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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 03/09/2021, n. 17-51/Leg.
D. Pres.P. Trento 03/09/2021, n. 17-51/Leg.
D. Pres.P. Trento 03/09/2021, n. 17-51/Leg.
D. Pres.P. Trento 03/09/2021, n. 17-51/Leg.
- D. Pres. P. 11/04/2022, n. 3-60/Leg.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l'art. 54, comma |
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CAPO I - Disposizioni regolamentari relative alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi della provincia |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Questo capo disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi adottati dalla Provincia, che devono essere sottoposti a VAS o a procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della normativa statale. 2. Il piano urbanistico provinciale (PU |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini di questo capo s'intende per: a) "piani" o "programmi": gli atti e i provvedimenti di pianificazione o di programmazione comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e adottati dalla Provincia mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale, nonché le loro modifiche; b) "soggetto competente": la struttura organizzativa o l'organo della Provincia cui compete l'elaborazione, l'adozione o l'approvazione del |
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Art. 3 - Procedura della valutazione ambientale strategica1. La procedura di VAS comprende le seguenti fasi: a) verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 4, se nece |
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Art. 4 - Verifica di assoggettabilità1. La verifica di assoggettabilità a VAS è svolta allo scopo di valutare se i piani e programmi possono avere impatti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti a VAS. A tal fine, il soggetto competente trasmette alla struttura ambientale il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS. 2. La struttura ambientale, di concerto con il soggetto competente, individua i soggetti competen |
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Art. 5 - Consultazione preliminare1. Nelle fasi iniziali dell'elaborazione del piano o programma, il soggetto che lo elabora e la struttura ambientale entrano in consultazione sulla base di una proposta di piano o prog |
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Art. 6 - Rapporto ambientale1. Conclusa la fase di consultazione preliminare, il soggetto che elabora il piano o programma redige il rapporto ambientale, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e d |
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Art. 7 - Pubblicità, consultazione e partecipazione1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali contenute nei piani o programmi e il coinvolgimento del pubblico, sono depositati presso il soggetto competente e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia: a) la proposta di piano o programma; b) il rapporto ambientale unitamente alla sintesi non tecnica; c) l'avviso al pubblico previsto dal comma 2. 2. L'avviso al pubblico è pubblicato nell'albo telematico della Provincia e dei comuni interessati |
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Art. 8 - Parere della struttura ambientale1. La struttura ambientale svolge le attività tecnico-istruttorie in collaborazione con il soggetto competente, acquisendo e valutando tutta la docume |
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Art. 9 - Decisione1. Il soggetto competente adotta il piano o programma tenuto conto delle risultanze del parere reso dalla struttura ambientale e considerando il rapporto ambientale nonché gli esiti della fase di consultazione e partecipazione. Contestualmente, il medesimo soggetto approva una dichiarazione |
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Art. 10 - Monitoraggio1. L'attività di monitoraggio è effettuata dal soggetto competente e assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati di sviluppo sostenibile, nonché di mitigazione e adattamento a |
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Art. 11 - Rapporti tra valutazione ambientale strategica e valutazione d'incidenza (VINCA)1. Per i piani e programmi soggetti a VAS ai sensi di questo capo, la valutazione di incidenza (VINCA), se necessaria, è compresa nell'ambito della VAS che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei piani o programmi sugli habitat e sulle |
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CAPO II - Modificazioni del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/ce, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10) |
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Art. 12 - Modificazioni del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del D.P.P. n. 15-68/Leg del 2006, le parole: "della Provincia autonoma di Trento," sono soppresse. 2. Nel comma 1 dell'articolo 2 del D.P.P. n. 15-68/Leg del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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CAPO III - Modificazioni del D.P.P. 17 luglio 2020, n. 8-21/leg (Disposizioni regolamentari relative alla valutazione ambientale strategica riguardante i corridoi infrastrutturali di accesso al trentino e modificazione del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg) |
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Art. 13 - Modificazioni del D.P.P. 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg.1. Nel comma 2 dell'articolo 2 del D.P.P. n. 8-21/Leg del 2020le parole: "si applica il D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10)" sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto del Presidente della Provincia concernente il "Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse"". 2. Nel comma 4 dell'articolo 3 del D.P.P. n. 8-21/Leg del 2020, le parole: "dei soggetti coinvolti nella consultazione preliminare" |
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CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali1. Questo regolamento si applica, con riguardo alle fasi non ancora concluse, anche alle procedure di VAS di piani e programmi il cui procedimento di approvazione è |
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Allegato A - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi (articolo 4)1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; |
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Allegato B - Contenuti del rapporto ambientale (articolo 6)Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 6 sono: a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; b) analisi di coerenza con le strategie provinciali per le esigenze di sviluppo sostenibile, nonché per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; d) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero es |
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