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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 08/07/2016, n. 43
L. R. Toscana 08/07/2016, n. 43
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della CostituzioneR; Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i, m, n, o, v, z, e l'articolo 69 dello Statuto; Visto regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383R (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale); Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133R (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124R (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5R (Norme per il recupero dei sottotetti); Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35R (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private); |
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) |
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Art. 6 - Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 65/20141. Dopo l’articolo 21, nel capo I del titolo II della l.r. 65/2014R, è inserito il seguente: “Art. 21 bis - Banca |
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Art. 7 - Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/20141. Nella rubrica dell'articolo 23 della l.r. 65/2014R, le parole “dei comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali” sono soppresse. 2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 le parole “non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali” sono soppresse. 3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 è aggiunta la seguente: “b bis ) la stipula di una convenzion |
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Art. 8 - Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 65/20141. La rubrica dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione.”. 2. Il comma 1 dell'articolo 24 |
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Art. 9 - Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/20141. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “di cui all'articolo 64, comma 6” sono inserite le seguenti: “e comma 8”. 2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;”. |
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Art. 12 - Varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 65/20141. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 65/2014R è sostitu |
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Art. 13 - Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale. Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 65/20141. Dopo l’articolo 32 della l.r. 65/2014R è inserito il seguente: |
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Art. 14 - Varianti mediante approvazione del progetto. Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 65/20141. L'articolo 34 della l.r. 65/2014R è sostituito dal seguente: |
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Art. 24 - Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 65/20141. Al comma 3 dell'articolo 70 della l.r. 65/2014R, le parole “strumen |
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Art. 25 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 65/20141. Il comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014R è sostituito dal seguente: “1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi: a) la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati; b) il restauro ed il risanamento c |
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Art. 26 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 72 della l.r. 65/20141. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 65/2014R, le parole “ampliamenti volumetrici” sono sostituite dalle seguenti: “addizioni volumetriche” e le parole “comma 2” sono |
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Art. 27 - Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 73 della l.r. 65/20141. Il comma 5 dell'articolo 73 della l.r. 65/2014R è sostituito dal seguente: |
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Art. 28 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 65/20141. Al comma 3 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “è presentato” sono inserite le seguenti: “, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84,”. 2. Il comma 4 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente: “4. Per l’approvazi |
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Art. 29 - Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola. Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 65/20141. L'articolo 75 della l.r. 65/2014R è sostituito dal seguente: “Art. 75 - Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola |
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Art. 31 - Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/20141. Al comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014R, dopo la parola: “comuna |
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Art. 32 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della l.r. 65/20141. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014R è a |
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Art. 34 - Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all'articolo 84 della l.r. 65/20141. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 65/2014R, dopo la parola “temporanei” sono inserite le seguenti: “e di serre temporanee”. |
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Art. 35 - Piano regolatore portuale. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 65/20141. Al comma 5 dell'articolo 86 della l.r. 65/2014R, le parole “127, comma 3, del decreto legislativo 12 apr |
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Art. 37 - Piano strutturale. Modifiche all'articolo 92 della l.r. 65/20141. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 92 della l.r. 65/2014R dopo |
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Art. 38 - Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 65/20141. Nella rubrica dell'articolo 94 della l.r. 65/2014R dopo le parole: “piano strutturale intercomunale.” sono inserite le seguenti: “Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale”. 2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “b) all'attivazione di sin |
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Art. 39 - Piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 65/20141. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014R, dopo le parole: “di cui al d.m. 1444/1968” sono inserite le seguenti: “e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n.27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);”. |
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Art. 40 - Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 99 della l.r. 65/20141. Nella rubrica dell'articolo 99 della l.r. 65/2014R, prima della parola “mutamenti” sono inserite le seguenti: “Categorie funzionali e”. 2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 99 della l.r |
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Art. 43 - Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento. Modifiche all'articolo 104 della l.r. 65/20141. Il comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 65/2014R è sostituito dal seguente: “2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici, |
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Art. 50 - Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 126 della l.r. 65/20141. Il comma 5 dell'articolo 126 della l.r. 65/2014R è sostituito dal seguen |
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Art. 53 - Tipologia degli atti. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/20141. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014R, la parola “dal” è sostituita dalla seguente: “tramite”. |
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Art. 54 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/20141. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014R, le parole “, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sost |
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Art. 56 - Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/20141. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014R, le parole “, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt” sono soppresse. |
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Art. 57 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia. Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/20141. Il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 137 della l.r. 65/2014R è abrogato. |
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Art. 60 - Varianti in corso d'opera. Modifiche all'articolo 143 della l.r. 65/20141. Prima del comma 1 dell'articolo 143 della l.r. 65/2014R, è inserito il seguente: |
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Art. 61 - Poteri di vigilanza in caso di SCIA. Modifiche all'articolo 146 della l.r. 65/20141. Il comma 1 dell'articolo 146 della l.r. 65/2014R è sosti |
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Art. 63 - Certificato di agibilità. Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/20141. Al comma 4 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014R, le parole “al fine di” sono sostituite dalla seguente: “per”. |
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Art. 67 - Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale. Modifiche all'articolo 170 della l.r. 65/20141. Al comma 1 dell’articolo 170 della l.r. 65/2014R, la parola “rilascia” è sostituita dalla seguente: “trasmette”, e l |
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Art. 70 - Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 183 della l.r. 65/20141. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 183 della l.r. 65/2014R è aggiunta la seguente: |
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Art. 71 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche all'articolo 184 della l.r. 65/20141. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184 della l.r. 65/2014R è sostituita dalla seguente: |
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Art. 74 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 191 della l.r. 65/20141. Alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 191 della l.r. 65/2014R, dopo le parole: “n |
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Art. 76 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/20141. Dopo il comma 4 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014R, è inserito il seguente: “4 |
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Art. 78 - Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/20141. Al comma 2 dell’articolo 200 della l.r. 65/2014R le parole &ldquo |
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Art. 79 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985. Inserimento dell’articolo 206 bis nella l.r. 65/20141. Dopo l’articolo 206 della l.r. 65/2014R, è inserito il seguente: |
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Art. 82 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/20141. Il comma 2 dell’articolo 229 della l.r. 65/2014R è sostituito dal seguente: “2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previ |
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Art. 83 - Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni. Inserimento dell'articolo 235 bis nella l.r. 65/20141. Dopo l’articolo 235 della l.r. 65/2014R è |
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Art. 85 - Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei. Inserimento dell'articolo 240 bis nella l.r. 65/20141. Dopo l'articolo 240 della l.r. 65/2014R è inserito il seguente: “Art. 240 bis - Di |
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Art. 86 - Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali. Sostituzione dell'articolo 252 della l.r. 65/20141. L'articolo 252 della l.r. 65/2014R è sostituito dal seguente: |
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CAPO II - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) |
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Art. 88 - Disciplina degli interventi di recupero. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/20101. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5R (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), le parole “ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme pe |
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CAPO III - Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) |
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Art. 89 - Effetti dell'accordo di programma. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 35/20111. L’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35R (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Effetti dell'accordo di programma |
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CAPO IV - Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT |
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Art. 90 - Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT1. In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano pa |
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CAPO V - Disposizioni transitorie. Disposizioni finali |
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Art. 92 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione |
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