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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 25/02/2010, n. 17/R
D. P.G.R. Toscana 25/02/2010, n. 17/R
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[Premessa] |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto (articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. In attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 R (Disposizioni in materia di energia), il presente regolamento individua: a) le indicazioni tecniche che sono contenute nell’attestato di certificazione energetica di cui all’articolo 23 bis della l.r. 39/2005; |
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Art. 2 - Definizioni (articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per categorie di edifici, le categorie indicate all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 R (Regolamento recante norme per |
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Art. 3 - Edifici esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di edifici o di impianti: a) i fabbrica |
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Art. 4 - Edifici per i quali l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per: |
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Art. 5 - Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r. 39/2005)1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, l’attestato di certificazione energetica |
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Art. 6 - Contenuti dell’attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. L’attestato di certificazione energetica comprova l’efficienza energetica dell’edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi: a) il frontespizio indicante la natura di attestato di certificazione energetica; b) l’indicazione del comune dove è sito l’immobile, l’indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso; c) i dati identificativi del proprietario, del progettista che ha curato il progetto e l’installazione degli impianti tecnici a servizio dell’edificio, nonché del direttore lavori e del costruttore; d) i dati identificativi del soggetto certificatore; e) la data di emissione e di scadenza dell’attestato di certificazione energetica; |
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Art. 7 - Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell’attestato di certificazione energetica, denominato “targa energetica” predisposto dal soggetto certificatore che ha redatto e sottos |
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Art. 8 - Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini dell’attestato di c |
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Art. 9 - Classificazione energetica degli edifici (articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Ai fini del presente regolamento, è applicabile il sistema di classificazione energetica de |
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Art. 10 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. A seguito del rilascio del permesso di costruire o a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario, il costruttore, il detentore dell’immobile o chiunque ne abbia titolo, al momento dell’inizio dei lavori, incarica un soggetto certificatore di predisporre l’attestato di certificazione energetica. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indica |
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Art. 11 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Il proprietario dell’edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore di predisporre l’attestato di certificazione energetica. |
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Art. 12 - Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)1. Ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005, i comuni svolgono attività di vigilanza sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettuano verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2. |
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Capo II - Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica |
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Art. 13 - Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT) del presente regolamento, la Giunta regionale disciplina con atti deliberativi le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005. 2. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica è gestito dalla struttura regionale competente in materia di efficienza energetica in edilizia, in raccordo con il sistema informativo regionale (SIR), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per |
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Art. 14 - Pubblicità dei dati del sistema informativo sull’efficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema informativo sull’eff |
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Art. 15 - Accesso pubblico al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Il sistema informativo sull’efficienza energetica assicura l’accesso a tutti dei dati |
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Art. 16 - Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. I dati contenuti nel sistema informativo sull’efficienza energetica sono immediatamente acce |
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Art. 17 - Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. I soggetti certificatori accedono al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per redigere o aggiornare gli attestati di certificazione energetica secondo le procedure informatiche appositamente predisposte. 2. L’accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo region |
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Art. 18 - Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Ai sensi dell’articolo 23 quater della l.r. 39/2005, per l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica è prevista la corresponsione di un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi elettronici all’uopo necessari secondo le modalità di cui al presente articolo. |
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Art. 19 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005, il soggetto certificatore trasmette l’attestato di certif |
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Art. 20 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione, il soggetto |
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Art. 21 - Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)1. Fuori dai casi in cui è obbligatoria la presentazione dell’attestato di certificazion |
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Art. 22 - Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r. 39/2005)1. Nel caso in cui l’attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti o edifici |
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Capo III - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 23 - Disposizioni finali1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto m |
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Art. 24 - Disposizioni transitorie per l’individuazione dei soggetti certificatori1. In attesa dell’approvazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 4, comma |
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Art. 25 - Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici1. Nella individuazione delle modalità informatiche di trasmissione dei dati di cui all’ |
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Art. 26 - Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell’organizzazione del sistema informativo sull’efficienza energetica1. Fino al momento della pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui all’articolo 13 gli |
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Art. 27 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazio |
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