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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Trentino Alto Adige 25/07/2023, n. 5
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PremessaL'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI
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TITOLO I - Modificazioni della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 13-ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (norme in materia di bilancio e contabilità della regione), e successive modificazioni |
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Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Articolo 48 - Anagrafe degli amministratori comunali e albo dei sindaci emeriti 1. E istituita presso la giunta regionale, con la collaborazione delle giunte provinciali, l'anagrafe degli amministratori comunali. 2. A tal fine i sindaci comunicano alla giunta regionale entro 10 giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del consiglio comunale, come risulta dopo la convalida degli eletti e la composizione della giunta comunale con l'indicazione per ognuno dei componenti della carica ricoperta. 3. I sindaci restituiscono la scheda anagrafica di ogni singolo consigliere comunale e assessore esterno, debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo l'allegato A. 4. I sindaci comunicano qualsiasi variazione avvenuta nel corso del quinquennio di carica del consiglio comunale nella composizione del consiglio stesso e in quella della giunta comunale, entro 10 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, inviando nel contempo la scheda anagrafica del componente eventualmente subentrato. La comunicazione va effettuata anche nell'ipotesi in cui, a seguito della cessazione dalla carica, non sia possibile effettuare la surroga. 5. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati di cui all'allegato A consensualmente forniti dagli amministratori stessi. 6. Copia degli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 è inviata anche alla giunta provinciale competente per territorio. 7. Al fine di assicurare la massima trasparenza l'anagrafe è pubblicata sul sito della regione. Sul medesimo è altresì pubblicata la composizione dei consigli e delle giunte comunali. Chiunque ha il diritto di prenderne visione e di estrarre copia. Non sono oggetto di pubblicazione e di accesso civico i dati relativi al gruppo linguistico. 8. È istituito presso la giunta regionale l'albo dei sindaci emeriti. Sono iscritti all'albo, che è pubblicato sul sito internet della regione, i sindaci cessati dalle funzioni che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e che abbiano acconsentito all'iscrizione stessa. Le modalità di tenuta dell'albo e di iscrizione allo stesso sono disciplinate con delibera della giunta regionale."; b) il comma 4 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente: "4. L'amministrazione regionale fornirà gratuitamente ai consiglieri comunali in carica, o in occasione della loro prima elezione, un manuale in forma telematica in lingua italiana o tedesca, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale."; c) nel comma 2-bis dell'articolo 68 dopo le parole: "con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano di data 20 dicembre 2010, n. 2094" sono inserite le seguenti: ", fino a nuova rideterminazione con successivi atti della provincia autonoma di Bolzano, "; d) il comma 5 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente: |
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Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, concernente "Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori" e successive modificazioni1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 10 |
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Art. 3 - Art. 11- Omissis
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TITOLO II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione |
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Art. 12 - Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
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Allegati e Tabelle - Omissis |
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