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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 17/06/2004, n. 6
L. P. Trento 17/06/2004, n. 6
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.P. 29/12/2006, n. 11
- L.P. 16/06/2006, n. 3
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Capo I - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
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Art. 1 - Art. 9 - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di servizi pubblici e di trasporti
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Art. 10 - Disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale1. I servizi pubblici d’interesse economico relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia, ad esclusione dei servizi di distribuzione di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale e di gestione delle farmacie comunali, sono disciplinati da questo capo. N6 2. La proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni non duplicabili a costi socialmente sostenibili destinati all’esercizio dei servizi pubblici, eventualmente individuati per ciascuna tipologia di servizio dal regolamento di cui al comma 11, è incedibile fino a quando perdura la destinazione; l’eventuale mutamento di destinazione è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente titolare del servizio. La proprietà dei predetti beni è posta in capo: a) alla provincia o agli enti locali, di seguito definiti enti; i beni sono posti a disposizione dei soggetti cui è affidato il servizio ai sensi del comma 7, a fronte del pagamento di un canone fissato dall’ente competente, fatte salve specifiche norme di settore; b) a società di capitali ovvero agli enti funzionali della provincia o degli enti locali, ivi compresi gli enti pubblici economici e le aziende pubbliche, aventi le caratteristiche di cui al comma 7, lettere d) ed e); gli enti possono conferire i beni anche in forma associata; i beni sono posti a disposizione dei soggetti cui è affidato il servizio ai sensi del comma 7, a fronte del pagamento di un canone fissato dall’ente competente, fatte salve specifiche norme di settore; i soggetti cui sono stati conferiti i beni ai sensi di questa disposizione non possono partecipare alle gare indette ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c); ai medesimi soggetti gli enti possono comunque attribuire l’espletamento delle predette gare, nonché la gestione del servizio ai sensi del comma 7, lettere d) ed e). 3. omissis 4. In ogni caso, chiunque abbia la disponibilità dei beni di cui al comma 2 deve comunque garantire l’accesso alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni a tutti i soggetti legittimati ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della concorrenza. 5. Gli enti individuano il piano degli investimenti relativi alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni, anche con riferimento al loro potenziamento e al loro rinnovo, e stabiliscono se |
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Art. 11 - Disposizioni transitorie per la gestione dei servizi pubblici1. Con riguardo ai servizi disciplinati dall’articolo 10, le concessioni e gli affidamenti disposti con procedure diverse dall’evidenza pubblica, cessano comunque alla data del 31 dicembre 2006 o alla scadenza del termine successivo eventualmente previsto dalla normativa statale; sono escluse dalla cessazione, e proseguono fino alla loro scadenza, le concessioni e gli affidamenti disposti secondo una delle modalità indicate dalle lettere da a) ad e) del comma 7 dell’articolo 10. 1-bis. È fatto salvo quanto previsto in materia di trasporto pubblico locale dall’articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2 |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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