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D. P.G.R. Toscana 06/06/2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 02/07/2020, n. 50/R
- L.R. 01/12/2014, n. 73
- D.P.G.R. 19/03/2013, n. 10/R
- D.P.G.R. 24/07/2012, n. 43/R

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Preambolo

Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78 "Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla L.R. 21/2010"Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 25 novembre 2010; N8

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";N8

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 28 dicembre 2010, n.1147;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 15 febbraio 2011;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;

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Capo I - Musei ed ecomusei
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Art. 1 - Indirizzi per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei (art. 11 l.r. 21/2010)

1. La determinazione del prezzo del biglietto ai sensi dell’articolo 11 comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) avviene sulla base dei seguenti elementi, senza "differenziazi

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Art. 2 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale

N11

1. I titolari dei musei richiedono al competente settore regionale, con le modalità di cui all'articolo 3, il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale ai sensi dell'

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Art. 3 - Modalità di presentazione e contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale (art. 21 l.r. 21/2010)

1. L'istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale è presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente alla relativa documentazione attestante il possesso dei

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Art. 4 - Organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei (art.22 l.r. 21/2010)

1. La Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all’articolo 22 della l.r. 21/2010 elegge il presidente tra i suoi componenti.

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Art. 5 - Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali

N11

1. I sistemi museali di cui all'articolo 17 della L.R. 21/2010 sono costituiti sulla base del possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) convenzione di sistema stipulata tra i soggetti titolari dei musei;

b) regolamento di sistema;

c) individuazione di un ente capofila;

d) programmazione annuale di attività condivise;

e) bilancio previsionale annuale;

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Capo II - Rete documentaria e archivio della produzione editoriale regionale
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Sezione I - Biblioteche e archivi
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Art. 6 - Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi (art. 11 comma 5 l.r. 21/2010)

1. L’accesso alle biblioteche e agli archivi, nonché la consultazione dei documenti ivi conservati e il prestito locale dei documenti in loro possesso, costituiscono funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono gratuiti per l’utente.

2. Costituiscono altresì funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono pertanto gratuite:

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Art. 7 - Requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali (art. 28 comma 2 l.r. 21/2010)

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati.

2. La rete documentaria locale è costituita dagli enti locali attraverso la stipula di convenzioni che prevedono la distribuzione fra i soggetti partecipanti delle funzioni della rete stessa e dei relativi oneri. Le convenzioni contengono, inol

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Art. 8 - Requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete (art. 28 comma 6 l.r. 21/2010)

1. Per ciascuna rete documentaria locale sono individuati uno o più istituti fra quelli aderenti alla rete stessa quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete.

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Sezione II - Archivio della produzione editoriale regionale


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Art. 9 - Criteri per l’individuazione dei centri di deposito e delle attività finalizzate al funzionamento dell’archivio (art. 25 comma 3 l.r. 21/2010)

1. Per centri di deposito si intendono gli istituti depositari di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).

2. I centri di deposito svolgono le funzioni di cui all’articolo 5 della l. 106/2004 e sono individuati tra gli istituti documentari della Toscana sulla base dei seguenti criteri:

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Capo III - Istituzioni culturali
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Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande ai fini ella formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 l.r. 21/2010)

1. La domanda ai fini della formazione della tabella regionale è presentata dal legale rappresentante dell’istituzione culturale entro il 31 luglio dell’anno di scadenza della tabella regionale.

2. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale e reperibile anche sul sito web della Regione Toscana.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata, anche in via telematica, unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei seguenti elementi:

a) l’avvenuta costituzione dell’istituzione culturale per legge ovvero il riconoscimento della person

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Art. 11 - Modalità di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 l.r. 21/2010)

1. La valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale è effettuata dal settore competente per materia entro il termine di centoventi giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. La valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criter

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Capo IV - Sistema regionale dello spettacolo+
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Sezione I - Attività teatrali, musicali e coreutiche
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Art. 12 - Requisiti per l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010)

1. I soggetti interessati ad essere accreditati quali enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 34 comma 1 lettera e) della l.r. 21/2010, richiedono l’accreditamento con istanza al settore regionale competente, con le modalità di cui all’articolo 13.

2. I requisiti per l’accreditamento sono i seguenti:

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Art. 13 - Modalità e termini dell’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010)

1. Il legale rappresentante del soggetto che richiede l’accreditamento presenta, anche in via telematica, l’istanza di cui all’articolo 12 comma 1 entro il termine del 31 marzo N7di ciascun anno.

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Art. 14 - Modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 37 l.r. 21/2010)

1. La Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo è organismo consultivo che coadiuva la Giunta regionale nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 35 della l.r. 21/2010, attraverso l’integrazione tra le varie componenti del sistema regionale dello spettacolo.

2. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura ed &e

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Art. 15 - Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010)

1. Il requisito specifico di ammissibilità per i progetti presentati dagli enti di rilevanza regionale accreditati ai sensi degli articoli 12 e 13 sono i seguenti:

a) progetto artistico-culturale di particolare interesse ai fini dello sviluppo del sistema regionale dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo 35 della l.r.21/2010 nel quale siano evidenziati in particolare: gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le attività produttive, le collaborazioni con altri soggetti di rilevanza nazionale e/o internazionale.

b) compartecipazione finanziaria dell’ente al progetto.

2. I requisiti specifici di ammissibilità per i progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, sono i seguenti:

a) presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 39 comma 2 lettera b) della l.r. 21/2010, la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;

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Art. 16 - Composizione e funzionamento del nucleo permanente di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010)

N6

1. Il nucleo di cui all’articolo 40 comma 3 della l.r. 21/2010 rilascia un parere, tenendo conto di quanto stabilito dal piano della cultura e

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Art. 17 - Promozione della cultura musicale (art. 46 l.r. 21/2010)

1. I requisiti specifici per il sostegno degli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale di cui all’articolo 46 comma 1 lettera a) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:

a) sede operativa stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;

b) finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, rivolte alla formazione, promozione e diffusione della cultura musicale;

c) la realizzazione di attività di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale, da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana anche con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione e dello Stato, oltre che con risorse proprie, mediante l’organizzazione di corsi di qualificazione e perfezionamento professionale per musicisti, con particolare riferimento alle pratiche d’insieme ed orchestrali, e mediante le eventuali collaborazioni con organismi nazionali e internazionali;

d) l

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Sezione I bis - Attività cinematografiche

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Art. 17 bis - Tipologie strutturali

N4

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni delle strutture assoggettate ad autorizzazione all’esercizio cinematografico:

a) sala cinematografica: uno spazio chiuso dotat

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Art. 17 ter - Tipologie di intervento

N4

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni degli interventi assoggettati ad autorizzazione all’esercizio cinematografico nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a settecento posti o che la tipologia strutturale rientri tra le medie e grandi multisala:

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Art. 17 quater - Requisiti tecnici minimi

N4

1. Ai fini dell’attività di esercizio cinematografico, sia per le strutture soggette ad autorizzazione a

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Art. 17 quinquies - Procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico

N4

1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente unitamente alle domande di rilascio dei seguenti atti:

a) titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento e gli altri procedimenti ad esso connessi ai sensi della vigente normativa;

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Art. 17 sexies - Contenuto della domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico

N4

1. Nella domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico sono indicati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;

b) tipologia di attività per la quale si richiede l’autorizzazione, nonché l’indicazione dei locali o della zona nella quale si intende attivare l’esercizio;

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Art. 17 septies - Decadenza e proroga dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico

N4

1. L’autorizzazione all’esercizio cinematografico decade in caso di:

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Art. 17 octies - Trasferimento di titolarità o di gestione e chiusura per cessazione dell’attività

N4

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio cinematografico, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione

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Art. 17 nonies - Indicatori regionali

N4

1. L’autorizzazione all’esercizio cinematografico è rilasciata, ai sensi dell’articolo 50 comma 2 della l.r. 21/2010, nel rispetto dei seguenti indicatori:

a) capacità dell’offerta: essa indica il numero dei posti autorizzabili in ciascuna provincia ed è determinata sulla base del rapporto tra quoziente provinciale e quoziente regionale come di seguito definiti:

1) il quoziente provinciale è definito dal rapporto tra il numero di posti e la popolazione residente a livello provinciale;

2) il quoziente regionale è definito dal rapporto tra il numero di posti e la popolazione residente a livello regionale;

b) dotazione infrastrutturale: la Regione, in sede di conferenza di servizi per l’autorizzazione all’esercizio cinematografico delle medie e grandi multisale, mette a disposizion

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Capo V - Riviste toscane di cultura
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Art. 18 - Requisiti per l’iscrizione all’elenco delle riviste toscane di cultura (art. 53 comma 2, lett. s) l.r. 21/2010)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per riviste di cultura le pubblicazioni periodiche, a stampa e/o on line, di ambito umanistico, sociale, economico e scientifico, che hanno come oggetto prevalente di interesse lo studio interdisciplinare, la divulgazione e la promozione del dibattito culturale sulla realtà sociale contemporanea.

2. Per l’iscrizione nell’elenco, le pubblicazioni devono presentare i seguenti requisiti:

a) per le riviste a stampa:

1) essere registrate come pubblicazioni periodiche ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

2) essere iscritte al Registro degli operatori di comunicazione per i soggetti di cui all’articolo 2 del “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” approvato con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 666/08/CONS, del 26 novembre 2008;

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Capo VI - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
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Art. 19 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e della attività culturali (art. 9 l.r. 21/2010)

1. La Giunta regionale definisce, mediante le delibere annuali di attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 5 della l.r. 21

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Capo VII - Norme finali e transitorie


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Art. 20 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 3 comma 1 è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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Allegato A - Organizzazione (art. 2 co. 4)

N14

A.1. Status giuridico

Il museo ed ecomuseo deve essere dotato di uno statuto o regolamento con chiara indicazione dei seguenti aspetti:

- denominazione;

- sede;

- natura giuridica;

- missione;

- patrimonio;

- funzioni e compiti svolti anche in riferimento al contesto territoriale;

- ordinamento;

- assetto finanziario;

- personale.


A.2. Contabilità e finanze

Il museo ed ecomuseo deve redigere un documento economico-finanziario, con voci di entrata ripartite tra autofinanziamento e risorse esterne e di uscita con distinzione delle spese correnti e degli investimenti.

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Allegato B - Collezioni (art. 2 co. 5)

N14

B.1. Il museo ed ecomuseo effettua un monitoraggio periodico dello stato conservativo del patrimonio attraverso le seguenti azioni:

- rilevamento e monitoraggio periodico delle condizioni microclimatiche (temperatura, umidità relativa, illuminazione);

- monitoraggio e prevenzione di attacchi di organismi (insetti e roditori) e microrganismi (batteri e funghi);

- manutenzione ordinaria del patrimonio, delle strutture di allestimento e del verde, se presente.

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Allegato C (art. 2 co. 6) - Comunicazione e rapporti con il territorio

N14

C.1 Rapporti con il pubblico e comunicazione


C.1.1 Segnaletica

- Presenza di un'indicazione chiara ed evidente della denominazione completa dell'istituto e degli orari di apertura all'esterno del museo ed ecomuseo.

- Presenza di strumenti essenziali di informazione e orientamento all'interno del museo ed ecomuseo (segnaletica informativa, direzionale ed identificativa).


C.1.2. Strumenti informativi

- Il museo dispone di un sito web specifico o sezione all'interno dell'ente di appartenenza o del Sistema Museale ex art. 17 L.R. 21/2010, con informazi

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  • Redazione Legislazione Tecnica