effettuate dall’imprenditore mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell’i |
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Capo II - Programmazione degli interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura |
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Art. 7 - Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura1. La Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla |
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Art. 9 - Commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura1. È istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura, di seguito denominata commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. La commissione consultiva: a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura; |
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Art. 10 - Distretto di pesca e di acquacoltura1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) è costituito con accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale della pesca e dell'acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partners e di valorizzare lo sviluppo del settore. |
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Art. 11 - Attività del distretto1. Il distretto, nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 10 , svolge le seguenti funzioni: a) favorisce e rafforza il dialogo e l'interazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che vi hanno aderito, creando le più favorevoli condizioni operative; |
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Capo III - Disciplina della pesca |
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Art. 12 - Esercizio della pesca1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza. 2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere sovracomunale del mare territoriale antistante il territorio regionale, sono rilasciate “dalla competente struttura della Giunta regionale” N29 nel rispetto di quanto & |
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Art. 13 - Registro della pesca professionale1. “È istituito il registro regionale” N29 dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatar |
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Art. 14 - Regolamenti di attuazione (42)1. La Giunta regionale approva: a) uno o più regolamenti per l’attuazione degli articoli 12 e 13 relativi a: |
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Art. 17 - Pescaturismo1. Costituisce attività di pescaturismo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su nav |
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Art. 17 bis - Esercizio delle attività di pescaturismo1. L'imprenditore ittico, titolare di licenza di pesca, che intende esercitare l'attività di pescaturismo trasmette “alla competente struttura della Giunta regiona |
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Art. 17 quater - Limiti e modalità di esercizio dell’attività di pescaturismo1. L’attività di pescaturismo viene effettuata con: a) imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, con l’utilizzo degli attrezzi previsti dalla licenza; b) imbarcazioni a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla |
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Art. 17 quinquies - Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra |
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Art. 17 septies - Esercizio dell’ittiturismo |
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Art. 17 octies - Rapporto di principalità |
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Art. 19-bis - Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare |
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Art. 19-ter - Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura1. La concessione di zone di mare territoriale per la rea |
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Capo IV - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 21 - Sanzioni amministrative1. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8 per le violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai regolamenti di cui all’articolo 14 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96). 2. Chiunque esercita l’attività di pescaturismo senza la com |
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Art. 23 - Monitoraggio e valutazione1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura. |
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Capo V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 24 - Norma finanziaria |
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Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali1. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli “12 e 13” N22 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 14 “comma 1, lettera a)” N24. 1 bis. L’efficacia delle disposizioni di cui articolo 13 bis della presente legge decorre dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). N23 2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 (65) cessano di avere applicazione le disposizioni normative che regolano gli stessi o |
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