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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 09/03/2023, n. 9/R
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Preambolo
Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, e l'articolo 118 comma primo della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR); Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); Vista la legge 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.) Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva UE 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia); |
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TITOLO I - Disposizioni comuni e principi generali |
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Capo I - Disposizioni comuni e principi generali |
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Art. 1 - Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Prestazione energetica degli edifici e attestato di prestazione energetica ("APE") (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Relativamente all'esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici il presente regolamento di attuazione si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati nella Regione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies) del D.Lgs. 192/2005. 2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies del D.Lgs. 192/2005, sono |
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Art. 2 - Definizioni di riferimento (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Il presente regolamento fa riferimento alle definizioni contenute: a) nell'articolo 2, commi 1 e 2, nonché nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia); b) nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quinquies del |
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Art. 3 - Compiti, adempimenti e attività della Regione e di ARRR S.p.A. (Articolo 3 comma 1-bis, della L.R. n. 39/2005)1. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, i compiti, gli adempimenti e le at |
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Capo II - Sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti |
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Art. 4 - Organizzazione del SIERT (Articolo 23-ter, commi 2 e 3, della L.R. n. 39/2005 e articolo 22-bis, commi 1 e 2 della L.R. n. 39/2005) |
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Art. 5 - Accesso al SIERT (Articolo 23-quater della L.R. n. 39/2005)1. Ai sensi dell'articolo 23-quater, comma 1, della L.R. n. 39/2005, accedono al SIERT i soggetti di seguito indicati, ognuno relativamente ai dati ed alle funzioni strettamente necessarie ai propri adempimenti, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT medesimo: a) la Regione; b) ARRR S.p.A; c) il propr |
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Art. 6 - Catasto degli impianti termici (Articolo 23-ter, comma 2, della L.R. n. 39/2005)1. Ai fini della formazione e dell'implementazione del catasto degli impianti termici, indicato come "modulo CIT" ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 2, lettera a) della L.R. n. 39/2005, i distributori di combustibile e |
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Art. 7 - Registro dei medi impianti termici civili (Articolo 23-ter, comma 2, e articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Nel catasto degli impianti termici, secondo quanto indicato dall'articolo 23-ter, comma 2, lettera a), è integrato anche il registro dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284 comma 2-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
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Art. 8 - Catasto degli attestati di prestazione energetica (Articolo 23-ter, comma 2, della L.R. n. 39/2005)1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, ARRR S.p.A., per conto della Regione, gestisce ed organizza, mediante il SIERT, i dati delle attestazioni di prestazione energetica (di seguito, indicati "APE"), provvedendo ad effettuare, entro il 31 marzo di ogni anno, la trasmissione dei dati |
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TITOLO II - Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici |
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Capo I - Utilizzo del modulo CIT del SIERT |
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Art. 9 - Iscrizione del manutentore all'elenco regionale (Articolo 23-quater e articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Al fine dell'accatastamento dell'impianto di cui all'articolo 10 e della trasmissione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica di cui all'articolo |
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Art. 10 - Accatastamento dell'impianto (Articolo 23-ter, commi 1, 2 e 3 della L.R. n. 39/2005)1. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal codice catasto generato dal modulo CIT del SIERT. Ad ogni impianto sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di controllo e di ispezione, documenti allegati, contributi versati. 2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera l) tricies del D.Lgs. 192/2005, l'impianto termico è costituito da sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché dagli organi di regola |
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Art. 11 - Trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica (Articolo 23-ter, comma 2, della L.R. n. 39/2005)1. I manutentori e gli installatori registrano nel modulo CIT i rapporti di controllo di cui all'articolo 19, specificando i dati tecnici rilevati in s |
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Art. 12 - Relazione di monitoraggio (Articolo 23-ter, comma 4 e articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Con la cadenza indicata dai decreti attuativi di cui all'articolo 8 comma 4 del D.Lgs. n. 48/2020, ARRR S.p.A. redige e trasmette alla struttura regionale competente una relazione contenente le informazioni s |
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Capo II - Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici |
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Art. 13 - Documentazione a corredo degli impianti termici (Articolo 23-ter della L.R. n. 39/2005)1. Gli impianti termici sono muniti di: a) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 18, comma 6; b) istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto rese, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, dai manutentori o installatori dell'impianto; c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei singoli gen |
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Art. 14 - Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005) |
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Art. 15 - Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici sono dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste |
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Art. 16 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell'impianto come identificato dall'allegato A al D.Lgs. n. 192/2005, che può delegarle ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 74/2013. |
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Art. 17 - Controllo e manutenzione e degli impianti termici (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolam |
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Art. 18 - Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005).1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata e per le unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento di cui all'allegato A del D.P.R. n. 74/2013. In caso di macchine frigorifere o pompe di calore, i controlli di cui al presente articolo sono obbligatori solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo per la clim |
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Art. 19 - Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Il controllo di efficienza energetica verifica: a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005; b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato: a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all'allegato B al D. |
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Capo III - Accertamento ed ispezione sugli impianti termici |
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Art. 20 - Generalità sugli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. ARRR S.p.A. effettua per conto della Regione, gli accertamenti e le ispezioni necessarie per la verifica dell'osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. A tal fine, provvede con l'ausilio del modulo CIT del SIERT all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora se ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali. 2. Il responsabile di impianto notifica gli avvenuti adeguamenti tecnici e documentali di cui al comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione che indica le non conformità rilevate. Il responsabile dell'impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e comunque sulla base di adeguate motivazioni tecniche o procedurali o autorizzative, chiedere una proroga del termine suddetto. 3. L'avvenuto adeguamento è attestato attraverso l'apposito modulo, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio. 4. Qualora dall'accertamento si rilevi la segnalazione da parte del manutentore di carenze che posson |
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Art. 21 - Modalità di ispezione degli impianti termici (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. L'ispezione è diretta a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento. Essa comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. 2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o del fabbisogno energetico dell'immobile. 3. Oltre alle tradizionali attività di ispezione, senza oneri aggiuntivi a carico del responsabile d'impianto, nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 20, sono effettuate le verifiche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore in caso di sistema di fornitura centralizzata, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni in materia di uso razionale dell'energia di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abro |
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Art. 22 - Contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici (Articolo 23-sexies e articolo 23-septies della L.R. n. 39/2005)1. In relazione a ciascun controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 18, è versato un contributo per le attività di accertamento al momento della redazione del RCEE. Il pagamento di tale contributo è effettuato dal responsabile di impianto all'operatore incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, il quale provvede a versarlo alla Regione, secondo il procedimento indicato sul sito del SIERT. 2. L'attestazione di avvenuto pagamento del contributo codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, rilasciata al responsabile dell'impianto, di cui al comma 1, è identificata da |
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Art. 23 - Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori impianti termici (Articolo 22-bis della L.R. n. 39/2005)1. L'attività ispettiva di cui agli articoli 20 e 21 è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.R. 74/2013. 2. ARRR S.p.A. gestisce l'elenco dei soggetti riconosciuti per l'esecuzio |
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TITOLO III - Prestazione energetica degli edifici e APE |
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Capo I - Utilizzo del modulo APE del SIERT |
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Art. 24 - Registrazione del certificatore al modulo APE del SIERT (Articolo 23-ter, commi 2 e 4 della L.R. n. 39/2005)1. Al fine della trasmissione dell'APE, i soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti con i requisiti di cui all'articolo 8, comma 4 si registrano al modulo APE del SIERT mediante la procedura illustrata nei manuali pubblicati sul sito del SIERT. |
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Art. 25 - Registrazione del notaio al modulo APE del SIERT (Articolo 23-quater, comma 1 della L.R. n. 39/2005)1. Al fine dell'esercizio delle funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili, i notai possono registrarsi al modulo APE del SIERT, mediante la procedura indicata sul sito telematico del SIERT. |
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Art. 26 - Trasmissione degli APE (Articolo 23-ter, comma 2 e articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Attraverso il modulo APE, i soggetti certificatori generano il codice identificativo dell'APE, registrano e trasmettono i dati di cui all'articolo 8 comma 1, secondo le modalità indicate sul sito del SIERT e provvedono alla generazione dell'APE attraverso lo stesso modulo APE del SIERT, secondo il format di cui all'appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, da consegn |
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Art. 27 - Trasmissione annuale dei dati al SIAPE (Articolo 23-ter, comma 4 della L.R. n. 39/2005)1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energeti |
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Capo II - Attestazione di prestazione energetica |
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Art. 28 - Documentazione per la redazione degli APE degli edifici1. Per la redazione degli APE relativi agli edifici di nuova costruzioni o soggetti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva: a) Documentazione fotografica delle lavorazioni principali, con particolare attenzione alla posa degli isolanti termici, degli infissi e della risoluzione dei ponti termici; b) Schede tecniche di tutti i materiali isolanti con le relative marcature CE/DOP; c) Schede tecniche degli infissi installati con relative marcature CE/DOP; |
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Art. 29 - Contenuto dell'APE (Articolo 23-bis e articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. L'APE comprova l'efficienza energetica dell'edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell'edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi: a) il frontespizio indicante la natura dell'APE; b) l'indicazione del comune dove è sito l'immobile, l'indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso; c) i dati identificativi del soggetto certificatore; d) la data di emissione e di scadenza dell'APE; e) il codice di identificazione univoca dell'APE, attribuito dal sistema informativo regionale sull'efficienza energetica; f) l'indice di prestazione globale dell'edificio di energia primaria rinnovabile e l'indice di prestazione globale dell'edificio di energia non rinnovabile, che risultano dalla somma degli indici di prestazion |
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Art. 30 - Targa energetica (Articolo 23-bis e articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. A seguito della trasmissione dell'APE è generata in via automatica, mediante il modulo APE del SIERT, la corrispondente targa energetica dell'edificio in formato digitale, comprensiva delle istruzioni per l'eventuale stampa per l'affissione. |
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Art. 31 - Annunci commerciali (Articolo 23-bis della L.R. n. 39/2005)1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 192/2005, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comu |
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Art. 32 - Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (Articolo 23-bis e articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini dell'APE si tiene conto delle metodologie di calcolo individuate nei regola |
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Art. 33 - Classificazione Energetica degli Edifici (Articolo 23-bis e articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Ai fini del presente regolamento, è applicabile il sistema di classificazione energetica degli edifici individuato dal decreto ministeriale emanato |
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Art. 34 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Articolo 23, articolo 23-bis e articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Nel caso di interventi di nuova costruzione o nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, il proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, di redigere l'APE. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nell'istanza di permesso di costruire o nella comunicazione di inizio lavori o nella SCIA. 2. |
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Art. 35 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti1. Il proprietario dell'edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all'articolo articolo 8, comma 4, di predisporre l'APE. 2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell'opera, la |
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Art. 37 - Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori APE (Articolo 22-bis della L.R. n. 39/2005)1. L'attività ispettiva è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti richiesti ai soggetti certificatori liberi profe |
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Art. 38 - Vigilanza e verifiche sugli APE (Articolo 23-quinquies, commi 14, 15, 16 e 17 della L.R. n. 39/2005)1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis della L.R. n. 39/2005, ARRR S.p.A., per conto della Regione, svolge l'attività di vigilanza sugli APE rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettua verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2. |
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TITOLO IV - Disciplina sanzionatoria |
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Art. 39 - Fasi del procedimento (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Il procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 2. La Regione è autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa. Il personale di ARRR S.p.A. è individuato organo accertatore ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 della L.R. n. 81/2000, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1-bis della L.R. n. 39/2005. |
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TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 40 - Tavolo tecnico di concertazione e confronto1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, sono istituiti, senza oneri a carico della Regione, con apposito decreto del dirigente della struttura regionale competente, due tavoli tecnici di confronto e coordinamento: uno avente ad oggetto gli impianti termici e l'altro avente ad oggetto gli APE. |
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Art. 41 - Linee Guida1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione di Giunta regionale, sono approvate una o più linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono: a) buone pratiche a cui i responsabili di impianto e i manutentori si attengono nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici; b) buone pratiche a cui i certificatori, gli enti competenti ed i committenti si attengono nello svolgimento delle attività di accertamento ed ispe |
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Art. 42 - Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere, pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere o pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da telerisca |
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Art. 43 - Disposizioni transitorie relative all'iscrizione nel registro dei medi impianti termici civili (Articolo 23-sexies della L.R. n. 39/2005)1. Nel rispetto dell'articolo 284, comma 2-ter del D.Lgs. 152/200 |
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Allegato A - Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica
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