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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 17/11/2016, n. 79/R
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 16/09/2020, n. 90/R
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PreamboloVisto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, l'articolo 19, comma 1 e l'articolo 48; Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta dell'8 settembre 2016; Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Reg. reg. 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 1104; Considerato quanto segue: |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto (articolo 1, comma 2, articolo 19, comma 1 ed articolo 48, L.R. n. 51/2009).1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 1, comma 2, 19, comma 1 e 48, L.R. 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), disciplina: a) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali; |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende: |
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Art. 3 - Modalità di individuazione dei processi assistenziali (articolo 48, comma 1, lettera f) della L.R. n. 51/2009)1. I processi vengono individuati, con atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con riferimento all'ambito clinico-assistenziale al quale è correlata una diversa catena assistenziale, composta dalle attività cliniche ed organizzative atte a risolvere una |
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CAPO II - Strutture sanitarie |
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Sezione I - Strutture sanitarie pubbliche e private |
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Art. 4 - Requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. |
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Sezione II - Strutture sanitarie private |
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Art. 5 - Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione (articolo 4 della L.R. n. 51/2009)1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata presenta istanza di autorizzazione al comune ove ha sede la |
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Art. 6 - Modalità di effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti (articolo 6 della L.R. n. 51/2009)1. Le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate dal comune territorialmente competente, che si avvale del gruppo tecnico |
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Art. 7 - Adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (articolo 10 della L.R. n. 51/2009)1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche di cui al l'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009): a) le variazioni del direttore sanitario; b) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assen |
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Art. 8 - Compiti del direttore sanitario o tecnico (articolo 11 della L.R. n. 51/2009)1. Al direttore sanitario viene affidata la direzione tecnica complessiva delle attività erogate dalla struttura al fine di assicurare la continuità ed il collegamento tra le diverse componenti professionali ed, in particolare, tra le esigenze clinico assistenziali e quelle amministrativo gestionali, attraverso specifiche funzioni che devono essere calate nelle specifiche realtà; il direttore collabora, altresì, all'attuazione degli interventi previsti dal piano aziendale per la sicurezza del paziente e l'implementazione del sistema della qualità. 1-bis) Per attività di cui all'articolo 11, comma 2 della L.R. 51/09 si intende l'aver svolto attività formalmente documentata, per almeno cinque anni con diretta attribuzione di responsabilità delle risorse umane e strumentali. Tale attività può concretizzar |
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Art. 9 - Impegno orario ed incompatibilità del direttore sanitario o tecnico (articolo 11, comma 6 della L.R. n. 51/2009)1. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario o tecnico è garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività: a) per le strutture private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo nonché diurno per acuti e le strutture residenziali per la continuità ospedale territorio, la presenza del direttore medico è garantita dal lunedì al venerdì con il seguente impegno orario settimanale: 1) posti letto fino a 50: almeno 18 ore; |
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Sezione III - Strutture sanitarie pubbliche |
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Art. 10 - Ampliamento, trasformazione e trasferimento (articolo 15 della L.R. n. 51/2009)1. In caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento in altra sede delle strutture sanitarie esistenti, che non comporti una modifica del processo assistenziale, l'attestazione in ordine al possesso dei |
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Sezione IV - Servizi trasfusionali, unità di raccolta sangue ed emocomponenti |
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Art. 11 - Verifica sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue ed emocomponenti, nonché dei servizi trasfusionali (articolo 6-bis e articolo 15 della L.R. n. 51/2009)1. Le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento sono effettuati, sia in riferimento ai |
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CAPO III - Studi professionali medici odontoiatrici e di altre professioni sanitarie e società tra professionisti |
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Sezione I - Ambito di applicazione |
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Art. 12 - Ambito di applicazione (articolo 48, comma 1, lettera e) della L.R. n. 51/2009)1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria, eccetto quando siano ricompresi nella fattispecie di cui al comma 1-ter o siano allocati in |
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Sezione II - Prestazioni erogabili negli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia e di endoscopia e negli studi odontoiatrici |
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Art. 13 - Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia (articolo 48, comma 1, lettera e) della L.R. n. 51/2009) |
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Art. 14 - Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia (articolo 48, comma 1, lettera e) della L.R. n. 51/2009) |
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Art. 15 - Studi odontoiatrici (articolo 48, comma 1, lettera e) della L.R. n. 51/2009) |
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Art. 15-bis - Studi associati di altre professioni sanitarie e società tra professionisti (articolo 17 della L.R. 51/2009) |
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Sezione III - Criteri per la definizione delle procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente |
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Art. 16 - Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive e di minore invasività |
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Art. 17 - Elenco delle prestazioni di minore invasività (articolo 19, comma 1 della L.R. n. 51/2009) |
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Art. 17-bis - Individuazione e relativa invasività delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali (articoli 17 e 19 della L.R. 51/2009)1. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali erogate presso le strutture sanitarie, pubbliche e private, gli studi soggetti ad autorizzazione o SCIA sono riconducibili alle seguenti categorie: |
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Sezione IV - Studi soggetti ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività |
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Art. 18 - Studi professionali soggetti ad autorizzazione (articolo 17 della L.R. n. 51/2009)1. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano le prestazioni di cui all'articolo |
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Art. 19 - Studi professionali soggetti a segnalazione certificata di inizio attività |
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Art. 20 - Attività libera (articolo 48, comma 1, lettera e) della L.R. n. 51/2009) |
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Art. 21 - Requisiti per gli studi soggetti ad autorizzazione (articolo 18 della L.R. n. 51/2009)1. Gli studi soggetti ad autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi g |
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Art. 22 - Requisiti per gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (articolo 18 della L.R. n. 51/2009)1. Gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività devono essere in possesso dei requisiti struttu |
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Sezione V - Adempimenti degli studi professionali |
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Art. 23 - Adempimenti a carico del titolare dello studio professionale (articolo 25 della L.R. n. 51/2009)1. Il titolare dello studio professionale è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche di cui all'articolo 3 della L.R. n. |
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CAPO IV - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private |
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Art. 24 - Costituzione di nuovi processi assistenziali (articolo 29 della L.R. n. 51/2009)1. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono l'accreditamento istituzionale nei casi di costituzione di nuovi processi a |
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Art. 25 - Accreditamento delle strutture private (articolo 29 della L.R. n. 51/2009)1. Le strutture sanitarie private richiedono l'accreditamento istituzionale con riferimento ai processi assistenziali così |
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Art. 26 - Requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private (articolo 30 della L.R. n. 51/2009)1. I requisiti organizzativi di livello aziendale necessari all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubb |
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Art. 27 - Modalità e procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale (articolo 32 della L.R. n. 51/2009)1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica o privata presenta domanda di accreditamento alla Giunta regionale, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche di cui all'articolo 3 della L.R. n. 40/2009, utilizzando la modulistica definita con atto del dirigente della competente struttura regionale, corredata dalla dichiarazione sostitutiva o attestazione dei requisiti richiesti e d |
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Art. 28 - Rinnovo dell'accreditamento istituzionale (articolo 29, comma 6 della L.R. n. 51/2009)1. L'accreditamento istituzionale ha durata quinquennale e può essere rinnovato previa attestazione del permanere d |
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CAPO V - Gruppi tecnici regionali |
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Art. 29 - Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di verifica (articolo 40-ter della L.R. n. 51/2009)1. Il gruppo tecnico regionale di verifica, di seguito denominato gruppo di verifica, è formato da un numero di componenti, non superiore ad ottanta, individuati dal direttore della direzione regionale competente per materia, attingendo dall'elenco regionale dei verificatori di cui all'articolo 40-bis della L.R. n. 51/2009, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale |
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Art. 30 - Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di valutazione (articolo 42 della L.R. n. 51/2009) |
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Art. 31 - Modalità di funzionamento dei gruppi tecnici regionali (articolo 40-ter ed articolo 42 della L.R. 51/2009) |
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Art. 32 - Ipotesi di astensione dei membri dei gruppi tecnici regionali (articolo 40-ter ed articolo 42 della L.R. n. 51/2009)1. I membri dei gruppi tecnici regionali sono obbligati a dichiarare di astenersi dalle visite e di conseguenza ad essere sostituiti nei se |
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CAPO VI - Norme transitorie e finali |
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Art. 33 - Attestazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche (articolo 50 della L.R. n. 51/2009) |
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Art. 34 - Attestazione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private (articolo 50 della L.R. n. 51/2009) |
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Art. 35 - Validità degli accreditamenti rilasciati (articolo 50 della L.R. n. 51/2009) |
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Art. 36 - Adeguamento ai requisiti (articolo 50 della L.R. n. 51/2009) |
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Art. 36-bis - Adeguamento ai requisiti |
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Art. 37 - Termine per la costituzione del gruppo di verifica (articolo 48, comma 1, lettera l) della L.R. n. 51/2009) |
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Art. 38 - Termine per la definizione dei requisiti di qualità, i correlati indicatori di valutazione e le modalità di attribuzione dell'accreditamento di eccellenza |
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Art. 39 - Riconversione e formazione del personale |
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Art. 41 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della |
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Allegato A - Requisiti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie |
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Allegato B - Requisiti bivalenti |
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Allegato C - Studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività |
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Allegato D |
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