D. P.G.R. Toscana 09/02/2007, n. 5/R | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.G.R. Toscana 09/02/2007, n. 5/R

Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (il territorio rurale), della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Con le modifiche introdotte dal D.P.G.R. del 09/02/2010 n.7/R.
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[Premessa]



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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento contiene le norme per l’attuazione delle disposizioni legislative regionali per il governo del territorio rurale, contenute nel titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 R (Norme per il governo del territorio) N1 e definisce in particolare:

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Art. 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)

1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificità dei territori montani, sono le seguenti:

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Art. 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46 della l.r. 1/2005 riguardo al divieto di edificare nel caso di trasferimento di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2 della l.r. 1/2005, se prevista e disciplinata da parte dei comuni negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio.

N4 “2. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, è presentato dall’imprenditore agricolo al comune competente per territorio con le modalità di

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“Art. 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)

N5 1. Il programma aziendale per la costruzione di nuovi annessi agricoli, elaborato nel rispetto di

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“Art. 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedente le capacità produttive aziendali (articolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005)

N5 1. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 2 nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

a) allevamento intensivo di bestiame;

b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o

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“Art. 6 - Condizioni per la realizzazione degli annessi agricoli di cui all’ articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005

N5 1. Gli annessi agricoli di cui all’ articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005 destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli sono gli annessi necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

2. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 è consentita nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, a condizione che non comporti alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi e che tali annessi e manufatti:

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“Art. 7 - Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)

N5 1. L’installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell’attività agricola è consentita, previa comunicazione al comune, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, in coerenza con il piano territoriale di coordinamento della provincia, con il PIT e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3.

2. L’installazione di manufatti precari è comunqu

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Art. 8 - Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)

N4 “1. L’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell’attività agricola realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra è consentita solo alle aziende agricole, previa comunicazione al comune. Tale installazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno, è consentita a condizione che:

a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;

b) l’altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;

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“Art. 9 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)

N5 1. Il programma aziendale è presentato al comune o ai comuni competenti per territorio utilizzando l’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 della l.r. 40/2009 e con le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale.

2. Il comune decide sul programma aziendale entro centoventi giorni dalla sua presentazione o dal completamento della documentazione necessaria.

3. Ai fini dell’approvazione del programma aziendale il comune verifica la regolarità urbanistica ed edilizia, la coerenza con la disciplina paesaggistica, la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata e acquisisce il parere della provincia o della comunità montana competenti in ordine agli aspetti agronomici in rapporto agli interventi edilizi progettati. La provincia o la comunità montana si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta del comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune procede indipendentemente dall’espressione del parere.

4. Nel caso in cui il programma abbia il valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della l.r. 1/2005, si applica l’articolo 69 della l.r. 1/2005 e la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.

5. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione at

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Art. 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)

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Art. 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)

N4 “1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all’intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calco

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Art. 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)

1. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della destinazione d’uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, nelle aree di pertinenza di cui all’articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse “paesaggistiche ed” N6 ambientali esistenti.

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Art. 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ai sensi dell’articolo 204 della l.r. 1/2005 la legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli i

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