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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 08/02/2010, n. 5
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- L.R. 06/07/2020, n. 51
- L.R. 22/11/2019, n. 69
- L.R. 08/07/2016, n. 43
- L.R. 10/11/2014, n. 65
- L.R. 05/08/2011, n. 40
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Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni1. La Regione Toscana con la presente legge promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti, in |
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Art. 2 - Disciplina degli interventi di recupero1. Negli edifici aventi destinazione residenziale sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, quando espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali. 2. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia “conservativa ai sensi dell'articolo 135, comma 2, lettera d) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e sono soggetti a segnalazione cert |
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Art. 3 - Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili ai fini abitativi ed ulteriori disposizioni a carattere tecnico1. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o in via di realizzazione, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: a) l’altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l’altezza è riducibile a 2,10 metri. Per gli edifici siti nei territori montani, i limiti di cui sopra sono abbassati rispettivamente a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori |
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Art. 3 bis - Ulteriori casi di recupero dei sottotetti |
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Art. 4 - Divieto di frazionamento1. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della presente legge non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti. |
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