Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 12/08/2020, n. 8 a decorre dal 01/01/2021, così recitava:

"Art. 24 - Inserimento dell'articolo 16-quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Dopo l'articolo 16-ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 16-quater - Comunicazione sui contributi concessi da parte dei comuni per la promozione dell'ambito turistico locale

1. I comuni possono partecipare al finanziamento delle attività di promozione turistica di cui all'articolo 9, comma 1, svolte dai soggetti di cui agli articoli 9 e 12-quater e contenute nei programmi di attività di tali soggetti e che siano coerenti con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'articolo 2. I comuni comunicano tali finanziamenti alla Provincia anche ai fini degli articoli 9, comma 8, e 12-sexies.""

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