Deliberaz. G.R. Toscana 25/03/2019, n. 386 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Toscana 25/03/2019, n. 386

Modifica delle linee guida amianto approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 9/4/2018.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

Visto il D.M. 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 "Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative" così come recentemente novellata dalla L.R. 5 ottobre 2017, n. 55;

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Allegato A - 4.1 Criteri per il servizio di rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche (raccolta e micro-raccolta)


1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FINALITÀ GENERALI

Le presenti linee guida sono redatte in ottemperanza all'articolo 9-bis della L.R. n. 55/2017 che ne stabilisce finalità e contenuti, fra i quali quelli di dettare criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni.

Le linee guida per la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità Materiali Contenenti Amianto (MCA) derivanti da utenze domestiche si ripropongono le seguenti finalità:

- evitare l'abbandono di amianto sul territorio e la conseguente esposizione al rischio della popolazione e contaminazione delle matrici ambientali;

- fornire indicazioni adeguate per la corretta gestione del MCA attraverso l'individuazione dei requisiti minimi e delle condizioni che devono essere presenti ai fini della rimozione di modeste quantità di MCA;

- contenere i costi della rimozione e successivo smaltimento;

- assicurare che vi sia un omogeneo recepimento e si determini una omogenea applicazione delle regole per la rimozione e lo smaltimento di MCA nel territorio regionale.

Gli elementi che favoriscono la dismissione corretta e scoraggiano l'abbandono di MCA sono costituiti, essenzialmente, da facili modalità di accesso al servizio, da adeguate informazioni per attuare in sicurezza la rimozione e confezionamento in proprio, da un supporto tecnico per eventuali problematiche che il cittadino si trova ad affrontare e infine da costi calmierati.

In tale ottica, le presenti linee guida vogliono mettere in condizione i privati cittadini di provvedere direttamente alla rimozione di modeste quantità di MCA da utenze domestiche definite nella successiva tabella di cui al punto 2.

Laddove, invece, le operazioni possano presentare rischi per l'incolumità delle persone o non vi siano condizioni di sicurezza, o comunque non si possono rispettare i requisiti indicati di seguito, è necessario provvedere alla rimozione attraverso ditte specializzate.


2) REQUISITI PER LA RIMOZIONE DIRETTA DI MCA DA UTENZE DOMESTICHE DA PARTE DEI CITTADINI

I cittadini possono procedere direttamente alla rimozione dei materiali contenenti amianto, nel rispetto dei principi di sicurezza contenuti, in particolare, nel D.M. 6 settembre 1994 che, per quanto disciplinato nelle presenti linee guida, è la normativa tecnica di riferimento.

Le operazioni di rimozione possono essere svolte a condizione che non si determini dispersione di fibre di amianto nell'aria, che siano rispettate le regole di sicurezza riportate nel suddetto decreto e che l'attività venga svolta nel rispetto dei requisiti riguardanti gli MCA da rimuovere, il cittadino che rimuove e gli strumenti da utilizzare, di seguito indicati.


2.1 - MCA che possono essere rimossi

1. Possono essere rimossi esclusivamente manufatti, in matrice cementizia o resinoide, in buono stato di conservazione e integri;

2. possono essere effettuati unicamente interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di manufatti e comunque entro i limiti massimi elencati nella tabella seguente:


Tipologia di materiale

Quantità massime

Pannelli, lastre piane e/o ondulate

30 m2 di superficie complessiva coperta del fabbricato, ovvero una superficie strutturalmente continua, con copertura omogenea, appartenente a un solo proprietario. Sono esclusi interventi relativi a più strutture, fra loro adiacenti, appartenenti a più proprietari (es. box condominiali posti in sequenza), che per la loro natura comportano l'impianto di un cantiere avente un impatto significativo nel contesto ove sono posti.

Serbatoi per acqua

Capacità massima di 500 litri (senza necessità di rottura)

Altri manufatti (canne fumarie, cappe, etc.)

Max 300 kg

Pavimenti in piastrelle viniliche

Max 30 m2 se non presente amianto nella colla, da certificare con specifica analisi



L'utente potrà conferire sino a tre volte all'anno rispettando per ogni conferimento i quantitativi massimi indicati nella tabella sopra riportata.

3. i manufatti da rimuovere devono essere facilmente raggiungibili attraverso l'impiego di idonee attrezzature, quali scale e trabattelli; nel caso della rimozione delle coperture in cemento-amianto va tenuto presente il rischio di caduta dall'alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestagli, sia per caduta dai lati prospicienti il vuoto;

4. possono essere effettuati interventi su coperture in cui vi siano lastre, cassoni e colonne in cemento - amianto installate ad una altezza non superiore a3me tale che la persona che procede alla rimozione possa operare da un'altezza massima (misurata ai piedi) di due metri dal piano di campagna.


2.2 - Soggetto che può effettuare la rimozione di modeste quantità di MCA

1. Possono procedere alla rimozione i proprietari di unità abitative nel cui ambito siano presenti manufatti in cemento-amianto in matrice compatta e che possano effettuare personalmente la rimozione, raccolta e confezionamento di modeste quantità di MCA indicate in tabella 1;

2. i manufatti possono essere rimossi anche dai soggetti facenti parte del nucleo familiare del proprietario, mentre non può partecipare alle operazioni personale ove si possa configurare un rapporto di subordinazione così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nemmeno un soggetto legato da amicizia con il proprietario);

3. il proprietario richiedente deve essere iscritto nei ruoli TARI.


2.3 - Modalit

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