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L. R. Trentino Alto Adige 03/05/2018, n. 2

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/07/2023, n. 5
- L.R. 19/12/2022, n. 8
- L.R. 19/12/2022, n. 7
- D. Pres. R. 23/03/2023, n. 6
- L.R. 25/10/2022, n. 6
- L.R. 01/08/2022, n. 5
- D. Pres. R. 29/03/2022, n. 2
- L.R. 22/02/2022, n. 2
- L.R. 20/12/2021, n. 7
- L.R. 27/07/2021, n. 5
- Sent. Corte Cost. 11/05/2021, n. 95
- D. Pres. R. 23/03/2021, n. 12
- L.R. 27/01/2021, n. 1
- L.R. 27/07/2020, n. 3
- L.R. 23/06/2020, n. 1
- D. Pres. R. 25/03/2020, n. 21
- L.R. 16/12/2019, n. 8
- L.R. 01/08/2019, n. 3
- D. Pres. R. 28/03/2019, n. 21
- L.R. 08/08/2018, n. 6
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Capo I - Autonomia e funzioni comunali
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Art. 1 - Autonomia della comunità locale

1. Le comunità locali sono autonome.

2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza e una proficua convivenza tra i gruppi.

3. Nei comuni della provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti e istituzioni, nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonché quelle sull'uso delle lingue i

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Art. 2 - Funzioni

N67

1. In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà,

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Art. 3 - Decentramento comunale

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le f

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Capo II -  Autonomia statutaria e potestà regolamentare
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Art. 4 - Statuto comunale

1. Il comune adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente

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Art. 5 - Contenuto dello statuto

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa.

2. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di nat

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Art. 6 - Potestà regolamentare

N65

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e l'esercizio delle funzi

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Capo III - Emblema e titolo del comune
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Art. 7 - Emblema del comune e distintivo del sindaco

N65

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Art. 8 - Titolo di "Città" o di "Borgata"

N65

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Art. 9 - Condizioni per ottenere il titolo di "Città"

N65

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Art. 10 - Condizioni per ottenere il titolo di "Borgata"

N65

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Art. 11 - Modalità di concessione del titolo di "Città" o di "Borgata"

1. La deliberazione del consiglio comunale che autorizza il sindaco a inoltrare alla giunta regionale la domanda di conferimento del titolo di "Città"

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Capo IV - Istituti di partecipazione e procedimento amministrativo
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Art. 12 - Azione popolare

1. In materia di azione popolare si applicano le disposizioni previste dalla legge statale.

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Art. 13 - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e accesso

N65

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 "Norme in materia di procedimento amministra

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Art. 14 - Partecipazione popolare

N65

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative e in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le asso

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Art. 15 - Referendum popolare

N68

1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n

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Art. 16 - Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano

1. Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11

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Art. 16-bis - Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento

N22

1. Nei comuni della provincia di Trento la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta da tre membri. Per ogni giorno di effettiva partecip

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Art. 17 - Difensore civico

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche

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Capo V - Circoscrizioni comunali
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Art. 18 - Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni

1. La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione

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Art. 19 - Fusione di comuni

1. Nel caso di fusione di due o più comuni di norma contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari, per l'attivazione del nuovo comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberaz

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Art. 19-bis - Decorrenza della fusione

N22

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Art. 20 - Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali

1. La giunta regionale, predispone un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, sentite le giunte provinciali territorialmente competenti e previo as

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Art. 21 - Costituzione di frazioni in comuni autonomi

1. Le frazioni appartenenti a uno o più comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate

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Art. 22 - Distacco di frazioni

1. Una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermine, quando la domanda sia fatta dagli elet

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4685910 10542551
Art. 23 - Riunione di comuni contermini

1. Comuni di norma contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. In luogo della deliberazione di uno o pi

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Art. 24 - Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare

1. La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi gli e

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Art. 25 - Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune

1. I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampli

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Art. 26 - Controversie territoriali fra comuni

1. In caso di controversie territoriali fra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricade in ambedue le province, sempre che la

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Art. 27 - Parere del consiglio comunale

1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della doman

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Art. 28 - Determinazione dei confini

1. Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli

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Art. 29 - Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso

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Art. 30 - Separazione patrimoniale

1. Ferma restando l'unità del comune e salve le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda de

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Art. 31 - Delegato del sindaco

1. Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate ai sensi dell'articolo 30, risiede un delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli asse

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Art. 32 - Conflitto di interessi patrimoniali

1. Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del comune o di altra frazione, la giunta provincial

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Capo VI - Forme collaborative intercomunali
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4685910 10542562
Art. 33 - Disposizioni generali

1. I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di collaborazione previste dalla legge provinciale.

2. I comuni ladini della valle di Fassa possono gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate.

3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni, ivi comprese qu

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4685910 10542563
Art. 34 - Interventi in materia di forme collaborative intercomunali

1. La legge provinciale può prevedere l'elezione diretta del presidente e dell'assemblea delle forme collaborative intercomunali, anche limitata a una parte dei componenti l'assemblea stessa. In questo ultimo caso la legge provinciale prevede che la restante parte dell'assemblea sia costituita da rappresentanti dei comuni associati.

2. Nel caso in cui la legge provinciale preveda l'elezione diretta ai sensi del comma 1, si applicano il regime delle ineleggibilità e incompa

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Art. 35 - Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro o con le province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni.

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Art. 36 - Associazione di comuni

1. I comuni possono costituire un'associazione di comuni con personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata di funzioni e servizi.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti un'apposita convenzione.

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Art. 37 - Unione di comuni

1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza. Nella provincia di Bolzano le unioni possono essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singo

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Art. 38 - Consorzi obbligatori di funzioni

1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano a essere regolati dalle disposizioni conte

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Art. 39 - Accordi di programma

1. Compatibilmente con la legislazione delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei com

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Art. 40 - Enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) e norma di rinvio

1. Gli enti già istituiti nella provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 279 del 1974, ove la legge provinciale non preveda diversamente, continuano a operare anche in luogo delle forme collaborative di cui all'articolo 33.

2. La legge p

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Capo VII - Servizi pubblici locali
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4685910 10542571
Art. 41 - Interventi in materia di servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

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4685910 10542572
TITOLO II - Organi di governo del comune
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4685910 10542573
Capo I - Consiglio, giunta e sindaco
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Art. 42 - Organi di governo comunale

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

 

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4685910 10542575
Art. 43 - Consiglio comunale

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indiri

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4685910 10542576
Art. 44 - Composizione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da:

a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 22 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 18 componenti nei comuni con popolazione su

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4685910 10542577
Art. 45 - Convalida degli eletti

1. Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni dell'e

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4685910 10542578
Art. 46 - Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali

1. I consigli comunali restano in carica cinque anni.

2. I consigli comunali restano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.

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4685910 10542579
Art. 47 - Vacanza del seggio - Surrogazione - Sospensione dalla carica

1. Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista

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4685910 10542580
Art. 48 - Anagrafe degli amministratori comunali e albo dei sindaci emeriti

N91

1. N92 E istituita presso la giunta regionale, con la collaborazione delle giunte provinciali, l'anagrafe degli amministratori comunali.

2. N92 A tal fine i sindaci comunicano alla giunta regionale entro 10 giorni dall'adozio

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4685910 10542581
Art. 49 - Attribuzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio comunale discute e approva il documento programmatico del sindaco neo eletto.

3. Esso delibera:

a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai

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4685910 10542582
Art. 50 - Progetti preliminari di opere pubbliche

1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può ess

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4685910 10542583
Art. 51 - Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione

1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali degli enti locali è effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informa

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4685910 10542584
Art. 51-bis - Modalità di svolgimento delle sedute della giunta

N86

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4685910 10542585
Art. 52 - Diritti dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi de

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4685910 10542586
Art. 53 - Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

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4685910 10542587
Art. 54 - Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;

b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;

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4685910 10542588
Art. 55 - Parità di accesso nella giunta comunale

1. La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consist

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4685910 10542589
Art. 56 - Elezione diretta del sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed entra in carica dal momento della proclamazione; è membro del rispettivo consi

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4685910 10542590
Art. 57 - Giuramento e distintivo del sindaco

1. Il sindaco, subito dopo la convalida della sua elezione, presta giuramento davanti al consiglio comunale di osservare lealmente la costituzione, lo

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4685910 10542591
Art. 58 - Durata del mandato

1. Il sindaco resta in carica cinque anni.

2. Si procede all'elezione del sindaco ogni volta

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4685910 10542592
Art. 59 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo sciogli

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4685910 10542593
Art. 60 - Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.

2. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sov

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Art. 61 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e da altre disposizioni in materia.

2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli ademp

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4685910 10542595
Art. 62 - Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco

1. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l'as

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4685910 10542596
Art. 63 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

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4685910 10542597
Art. 64 - Astensione dall'esercizio di attività professionali

1. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività pr

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4685910 10542598
Art. 65 - Astensione dalle deliberazioni

1. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come pure quando si tratti di interesse immediato e attuale proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al

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4685910 10542599
Art. 66 - Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali

1. I consiglieri comunali in carica non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni del comune, eseguiti col sistema della trattativa p

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4685910 10542600
Capo II - Status degli amministratori locali
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4685910 10542601
Art. 67 - Indennità di carica

1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, è attribuita un'indennità mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.

2. I consiglieri comunali, delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli. I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali.

3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo consiglio dei comuni:

a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;

b) nella provincia di Trento, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della regione autonoma Trentino- Alto Adige e in misura:

1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

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4685910 10542602
Art. 68 - Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali della regione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 le misure delle indennità di carica stabilite nel DPReg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni e quelle delle indennità per gli enti di cui all'articolo 7 del medesimo DPReg. fissate con deliberazione della giunta provin

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4685910 10542603
Art. 68.1 - Nuove misure a decorrere dall'anno 2023 delle indennità di carica degli amministratori dei comuni della regione

N73

1. A decorrere dall'anno 2023, le indennità di carica dei sindaci dei comuni della provincia di Trento fissate dal DPReg. 18 febbraio 2020, n. 7, sono rideterminate nel modo seguente:

a) per tutti i comuni fino a 500 abitanti l'indennità è fissata in euro 2.210 mensili;

b) con aumento del 35 per cento per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

c) con aumento del 22 per cento per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta;

d) con aumento del 18 per cento per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

e) con aumento del 18 per cento per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

f) con aumento del 18 per cento per i comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti;

g) con aumento del 22 per cento per i comuni da 3.

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Art. 68.1.1 - Nuove misure a decorrere dall'anno 2023 delle indennità di carica del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle comunità della provincia di Trento

N85

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Art. 68-bis - Previdenza complementare per gli amministratori locali

N22

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, ai sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni, ai presidenti delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano e delle comunità della provincia di Tre

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Art. 68-ter - Indennità di fine mandato

N22

1. A decorrere dal turno

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Art. 69 - Rimborso delle spese di viaggio

1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del

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Art. 70 - Rimborso spese forzose

1. Sono rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

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4685910 10542609
Art. 71 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applican

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Capo III - Elezione del sindaco e del consiglio comunale
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Sezione I - Sistema elettorale
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Art. 72 - Sistema elettorale

1. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco.

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Sezione II - Elettorato attivo
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Art. 73 - Elettori

1. Sono elettori nei comuni della provincia di Trento i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50.

2. Sono elettori nei comuni della provincia di Bolzano i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei

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Sezione III - Elettorato passivo, incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
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4685910 10542616
Art. 74 - Eleggibili a consiglieri comunali

1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della r

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Art. 75 - Eleggibilità alla carica di sindaco

1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della repubblica,

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4685910 10542618
Art. 76 - Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco, si applicano le norme contenute nell'

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4685910 10542619
Art. 77 - Ineleggibilità a consigliere comunale

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;

c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del g

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4685910 10542620
Art. 78 - Ineleggibilità a sindaco

1. È ineleggibile alla carica di sindaco:

a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'a

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4685910 10542621
Art. 79 - Incompatibilità di cariche

1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:

a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non

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Art. 80 - Ulteriori cause di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore

1. Non possono far parte della stessa giunta comunale i fratelli, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e

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4685910 10542623
Art. 81 - Requisiti per la carica di assessore

1. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabi

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4685910 10542624
Art. 82 - Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del comune,

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4685910 10542625
Art. 83 - Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

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4685910 10542626
Art. 84 - Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi una causa di ineleggibilità, oppure esista al momento della elezione o si verifichi successivamente una causa di incompatibilità, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

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Art. 85 - Perdita della qualità di consigliere, di assessore o di sindaco

1. La qualità di consigliere, di assessore o di sindaco si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle ineleggibilità sopravvenute, delle incomp

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Art. 86 - Consigli circoscrizionali

1. Le norme relative alla non candidabilità, all'ineleggibilità e all'incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, a

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TITOLO III - Organizzazione e personale
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Capo I - Disposizioni generali
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4685910 10542631
Art. 87 - Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo costituiscono parte integrante del processo di riforma dei comuni in coerenza con i principi previsti dal titolo

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4685910 10542632
Art. 88 - Fonti

1. Sono regolate con legge ovvero, sulla base di norme di legge, con regolamenti o atti amministrativi del comune, le seguenti materie:

a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

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4685910 10542633
Art. 89 - Indirizzo politico-amministrativo

1. La giunta, sulla base del documento programmatico approvato dal consiglio comunale, fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispon

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4685910 10542634
Art. 90 - Potere di organizzazione

1. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei ra

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4685910 10542635
Art. 91 - Assunzioni a tempo indeterminato

1. L'accesso all'impiego avviene:

a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;

b) per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, anche mediante prova selettiva seguendo apposita graduatoria pubbl

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4685910 10542636
Art. 92 - Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

1. I comuni possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale secondo i criteri e i limiti indicati dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni. Per la gestione delle sostituzioni, alle assunzioni a tem

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4685910 10542637
Art. 93 - Requisiti per l'accesso all'impiego

1. Possono accedere agli impieghi dei comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti indicati nell'

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4685910 10542638
Art. 94 - Conoscenza delle lingue non materne

1. Per essere assunti in servizio nei comuni della provincia di Bolzano è necessario avere la conoscenza delle lingue italiana e tedesca; tale conosce

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4685910 10542639
Art. 95 - Gruppi linguistici

1. I candidati ai concorsi per la copertura di posti nei comuni della provincia di Bolzano allegano, in busta chiusa, alla domanda di ammissione il cer

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4685910 10542640
Art. 96 - Mobilità verticale

1. Salvo i profili professionali per l'accesso ai quali sono richieste specifiche professionalità, nei singoli profili professionali è indicata l'anzianità di servizio necessaria per la mobilità verticale.

2. La mobilità verticale avviene nell'ambito delle procedure concorsuali o selettive previste dal regolamento organico, sostituendosi il titolo di studio richiesto con una specifica anzianità indicata nel profilo cui si accede

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4685910 10542641
Art. 97 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso o l'avviso per la formazione di graduatoria pubblica per l'assunzione di personale deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso o a selezi

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4685910 10542642
Art. 98 - Commissioni giudicatrici

1. La composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici, per la formazione delle graduatorie pubbliche e per le prove selettive deve essere predeterminata nel numero dei componenti e nel

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4685910 10542643
Art. 99 - Procedura di concorso

1. Sono disciplinati dal regolamento organico:

a) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove selettive;

b) la composizione e gli adempimen

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4685910 10542644
Art. 100 - Instaurazione del rapporto di lavoro

1. L'organo preposto alla gestione individuato dall'ente approva la graduatoria di merito dei candidati e il risultato delle prove selettive e nomina vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti, titoli di precedenza e preferenza.

2. Nel caso di pari merito nelle graduatorie dei concorsi e delle selezioni, la preferenza nell'assunzione o nell'avanzamento è data, dopo

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4685910 10542645
Art. 101 - Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato contrattualmente.

2. I contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi di cui al capo IV.

3. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, si cost

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4685910 10542646
Art. 102 - Periodo di prova

1. Il contratto individuale prevede l'effettuazione di un periodo di prova. La durata del periodo di prova è determinata dai contratti collettivi.

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Art. 103 - Promessa solenne e giuramento

N5

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4685910 10542648
Art. 104 - Prestazioni lavorative

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del livello di appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Su richiesta del responsabile della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatament

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4685910 10542649
Art. 105 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori

1. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni immediatamente superiori nei casi di:

a) vacanza di posto in organico della

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4685910 10542650
Art. 106 - Sanzioni disciplinari

1. La tipologia, l'entità delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni nonché il procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dalla le

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4685910 10542651
Art. 107 - Procedimento disciplinare

1. Al personale comunale si applica l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i provvedimenti disciplinari possono essere adottati anche da un organo

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4685910 10542652
Art. 108 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. I regolamenti organici dei comuni nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi devono osservare i seguenti principi e criteri:

a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte dall'amministrazione comunale;

b) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;

c) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;

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4685910 10542653
Art. 109 - Orario di servizio e orario di lavoro

1. L'articolazione dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al pubblico sono stabiliti con provvedimento del sindaco sentita la giunta comu

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4685910 10542654
Art. 110 - Prestazione lavorativa resa secondo modalità particolari

1. I comuni individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del l

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4685910 10542655
Art. 111 - Tutela delle persone con handicap

1. I comuni recepiscono nei regolamenti organici del personale dipendente i principi contenuti negli

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4685910 10542656
Art. 112 - Pari opportunità

1. Il comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro:

a) gar

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4685910 10542657
Art. 113 - Piani per la parità

1. Gli enti locali con popolazione superiore a 30.000 abitanti elaborano dei piani per la promozione della parità fra i generi, definiti piani per la parità.

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4685910 10542658
Art. 114 - Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali

1. Gli enti locali individuati dall'articolo 113 pubblicano sul loro sito internet ogni anno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, i dati statistici sulla proporzione fra i due generi per ognuna delle seguenti categorie:

a) per servizi ovvero per analoghe unità organizzative;

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4685910 10542659
Art. 115 - Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali

1. Gli enti locali adottano modalità organizzative e articolazioni dell'orario di lavoro dirette a conciliare le esigenze familiari con quelle profess

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4685910 10542660
Art. 116 - Assicurazioni a favore dei dipendenti

1. Le amministrazioni comunali possono stipulare polizze assicurative per il personale contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché c

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4685910 10542661
Art. 117 - Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali

1. A condizione che non sussista conflitto di interessi, il comune rimborsa, a richiesta del personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonché le spese di giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o col

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Art. 118 - Disposizioni interpretative della disciplina sul rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali

1. Il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 117 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese di cui al comma 1 in tutti i casi in cui non vi sia stato l'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.

2. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi in

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Art. 119 - Copertura previdenziale ed assistenziale

1. Tutto il personale comunale, compreso quello assunto con contratto a termine, è regolarmente iscritto ai fini assistenziali e previdenziali agli is

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Art. 120 - Compiti dei comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale

1. I comuni singoli o associati o le loro associazioni rappresentative a livello provinciale concorrono alla formazione e aggiornamento professionale d

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Art. 121 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. L'estinzione del rapporto di lavoro avviene:

a) per dimissioni volontarie. Il dipendente può recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nei tempi e nei modi stabiliti dai contratti collettivi. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all'amministrazione un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel c

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Art. 122 - Effetti della cessazione dal servizio

1. In materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le disposizioni previste per i dipenden

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4685910 10542667
Art. 123 - Mobilità inter-enti

1. Nel caso di trasferimento di attività svolte dai comuni, loro aziende o istituzioni, alle comunità istituite dalla legge provinciale di

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Art. 123-bis - Mobilità volontaria

N44

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4685910 10542669
Art. 124 - Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal comune

1. In caso di motivate esigenze, il comune può disporre, ai sensi dell'

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Capo II - Dirigenti e funzionari dell'area direttiva
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Art. 125 - Posizioni dirigenziali

1. Ciascun comune individua nel regolamento organico le posizioni alle quali sono collegate funzioni dirigenziali nel rispetto dei principi sull'ordina

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Art. 126 - Funzioni dirigenziali e direttive

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. L'individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta.

3. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestion

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Art. 127 - Qualifiche dirigenziali

1. I comuni con più di 10.000 abitanti possono dotarsi di figure dirigenziali. La qualifica dirigenziale è unica.

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Art. 128 - Incarichi di preposizione alle strutture

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo

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Art. 129 - Verifica dei risultati

1. Nei comuni sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano

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Art. 130 - Misurazione e valutazione delle prestazioni

1. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle prestazioni, con regolamento il comune prevede adeguate procedure per la misurazione e valu

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4685910 10542677
Art. 131 - Attività di revisione interna

1. Per l'applicazione del controllo di gestione di cui all'articolo 202 e per garantire la legittimità e la regolarità degli atti, l'efficacia, l'eff

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Art. 132 - Incarichi dirigenziali e direttivi esterni

1. Il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati con soggetti esterni all'ente contratti a tempo determinato per gli incarichi dirigenziali e di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura non superiore rispettivamente al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e al 10 per cento del totale della dotazione organica degli incarichi di direzione, e comunque rispettivamente per almeno una unità, sono stipulati con per

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Art. 133 - Collaborazioni esterne e strutture particolari

1. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale. Il rego

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Art. 134 - Direttore generale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il sindaco può nominare un direttore generale che sovrintenda alla gestione dell'ente. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le d

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Art. 134-bis - Avvocatura comunale

N4

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Art. 135 - Mobilità dei dirigenti

1. I posti vacanti di dirigente previsti nelle dotazioni organiche dei comuni, delle comunità e delle aziende pubbliche di servizi alla persona posson

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Art. 135-bis - Ulteriori norme sulla dirigenza per i comuni della provincia di Bolzano

N96

1. Per uniformare la disciplina della dirigenza dei comuni della provincia di Bolzano a quella recata dalla legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale" e successive modificazioni che ha istituito il ruolo unico della dirigenza e la qualifica dirigenziale del sistema pubblico provinciale, ai comuni della provincia di Bolzano si applicano le ulteriori seguenti disposizioni:

a) i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono istituire il ruolo unico della dirigenza a livello comunale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, comma 1-bis;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo cessano di avere efficacia le disposizioni sul sistema delle abi

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Art. 136 - Disciplina applicabile

1. Ai dirigenti comunali si applicano le disposizioni del capo I del presente titolo che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel prese

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Capo III - Segretari comunali
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Art. 137 - Segretario comunale

1. Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i r

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Art. 138 - Rapporto di lavoro dei segretari comunali

1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 88, comma 2.

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Art. 139 - Vicesegretario comunale

1. I comuni di classe non inferiore alla terza possono istituire nella pianta organica il posto di vicesegretario comunale per lo svolgimento delle fun

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Art. 140 - Classificazione delle sedi segretarili

1. I comuni della regione, singoli o associati, istituiscono nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, secondo quanto stabilito nell'a

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Art. 141 - Classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento

1. Le comunità previste dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 istituiscono la propria sede segretarile. La classe di appartenenza, ai soli fini giuridici, è determinata secondo quanto stabil

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4685910 10542691
Art. 142 - Riqualificazione delle sedi segretarili

1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione ciascun comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della sede segretarile.

2. Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, il consiglio comunale procede, ai fini di cui al comma 1, alla eventuale revisione della sede segretarile, in base al decreto che il presidente della reg

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4685910 10542692
Art. 143 - Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale

1. Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della regione, organizzano di norma ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano di adeguate strutture e diano garanzia di espletarli in maniera soddisfacente, distint

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4685910 10542693
Art. 144 - Ammissione partecipanti

1. Spetta alle giunte provinciali stabilire il numero massimo dei candidati da ammettere al corso di cui all'articolo 143.

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Art. 145 - Articolazione del corso abilitante

1. Lo svolgimento del corso dovrà prevedere almeno quattrocentocinquanta ore di insegnamento teorico-pratico nelle materie individuate con decreto del

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4685910 10542695
Art. 146 - Esame di abilitazione

1. L'esame finale che conclude il corso teorico-pratico consta di una prova pratica consistente nella illustrazione e redazione di un atto amministrativo e di una prova orale tra le materie indicate nel decreto previsto dall'articolo 145, comma 1. N90

2. Il superamento dell'esame abilita alle funzioni di segretari

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Art. 147 - Commissione giudicatrice del corso abilitante

1. La commissione esaminatrice prevista dall'articolo 146 è composta:

a) da un dirigente della rispettiva provincia, quale presidente;

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4685910 10542697
Art. 148 - Uso delle lingue per l'esame di abilitazione

1. Nella domanda per la partecipazione all'esame di idoneità alle funzioni di segretario per la provincia di Bolzano, il candidato deve specificare in

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Art. 148-bis - Istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la provincia di Trento

N34

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4685910 10542699
Art. 149 - Nomina a segretario comunale di quarta classe e di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti

1. La nomina a segretario comunale a tempo indeterminato di quarta classe e di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti è deliberata dal consiglio comunale a seguito di concorso per titoli ed esami. I titoli sono

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4685910 10542700
Art. 150 - Nomina a segretario comunale di terza classe nei comuni con più di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti

N47

1. La nomina a segretario comunale a tempo indeterminato di terza classe nei comuni con più di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali in servizio a tempo indeterminato o che hanno prestato s

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4685910 10542701
Art. 151 - Nomina a segretario generale di prima classe e di seconda classe nei comuni con più di 10.000 abitanti

N48

1. La nomina a segretario generale a tempo indeterminato di prima classe e di seconda classe nei comuni con più di 10.000 abitanti è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i segretari generali in servizio a tempo in

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4685910 10542702
Art. 152 - Norme comuni per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sedi segretarili

N49

1. Per la determinazione del numero degli abitanti ai fini degli articoli 149, 150 e 151 si fa riferimento alla popolazione legale come determinata in esito all'ultimo censimento.

2. L'ammissione dei candidati a

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4685910 10542703
Art. 153 - Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretarili

N36

1. La partecipazione ai concorsi pubblici per le varie sedi segretarili, a eccezione di quelle di prima classe, è este

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4685910 10542704
Art. 154 - Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili

N36

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4685910 10542705
Art. 155 - Indizione del bando di concorso

N36

1. I comuni possono bandire il concorso per la copertu

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4685910 10542706
Art. 156 - Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili

N36

1. La commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale e a segretario comunale è nominata dal consiglio comunale ed è composta:

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Art. 156-bis - Materie di esame

N54

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4685910 10542708
Art. 157 - Periodo di prova

1. Ogni segretario espleta una sola volta in tutta la sua carriera il periodo di prova.

2. Pe

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4685910 10542709
Art. 158 - Mobilità dei segretari comunali

1. I comuni possono coprire il posto vacante di segretario mediante passaggio diretto di segretario comunale di ruolo della medesima classe giuridica, previ

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4685910 10542710
Art. 158-bis - Utilizzo delle graduatorie di concorso per la copertura delle sedi segretarili

N56

1. I comuni che non abbiano una graduatoria in

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4685910 10542711
Art. 159 - Modifiche delle sedi segretaria in caso di fusioni. Gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Trento

N57

01. Le modifiche delle sedi segretarili in caso di fusione di comuni sono disciplinate dai commi 1 e 5. La gestione associata della segreteria comunale nei soli comuni della provincia di Trento è disciplinata dai commi 2, 3,4 e 5. N58

1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposito concorso, al quale sono ammessi i segretari dell'ente inquadrati nella suddetta

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4685910 10542712
Art. 159-bis - Gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Bolzano

N59

1. In caso di convenzione per la gestione associata della segreteria comunale nei comuni della provincia di Bolzano, è inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 140, comma 2, il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segreta

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Art. 160 - Segreterie delle unioni

1. Qualora i comuni che costituiscono un'unione mantengano in tutto o in parte le preesistenti sedi segretarili comunali, viene costituita presso l'unione una segreteria collegiale alla quale sono funzionalmente assegnati i segretari dei comuni riuniti. I segretari sono assunti dai singoli comuni e conservano l'inquadramento acquisito presso il comune di appartenenza.

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Art. 161 - Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale

1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il sindaco da cui egli dipende funzionalmente, il consiglio comunale può deliberare il collocamento in disponibilità del segretario stesso. A tal fine, l'incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale.

2. L'adozione dell'atto di collocamento in disponibilità di cui al comma 1, deve essere preceduta dalla richiesta motivata del sindaco, rivolta alla commissione di cui al comma 3, di accertamento della situazione di incompatibilità ambientale. L'invio della richiesta deve essere comunicato al segretario comunale.

3. La giunta provinciale istituisce una commissione di tre membri incaricata di accertare le situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale tra i segretari comunali e i sindaci. Due componenti della commissione, con esperienza di gestione del personale, sono proposti in modo vincolante, rispettivamente, dal consiglio delle autonomie locali o dei comuni istituito dalla provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Qualora la proposta non venga formulata entro 30 giorni dalla richiesta della giunta provinciale, la giunta stessa ha facoltà di procedere comunque alla nomina. Il terzo componente, che presiede la commissione, è proposto in modo vincolante di comune accordo tra il consiglio delle autonomie locali o dei comuni istituito dalla provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Egli deve necessariamente appartenere a una delle seguenti categorie: difensore civico o chi ha svolto in precedenza tale funzione, magistrati, anche in quiescenza, professori o ricercatori universitari di ruolo, compo

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4685910 10542715
Art. 162 - Supplenza e reggenza delle sedi segretarili

1. Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del segretario comunale, sempre che il comune non sia dotato di vicesegretario comunale, il presidente della provincia territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del sindaco del comune interessato da presentarsi di norma almeno 8 giorni prima del verificarsi dell'assenza, che il servizio di segreteria sia

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4685910 10542716
Art. 163 - Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza

1. N102 Quando, provvedendovi a termini dell'articolo 162, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti dal presidente della provincia territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bol

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Art. 163-bis - Messa a disposizione di personale per assumere le funzioni di segretario comunale

N96

1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretariali ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per

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4685910 10542718
Art. 164 - Composizione della commissione

1. La commissione provinciale di cui all'articolo 163 è nominata dalla giunta provinciale ed è così composta:

a) dall'assessore provinciale per gli enti locali o suo d

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4685910 10542719
Art. 165 - Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretarili

1. In caso di assenza temporanea del titolare della sede segretarile, il comune in alternativa alle modalità di supplenza previste dagli articoli 162

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Art. 166 - Rogito dei contratti e diritti di rogito

1. Nelle stipulazioni degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, ai

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4685910 10542721
Art. 167 - Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni sono versati dai comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari da effettuare avvalendosi dei consorzi dei comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall'articolo 161, compreso il rimborso ai comuni delle spese

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4685910 10542722
Art. 168 - Formazione continua dei segretari

1. I contratti collettivi prevedono l'obbligo della formazione continua dei segretari comunali da realizzare attraverso il sistema dei crediti formativ

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4685910 10542723
Art. 169 - Soppressione dei diritti di segreteria

N64

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4685910 10542724
Art. 170 - Applicazione di norme

1. Si applicano ai segretari comunali le norme del capo I del presente titolo che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente cap

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4685910 10542725
Capo IV- Contrattazione collettiva
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4685910 10542726
Art. 171 - Materie contrattualizzate

1. La contrattazione collettiva è provinciale e decentrata e regola la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro no

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4685910 10542727
Art. 172 - Rappresentanza negoziale della parte pubblica

1. Le organizzazioni rappresentative dei comuni delle province di Trento e Bolzano possono avvalersi per la contrattazione, ove la legge provinciale lo preveda, dell'agenzia provinciale per la contrattazione. In assenza di agenzia, l'accordo viene stipulato fra le organizza

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4685910 10542728
Art. 173 - Delegazioni sindacali e criteri di rappresentatività

1. La delegazione sindacale è composta da un massimo di due rappresentanti per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa tra il personale delle singole aree.

2. Sono considerate maggiormente

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4685910 10542729
Art. 174 - Livelli e aree di contrattazione

1. I contratti collettivi intercompartimentali sono stipulati, per la parte sindacale, dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e, per la provincia di Bolzano, anche dall'as

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4685910 10542730
Art. 175 - Procedura di contrattazione

1. Le verifiche dei contenuti dei contratti, con riferimento alle compatibilità economico-finanziarie a ciò destinate e alle direttive di cui all'articolo 172, comma 2, sono effettuate p

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4685910 10542731
Art. 176 - Applicazione ed efficacia temporale dei contratti collettivi

1. I contratti si attuano entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 175, comma 3, con delibera giuntale di presa d'atto.

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4685910 10542732
Art. 177 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto definiscono consensualmente il sign

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4685910 10542733
Art. 178 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale è definito dai contratti collettivi in modo da non prevedere aumenti retributivi i

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4685910 10542734
Art. 179 - Aspettative e permessi sindacali

1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato fra le organizzazioni rappresentative

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Capo V - Ripartizione dei posti negli enti della provincia di Bolzano
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Art. 180 - Ripartizione dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici

1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della provincia di Bolzano, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra n

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4685910 10542737
TITOLO IV - Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile
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Capo I - Responsabilità
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4685910 10542739
Art. 181 - Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.

2. Il tesoriere e ogni altro agente conta

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4685910 10542740
Capo II - Controlli
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4685910 10542741
Art. 182 - Soppressione dei controlli sugli atti

1. I controlli sugli atti degli enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della

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4685910 10542742
Art. 183 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate sull'albo telematico, per 10 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro 10 giorni dall'adozione; in caso di pubblicazione tardiva, eventuali

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4685910 10542743
Art. 184 - Pareri obbligatori

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, della regione, della provincia autonoma e di ogni altro ente sottopost

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4685910 10542744
Art. 185 - Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsab

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4685910 10542745
Art. 186 - Controlli interni

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, gli enti locali organizzano un sistema di controlli interni diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione ammin

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4685910 10542746
Art. 187 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo

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4685910 10542747
Art. 188 - Controllo strategico

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a

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4685910 10542748
Art. 189 - Controllo sulle società partecipate non quotate

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idon

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4685910 10542749
Art. 190 - Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo

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4685910 10542750
Art. 191 - Enti locali deficitari

1. In relazione alle funzioni previste dagli articoli 54, 79 e 80 dello statuto di autonomia e dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992,

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4685910 10542751
Art. 192 - Potere sostitutivo

1. Qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o quando non si

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4685910 10542752
Art. 193 - Scioglimento e sospensione del consiglio comunale

1. I consigli comunali vengono sciolti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, primo comma, numero 5) dello statuto speciale, con decreto del presidente della provincia, su conforme deliberazione della giunta:

a) quando compiano atti contrari alla costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 63 o dimissioni del sindaco e di tutti i componenti della giunta;

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4685910 10542753
Art. 194 - Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza

1. Con decreto del presidente della provincia, su conforme deliberazione della giunta, il sindaco, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistent

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4685910 10542754
Art. 195 - Consulenza, assistenza e potere d'inchiesta

1. La giunta provinciale dispone visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza al fine di assicurare il buon andamento degli enti e istituti locali

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4685910 10542755
Art. 196 - Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni

1. Alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni si applicano le norme sul controllo degli organi dettate per i comuni.

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Capo III - Disposizioni in materia contabile
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4685910 10542757
Art. 197 - Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale

1. L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con leggi provinciali.

2. Ai fini d

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4685910 10542758
Art. 198 - Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali

1. Per le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale previste dall'articolo 79 dello statuto di autonomia e p

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4685910 10542759
Art. 199 - Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni d

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4685910 10542760
Art. 200 - Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regol

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4685910 10542761
Art. 201 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'

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4685910 10542762
Art. 202 - Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza dell'azione

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4685910 10542763
Art. 203 - Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'

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4685910 10542764
Art. 204 - Tesoreria unica

1. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti local

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4685910 10542765
Art. 205 - Rendiconto della gestione

1. Per i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debit

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4685910 10542766
Art. 206 - Organo di revisione economico-finanziaria

1. I consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga

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4685910 10542767
Art. 207 - Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina e i suoi membri sono rieleggibili

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4685910 10542768
Art. 208 - Cause di cessazione dall'incarico

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consil

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4685910 10542769
Art. 209 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubbli

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4685910 10542770
Art. 210 - Funzioni

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e sulla proposta di deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le mi

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4685910 10542771
Art. 211 - Compenso dei revisori

1. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, entro limiti minimi e massimi determinati sul piano generale, per ogni catego

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4685910 10542772
Art. 212 - Norma di rinvio e regolamento di attuazione

1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei con

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4685910 10542773
Art. 213 - Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria

1. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall'articolo 206, comma 1, non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 3 dello stesso articolo 206.

2. La disposizione recata dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revis

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4685910 10542774
Art. 214 - Spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione comunale. Tali spese trovano il loro fond

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4685910 10542775
Art. 215 - Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza

1. La gestione delle spese di rappresentanza, nei limiti degli stanziamenti fissati nel bilancio di previsione, è affidata alla giunta comunale nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 2 e delle disposizioni eventualmente fissate da apposito provvedimento del consiglio comunale.

2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:

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4685910 10542776
Art. 216 - Oneri del comune in materia di culto

1. Salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il comune è tenuto ad assumere le spese p

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4685910 10542777
TITOLO V - Procedimento elettorale
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4685910 10542778
Capo I - Procedimento elettorale preparatorio
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4685910 10542779
Sezione I - Disposizioni generali
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4685910 10542780
Art. 217 - Turni elettorali

1. Le elezioni del sindaco e dei consigli comunali di tutti i comuni della regione si svolgono in una domenica compresa tra il 1 maggio e il 15 giugno dell'anno di scadenza del mandato.

2. Le elezioni dei consigli comunali e del

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4685910 10542781
Art. 217-bis - Disposizioni particolari per il turno generale

N78

1. In occasione del turno generale si applicano le seguenti disposizioni:

a) i termini fissati dagli articoli 219, comma 1, 220, commi 1 e 9, e 242, commi 4 e 5, sono anticipati di 14 giorni;

b) in deroga al termine previsto da

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4685910 10542782
Art. 218 - Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica o per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente:

a) alle elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica, o a elezioni suppletive, nei rispettivi collegi;

b) a

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4685910 10542783
Art. 219 - Indizione dei comizi elettorali - Pubblicazione del manifesto

1. Il presidente della regione, d'intesa col commissario del governo per la provincia interessata e col presidente della corte di appello di Trento, e sentito il presidente della provincia, fissa con decreto, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni pe

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4685910 10542784
Art. 220 - Protezione di contrassegni tradizionali

1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la presidenza della provincia, non prima delle ore 8.00 del quarantacinquesimo e non oltre le ore 20.00 del quarantaquattresimo giorno antecedente quello della votazione, i propri contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei consigli comunali della provincia.

2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da

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4685910 10542785
Art. 221 - Elettori residenti all'estero

1. Gli elettori residenti all'estero sono informati della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati dal co

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4685910 10542786
Art. 222 - Liste elettorali di sezione

1. La commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione non oltre il

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4685910 10542787
Art. 223 - Accertamento della esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento

1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretar

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4685910 10542788
Art. 224 - Composizione dell'ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, s

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4685910 10542789
Art. 225 - Albo dei presidenti di seggio

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della regione sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:

a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni provinciali;

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4685910 10542790
Art. 226 - Nomina dei presidenti di seggio

1. Il presidente della corte d'appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225 e fra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dell'avv

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4685910 10542791
Art. 227 - Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione

1. La giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i presidenti della sezione unica o della prima sezione del comune, se costituisce anche

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4685910 10542792
Art. 228 - Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori istituito con la legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modific

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4685910 10542793
Art. 229 - Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno supera

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4685910 10542794
Art. 230 - Obbligatorietà della carica di presidente, scrutatore e segretario dell'ufficio elettorale - Vicepresidente

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario è obbligatorio per le persone designate.

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4685910 10542795
Art. 231 - Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali

1. Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

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4685910 10542796
Art. 232 - Compensi ai componenti gli uffici elettorali

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di euro 174,56 N7. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai funzionari dell'amministrazione regionale con qualifica di dirigente. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

2. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di euro 140,99 N8.

3. Al presidente e ai componenti del seggio

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4685910 10542797
Art. 233 - Rimborso spese per nomina presidenti di seggio

N79

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4685910 10542798
Art. 234 - Locali e materiale per l'ufficio elettorale

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente quello di votazione, prima dell'insediamento del seggio, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

a) il plico sigillato contenente il bollo di sezione;

b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;

c) un es

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4685910 10542799
Sezione II - Presentazione delle candidature
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4685910 10542800
Art. 235 - Formazione delle candidature nei comuni della regione

1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono indicare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:

a) 200 elettori nei comuni con più di 40.000 abitanti;

b) 175

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4685910 10542801
Art. 236 - Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in consiglio provinciale o nella camera dei deputati

1. Per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che, con il medesimo contrassegno, fatta salva l'eventuale aggiunta della denominazione del comune, della frazione o località e/o del candidato sindaco, hanno presentato candidature e hanno ottenuto un

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4685910 10542802
Art. 237 - Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, con la lista dei candidati al consiglio comunale e con il programma amministrativo, deve essere anche presentato, presso l'ufficio del segretario comunale competente, il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco.

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4685910 10542803
Art. 238 - Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, presso l'ufficio del segretario comunale competente, deve essere presentata la lista dei candidati al consiglio comunale, con la specifica indicazione dei candidati che no

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4685910 10542804
Art. 239 - Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. Con la presentazione della candidatura alla carica di sindaco deve essere presentato anche il programma

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Art. 240 - Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive in provincia di Trento

N80

1. Al fine di promuovere condizioni per la parità di accesso alle cariche elettive, le liste dei candidati

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Art. 240-bis - Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive in provincia di Bolzano

N82

1. Al fine di promuovere condizioni per la parità di accesso alle cariche elettive, le liste dei candidati devono essere formate da rappresentanti di ambo i generi.

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Art. 241 - Collegamento delle liste in provincia di Bolzano

1. Nei comuni della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti dell'assegnazione dei se

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Art. 242 - Modalità di presentazione delle candidature

1. Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati:

a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste a esse collegate;

b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali;

c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 m

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4685910 10542809
Art. 243 - Delegati e rappresentanti di lista

1. La commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco, entro le ore 12.00 del venerdì precedente la votazione, l'elenco nominativo dei de

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4685910 10542810
Art. 244 - Commissione o sottocommissione elettorale circondariale - Esame e ammissione delle candidature

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature:

a) per i comuni della provincia di Trento effettua gli adempimenti previsti dall'articolo 240, comma 4, e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione; N83

a-bis) per i comuni della provincia di Bolzano effettua gli adempimenti previsti dall'articolo 240-bis, comma 4, e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione; N84

b) verifica che le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminandole se non lo sono;

c) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste dal comma

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Art. 245 - Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Le decisioni di cui all'articolo 244 devono essere immediatamente comunicate all'ufficio elettorale della regione per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 234, comma 1, lettera d).

2. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti il manifesto deve contenere il contrassegno di lista con il cognom

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4685910 10542812
Art. 246 - Stampa delle schede

1. L'ufficio elettorale della regione provvede alla stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'articolo 244. La stampa delle schede è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.

2. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento le schede elettorali riportano a fianco del contrassegno il nominativo del relativo candidato alla carica di sindaco. I contrassegni sono dis

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4685910 10542813
Art. 247 - Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati

1. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di sindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano, le elezioni non hanno luogo altresì quando il numero complessivo dei candi

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Capo II - Votazione
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4685910 10542815
Art. 248 - Sala della votazione - Caratteristiche e arredamento

1. La sala della votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

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4685910 10542816
Art. 249 - Ordine pubblico - Competenze del presidente del seggio

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza e a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione;

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4685910 10542817
Art. 250 - Propaganda e pubblicità delle spese elettorali

1. Per quanto riguarda la propaganda elettorale, i limiti e la pubblicità delle spese elettorali si applicano le disposizioni statali in materia relat

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4685910 10542818
Art. 251 - Accesso alla sala della votazione

1. Possono essere ammessi nella sala della votazione solo gli elettori che presentino il documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello sta

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4685910 10542819
Art. 252 - Elettori che possono votare nella sezione

1. Ha diritto di votare nella sezione:

a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

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4685910 10542820
Art. 253 - Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale

1. I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali del comune e della circoscrizione, rispettivamente per l'elezione del consiglio comunale e circoscrizionale, dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e purché, nei comuni della provincia di Bolzano, siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale in t

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4685910 10542821
Art. 254 - Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

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4685910 10542822
Art. 255 - Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere ef

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4685910 10542823
Art. 256 - Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'a

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4685910 10542824
Art. 257 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

1. Per l'esercizio domiciliare del voto da parte degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione si ap

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4685910 10542825
Art. 258 - Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

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4685910 10542826
Art. 259 - Modalità di espressione del voto

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

2. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.

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4685910 10542827
Art. 260 - Ufficio elettorale - Operazioni preliminari

1. Alle ore 16.00 del giorno precedente quello di votazione il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 228, o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano

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4685910 10542828
Art. 261 - Rappresentanti di lista - Assistenza alle operazioni dell'ufficio elettorale

1. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale dal momento de

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4685910 10542829
Art. 262 - Ricostituzione dell'ufficio elettorale - Apertura della votazione

1. Alle ore 7.00 del giorno fissato per la votazione il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti ag

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4685910 10542830
Art. 263 - Identificazione dell'elettore

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

2. In mancanza di ido

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4685910 10542831
Art. 264 - Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello stato e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al presidente,

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Art. 265 - Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, segnando con la matita copiativa il relativo contrassegno. Può altresì esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista col

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Art. 266 - Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 239, comma 1, e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candi

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Art. 267 - Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco avviene su schede apposite.

2. Ciascun elettore vota per uno dei candidati alla carica di sindaco, scrivendo con la matita copiativa il cognome e, se necessario, il cognome e il nome nella apposita riga stampata sulla scheda.

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4685910 10542835
Art. 268 - Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

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Art. 269 - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica. La scheda riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 239, comma 1, ed, a fianco di ciascun contrassegno, lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco tracciando con la matita copiativa un segno accanto a uno dei contrassegni delle liste ad esso collegate. Può altresì esprimere quattro voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle liste collegate al candidato alla carica di sindaco votato, scrivendone il cognome e, se necessario, il cognome e il nome nelle apposite righe accanto al contr

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4685910 10542837
Art. 270 - Rinvio delle elezioni in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco

1. Nei comuni della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano in caso di decesso di un ca

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4685910 10542838
Art. 271 - Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

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Art. 272 - Chiusura della votazione

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 21.00; tuttavia gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

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4685910 10542840
Art. 273 - Accertamento del numero dei votanti

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, il presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista aut

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4685910 10542841
Art. 274 - Presidente - Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno al

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Capo III - Scrutinio, assegnazione dei seggi e proclamazione
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Sezione I - Scrutinio
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4685910 10542844
Art. 275 - Spoglio dei voti

1. Compiute le operazioni previste all'articolo 273, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro sei ore dal loro inizio. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della pr

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4685910 10542845
Art. 276 - Validità e nullità delle schede e dei voti

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 234 o che, essendo sfuggite al controll

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4685910 10542846
Art. 277 - Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dagli articoli 265, 266, 268 e 269, sono inefficaci.

2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di prefere

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4685910 10542847
Art. 278 - Adempimenti del presidente dopo compiuto lo scrutinio

1. Il presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'articolo 288 e provvede quindi a:

a) consegnare o far consegnare immediatamente al presidente dell'ufficio centrale, nei comuni aventi fino a tre sezioni, o alla segreteria del comune per il successivo in

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4685910 10542848
Sezione II - Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti
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4685910 10542849
Art. 279 - Costituzione dell'ufficio centrale

1. Nei comuni aventi fino a quindici sezioni l'ufficio elettorale della prima sezione del comune costituisce l'ufficio centrale.

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4685910 10542850
Art. 280 - Comuni a sezione unica - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Nei comuni a sezione unica, il presidente, ultimate le operazioni di scrutinio, procede:

a) nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior

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4685910 10542851
Art. 281 - Comuni con più sezioni - Competenze dell'ufficio centrale

1. Il presidente del tribunale, o altro magistrato delegato, per i comuni con più di quindici sezioni, alle ore 10.00 del lunedì, costituisce l'ufficio centrale, chiamando a farne parte le persone designate in conformità all'articolo 279.

2. Il presidente della prima sezione dei c

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4685910 10542852
Art. 282 - Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 290;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consiglier

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4685910 10542853
Art. 283 - Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 290;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni del comune, dal candidato alla carica di sindaco collegato;

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4685910 10542854
Art. 284 - Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 290;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; per il

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4685910 10542855
Art. 285 - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 290;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) determina la cifra elettorale di ogni lista che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 269, comma 3;

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Art. 286 - Comune di Bolzano. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Per il comune di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 290;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 269, comma 3;

d) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali come determinate alla lettera c) di tutte le liste che compongono il gruppo stesso;

e) individua quindi:

1) i gruppi di liste collegate che abbiano conseguito almeno il 7 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco e che contengano almeno

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Art. 287 - Validità delle elezioni - Quorum dei votanti e quorum dei voti validi

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con la collegata lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti sindaco e candidati compresi nella lista, purché il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei vota

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Art. 288 - Operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale

1. Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione e dall'ufficio centrale è steso verbale in duplice esemplare, di cui uno per gli

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Art. 289 - Verbale dell'ufficio elettorale di sezione

1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'articolo 252;

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Art. 290 - Verbale dell'ufficio centrale

1. Il verbale dell'ufficio centrale e la seconda parte del verbale dell'unica sezione del comune deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione delle condizioni previste dall'arti

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Art. 291 - Formazione, trasmissione, consegna e deposito dei plichi e pacchi

1. Tutti i plichi e pacchi, la cui confezione è prescritta delle disposizioni contenute nel presente capo, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio e con l

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Art. 292 - Pubblicazione e notifica degli eletti

1. Il sindaco neo eletto pubblica, entro 3 giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale o dell'unica sezione del comune, i risultati delle

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Art. 293 - Annullamento elezioni - Nomina commissario e rinnovo elezioni

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento della elezione del sindaco e/o del consiglio comunale, la giunta provinciale provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commi

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Art. 294 - Termine e modalità per il rinnovo delle elezioni

1. Dovendosi far luogo a nuova elezione per il mancato verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 295, l'elezione seguirà entro due mesi, nel

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Art. 295 - Validità della elezione

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alc

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Capo IV - Disposizioni finali
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Art. 296 - Ricorsi contro le operazioni elettorali

1. In materia di ricorsi contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità, si appl

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Art. 297 - Disposizioni penali

1. Per quanto concerne le disposizioni penali si applicano le norme previste dal capo IX, articolo 86 fino a 103 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570

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Art. 298 - Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche

1. Al fine dell'eventuale introduzione in tutti i comuni della regione di sistemi elettronici per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che saranno individuati con decreto del presidente della regione sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio me

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Art. 299 - Ripartizione degli oneri finanziari

1. L'onere derivante dallo svolgimento delle operazioni elettorali è ripartito come segue:

a) sono a carico della regione le spese relative ai seguenti adempimenti:

1) fornitura dei bolli elettorali e delle matite copiative per l'espressione del voto, nonché delle pubblicazioni e istruzioni destinate agli uffici elettorali comunali e di sezione;

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Art. 299-bis - Pubblicazione di dati

N4

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Art. 300 - Lavoro straordinario

1. Il personale dipendente della regione, addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche

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TITOLO VI - Referendum consultivi per le modificazioni di cui all'articolo 7 dello statuto speciale
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Art. 301 - Presentazione della domanda

1. Le domande relative alla costituzione di borgate o frazioni in comuni autonomi, alla separazione di frazioni da un comune per essere aggregate a un

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Art. 302 - Indizione del referendum e casi di non indizione

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Art. 303 - Pubblicazione del manifesto e suo contenuto

1. I sindaci dei comuni nei quali è stato ordinato il referendum ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni e le fraz

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Art. 304 - Luogo e data di votazione

1. La votazione ha luogo in tutto il comune, rispettivamente in tutti i comuni interessati, nel solo e medesimo giorno fissato nel manifesto che indice

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Art. 305 - Elettori

1. Hanno diritto di partecipare alla votazione per referendum tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati e ivi r

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Art. 306 - Esercizio del diritto di voto

1. Il diritto di voto è esercitato nella sezione elettorale nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto ai sensi dell'articolo 307.

2. Gli elettori che esercitano

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Art. 307 - Elenchi elettorali di sezione - Compilazione, pubblicazione e aggiornamento

1. Ai fini del referendum il sindaco provvede per la compilazione degli appositi elenchi di sezione comprendenti gli elettori di cui all'articolo 305, in conformità alle istruzioni della giunta regionale ch

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Art. 308 - Sezioni elettorali

1. Per la ripartizione del comune in sezioni elettorali, l'arredamento e il funzionamento delle stesse, la forma e la disposizione delle urne e delle c

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Art. 309 - Nomina della commissione elettorale di sezione

1. La giunta comunale provvede alla nomina di una commissione elettorale per il referendum per ciascuna delle sezioni in cui viene diviso il comune. La

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Art. 310 - Composizione della commissione elettorale di sezione e compensi

1. La commissione elettorale per il referendum è costituita da un presidente, due scrutatori effettivi e due supplenti, da scegliersi tra gli elettori

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Art. 311 - Nomina del segretario della commissione elettorale di sezione e compenso

1. Il comune mette a disposizione di ogni commissione elettorale per il referendum una persona atta a ricoprire le mansioni di segretario.

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Art. 312 - Elenchi elettorali di sezione - Contenuto

1. All'atto della votazione ogni sezione è fornita di duplice copia degli elenchi elettorali di sezione contenenti i nominativi, in ordine alfabetico,

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Art. 313 - Delega dei rappresentanti di partito o gruppo presso la commissione elettorale

1. Ciascun partito o gruppo può delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio.

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Art. 314 - Delegati di partito o gruppo - Assistenza alle operazioni della commissione elettorale

1. I delegati di partito o gruppo assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio e hanno diritto di fare tutte le osservazioni e proteste che ri

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Art. 315 - Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali - Vicepresidenza

1. Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono essere sempre presenti almeno due membri della commissione elettorale per il referendum, fra cui

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4685910 10542889
Art. 316 - Schede di votazione

1. Le schede di votazione per il referendum sono conformi ai tipi predisposti dalla giunta regionale, variandone, secondo i casi, le dimensioni.

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4685910 10542890
Art. 317 - Consegna del materiale elettorale al presidente di sezione

1. Il giorno precedente la votazione, previa convocazione, il sindaco consegna a ogni presidente di sezione il pacco contenente il materiale elettorale

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4685910 10542891
Art. 318 - Commissione elettorale - Operazioni preliminari e apertura della votazione

1. La commissione elettorale per il referendum si insedia un'ora prima dell'inizio della votazione.

2. Quando uno o entrambi gli scrutatori effettivi non siano presenti e non si possa provvedere alla loro sostituzione con gli scrutatori supplenti, il presidente

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4685910 10542892
Art. 319 - Regolamentazione accesso dei votanti al seggio

1. Il presidente disciplina l'accesso dei votanti al seggio in modo che le operazioni si svolgano nel massimo ordine e sia comunque garantita la segret

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Art. 320 - Identificazione dell'elettore e ricevimento della scheda di votazione

1. L'elettore, entrato nel locale di votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identificazione o, in mancanza di e

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4685910 10542894
Art. 321 - Votazione degli elettori fisicamente impediti

1. L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità fisica a esprimere da solo il proprio voto può essere autorizzato a farsi accompagnare nella c

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Art. 322 - Modalità di espressione del voto

1. L'espressione del voto si manifesta tracciando con la matita copiativa un segno nel riquadro contenente il "Sì", qualora si accetti la proposta, me

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Art. 323 - Compilazione e riconsegna della scheda di votazione - Segnatura negli elenchi elettorali dell'avvenuto esercizio del diritto di voto

1. Espresso il voto, l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina, riconsegnando scheda e matita copiativa al presidente del seggio, il quale depon

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Art. 324 - Chiusura della votazione

1. Le operazioni di voto devono svolgersi ininterrottamente. All'ora stabilita per la chiusura, il presidente ammette al voto ancora e soltanto gli ele

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Art. 325 - Spoglio delle schede

1. Dopo aver fatto constatare ai membri del seggio l'integrità dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate, il presidente procede all'ape

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4685910 10542899
Art. 326 - Compilazione e firma dei fogli di scrutinio - Decisioni sui voti contestati

1. Il presidente enuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda.

2. Il segretario e uno degli scrutatori, ciascuno per proprio conto e

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Art. 327 - Schede nulle

1. Sono nulle le schede portanti segni di riconoscimento o recanti risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo comunque da render

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Art. 328 - Raggruppamento delle schede spogliate in plichi - Controllo della corrispondenza del numero delle schede spogliate con il numero dei votanti

1. Le schede spogliate devono essere raggruppate e racchiuse in plichi, distinti per:

a) schede contenenti vo

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Art. 329 - Verbale delle operazioni di votazione - Elementi essenziali - Compilazione e sottoscrizione

1. Sulle operazioni di votazione per referendum è steso, contemporaneamente allo svolgersi delle operazioni stesse, un verbale in duplice esemplare, contenente i seguenti dati essenziali:

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Art. 330 - Formazione, chiusura, recapito e consegna dei plichi - Risultato della votazione e sua pubblicazione

1. Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale delle operazioni per il referendum, il presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

a) primo plico:

1) copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;

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Art. 331 - Validità del referendum - Quorum dei votanti e quorum dei voti positivi

1. Ai fini della validità del referendum è necessaria la partecipazione al medesimo, in ciascun comune interessato, di almeno il 40 per cento degli elettori, no

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Art. 332 - Compiti della giunta regionale dopo la votazione

1. Entro 30 giorni dallo svolgimento della votazione per referendum la giunta regionale trasmette al consiglio regionale:

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Art. 333 - Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune

1. Ferma restando la validità della consultazione referendaria per quanto riguarda la scelta della fusione e il capoluogo del comune, in caso di fondate problematicità sul nome d

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4685910 10542907
Art. 334 - Ripartizione delle spese

1. Le spese inerenti lo svolgimento delle votazioni per referendum sono ripartite fra regione e comuni interessati secondo le modalità previste dall'a

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Art. 335 - Bolli elettorali

1. Nelle votazioni per referendum si utilizzano i bolli elettorali forniti dalla regione.

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TITOLO VII - Disposizioni finali
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Art. 336 - Norma finanziaria

1. Per le finalità previste agli articoli 19, 143, 149, 227, 298, 299 e 334 si provvede per gli esercizi 2018-2020 con gli stanziamenti già autorizza

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Art. 337 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni indicate nella colonna B dell'allegato L/1.

2. Sono inoltre abrogati:

a) l'articolo 35 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16;

b) l'articolo 88 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5;

c) l'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6;

d) l'articolo 4 della legge regionale 7

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Art. 338 - Norma finale

1. Quando norme o provvedimenti fanno riferimento alle disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 337, comma 1, o alle corrispondenti disposizio

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4685910 10542913
Art. 339 - Pubblicazione ed entrata in vigore della legge

1. La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazion

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Allegato A - Scheda anagrafica di cui all'articolo 48

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Allegato B - Classifica dei comuni o dei consorzi di comuni agli effetti della qualifica da attribuire ai segretari

 

Con popolazione oltre 65.000 abitanti

Comuni di prima classe

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Allegato C - Programma delle prove di esame per il concorso per sedi di terza classe

N70

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Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

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4685910 10542918
Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato G

Parte di provvedimento in formato grafico

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4685910 10542921
Allegato H

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato L/1 - articoli 337 e 338

 

A

B

C

Art. del codice

Fonte legislativa originaria

Art. del testo unico di riferimento

art. 1, commi 1, 2, 3, 6 e 7

art. 1 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 1 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 1, comma 4

art. 62, comma 3, L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 99, comma 3, DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 1, comma 5

art. 5, comma 1, L.R. n. 1/2013

art. 29-bis DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 2

art. 2 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 2 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 3

art. 20 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 34 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 4

art. 3 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 3 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 5

art. 4 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 4 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 6, commi 1, 4, 5 e 6

art. 5 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 5 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 6, comma 2

art. 21 L.R. n. 1/1993

art. 35 DPReg. n. 3/L/2005

art. 6, comma 3

art. 24 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 40 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 7

art. 4 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 6 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 8

art. 4-bis LR n. 29/1963 e s.m.

art. 7 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 9

art. 4-ter LR n. 29/1963 e s.m.

art. 8 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 10

art. 4-quater LR n. 29/1963 e s.m.

art. 9 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 11

art. 4-quinquies LR n. 29/1963 e s.m.

art. 10 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 12

art. 46 L.R. n. 1/1993

art. 72 DPReg. n. 3/L/2005

art. 13, comma 1

art. 59 L.R. n. 7/2004

art. 73 DPReg. n. 3/L/2005

art. 13, commi 2 e 3

art. 4 L.R. n. 2/2012

art. 4-bis DPReg. n. 2/L/2005 e s.m.

art. 14

art. 48 L.R. n. 1/1993

art. 75 DPReg. n. 3/L/2005

art. 15

art. 50 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 77 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 16

art. 16 L.R. n. 11/2014 e s.m.

 

art. 17

art. 19 L.R. n. 1/1993

art. 33 DPReg. n. 3/L/2005

art. 18

art. 5 L.R. n. 29/1963

art. 43 DPReg. n. 3/L/2005

art. 19, commi 1, 2 e 3

art. 25 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 41 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 19, comma 4

art. 22, comma 3, L.R. n. 11/2014

 

art. 19, comma 5

art. 10, comma 1, L.R. n. 28/2015 e s.m.

 

art. 20

art. 26 L.R. n. 1/1993

art. 42 DPReg. n. 3/L/2005

art. 21

art. 6 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 44 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 22

art. 7 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 45 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 23

art. 8 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 46 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 24

art. 8-bis LR n. 29/1963 e s.m.

 

art. 25

art. 9 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 47 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 26

art. 9-bis LR n. 29/1963 e s.m.

art. 48 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 27

art. 10 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 49 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 28

art. 11 L.R. n. 29/1963

art. 50 DPReg. n. 3/L/2005

art. 29

art. 12 L.R. n. 29/1963

art. 51 DPReg. n. 3/L/2005

art. 30

art. 77 L.R. n. 29/1963

art. 52 DPReg. n. 3/L/2005

art. 31, commi 1 e 2

art. 78 L.R. n. 29/1963

art. 53 DPReg. n. 3/L/2005

art. 31, comma 3

art. 79 L.R. n. 29/1963

art. 54 DPReg. n. 3/L/2005

art. 32

art. 80 L.R. n. 29/1963

art. 55 DPReg. n. 3/L/2005

art. 33

art. 39 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 57 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 34

art. 57 L.R. n. 7/2004 e s.m.

art. 58 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 35

art. 40 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 59 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 36

art. 41-ter LR n. 1/1993 e s.m.

art. 62 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 37

art. 42 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 63 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 38

art. 42-bis LR n. 1/1993 e s.m.

art. 64 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 39

art. 43 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 65 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 40, comma 1

art. 2 L.R. n. 10/1998 e s.m.

art. 66 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 40, comma 2

art. 14 L.R. n. 10/1998

 

art. 40, comma 3

art. 19, comma 8, L.R. n. 10/1998

art. 52 D.P.G.R. n. 4/L/1999

art. 40, comma 4

art. 19, comma 30, L.R. n. 10/1998

 

art. 41

art. 58 L.R. n. 7/2004

art. 67 DPReg. n. 3/L/2005

art. 42

art. 6 L.R. n. 1/1993; art. 1 L.R. n. 5/1956

art. 11 DPReg. n. 3/L/2005;

 

 

art. 1 DPReg. n. 1/L/2005

art. 43

art. 7 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 12 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 44

art. 1 L.R. n. 3/1994 e s.m.

art. 2 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 45

art. 57 L.R. n. 3/1994

art. 97 DPReg. n. 1/L/2005

art. 46

art. 10 L.R. n. 3/1994 e s.m.

art. 12 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 47

art. 58 L.R. n. 3/1994

art. 100 DPReg. n. 1/L/2005

art. 48

art. 34 L.R. n. 11/1986 e s.m.; art. 59 L.R. n. 3/1994

art. 104 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 49

art. 13 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 26 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 50

art. 13-bis LR n. 1/1993 e s.m.

art. 27 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 51

art. 20 L.R. n. 1/2013 e s.m.

art. 12-bis DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 52, commi 1, 2 e 3

art. 8 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 13 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 52, comma 4

art. 4 L.R. n. 6/1971

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Art. del codice

Art. del testo unico di riferimento

art. 1 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 301

 

art. 2 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 302

 

art. 3 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 303

 

art. 4 L.R. n. 16/1950

art. 304

 

art. 5 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 305

 

art. 6 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 306

 

art. 7 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 307

 

art. 8 L.R. n. 16/1950

art. 308

 

art. 9 L.R. n. 16/1950

art. 309

 

art. 10 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 310

 

art. 11 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 311

 

art. 12 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 312

 

art. 13 L.R. n. 16/1950

art. 313

 

art. 14 L.R. n. 16/1950

art. 314

 

art. 15 L.R. n. 16/1950

art. 315

 

art. 16 L.R. n. 16/1950

art. 316

 

art. 17 L.R. n. 16/1950

art. 317

 

art. 18 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 318

 

art. 19 L.R. n. 16/1950

art. 319

 

art. 20 L.R. n. 16/1950

art. 320

 

art. 21 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 321

 

art. 22 L.R. n. 16/1950

art. 322

 

art. 23 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 323

 

art. 24 L.R. n. 16/1950

art. 324

 

art. 25 L.R. n. 16/1950

art. 325

 

art. 26 L.R. n. 16/1950

art. 326

 

art. 27 L.R. n. 16/1950

art. 327

 

art. 28 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 328

 

art. 30 L.R. n. 16/1950

art. 329

 

art. 31 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 330

 

art. 31-bis LR n. 16/1950 e s.m.

art. 331

 

art. 32 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 332

 

art. 33 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 334

 

art. 34 L.R. n. 16/1950 e s.m.

art. 335

 

art. 1 L.R. n. 5/1956

art. 42

art. 1 DPReg. n. 1/L/2005

art. 12 L.R. n. 5/1956

art. 85

art. 9 DPReg. n. 1/L/2005

art. 16 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 73, commi 1, 2, 3 e 4

art. 15 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 19 L.R. n. 5/1956

art. 66

art. 20 DPReg. n. 1/L/2005

art. 20 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 79

art. 21 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 20-bis LR n. 5/1956 e s.m.

art. 82

art. 22 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 20-quater LR n. 5/1956 e s.m.

art. 84

art. 24 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 22 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 219

art. 25 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 23 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 220

art. 26 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 24, comma 2, L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 221

art. 27, comma 2, DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 24-bis LR n. 5/1956 e s.m.

art. 222

art. 28 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 24-ter LR n. 5/1956 e s.m.

art. 223

art. 29 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 28 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 229

art. 34 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 29 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 230

art. 35 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 30 L.R. n. 5/1956

art. 231

art. 36 DPReg. n. 1/L/2005

art. 31-bis LR n. 5/1956 e s.m.

art. 233

art. 38 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 35 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 241

art. 46 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 38 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 243

art. 49 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 42 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 248

art. 54 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 43 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 249

art. 55 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 44 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 251

art. 57 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 45 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 252

art. 58 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 47 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 260

art. 65 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 48 L.R. n. 5/1956

art. 261

art. 66 DPReg. n. 1/L/2005

art. 48-bis LR n. 5/1956 e s.m.

art. 262

art. 66-bis DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 49 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 263

art. 67 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 50 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 264

art. 68 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 53 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 272

art. 75 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 54 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 273

art. 76 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 55 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 274

art. 77 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 56 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 275

art. 78 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 60 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 278

art. 82 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 63 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 281

art. 85 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 69 L.R. n. 5/1956

art. 288

art. 91 DPReg. n. 1/L/2005

art. 70 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 289

art. 92 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 71 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 290

art. 93 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 72 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 291

art. 94 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 74 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 292

art. 95 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 77 L.R. n. 5/1956

art. 294

art. 98 DPReg. n. 1/L/2005

art. 79 L.R. n. 5/1956

art. 295

art. 99 DPReg. n. 1/L/2005

art. 84 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 296

art. 101 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 85 L.R. n. 5/1956 e s.m.

art. 297

art. 102 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 86-bis LR n. 5/1956 e s.m.

art. 299

art. 108 DPReg. n. 1/L/2005 e s.m.

art. 4 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 7

art. 6 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 4-bis LR n. 29/1963 e s.m.

art. 8

art. 7 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 4-ter LR n. 29/1963 e s.m.

art. 9

art. 8 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 4-quater LR n. 29/1963 e s.m.

art. 10

art. 9 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 4-quinquies LR n. 29/1963 e s.m.

art. 11

art

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Art. del codice

art. 1 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 1 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 1, commi 1, 2, 3, 6 e 7

art. 2 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 2 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 2

art. 3 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 3 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 4

art. 4 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 4 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 5

art. 5 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 5 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 6, commi 1, 4, 5 e 6

art. 6 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 4 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 7

art. 7 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 4-bis LR n. 29/1963 e s.m.

art. 8

art. 8 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 4-ter LR n. 29/1963 e s.m.

art. 9

art. 9 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 4-quater LR n. 29/1963 e s.m.

art. 10

art. 10 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 4-quinquies LR n. 29/1963 e s.m.

art. 11

art. 11 DPReg. n. 3/L/2005

art. 6 L.R. n. 1/1993

art. 42

art. 12 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 7 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 43

art. 12-bis DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 20 L.R. n. 1/2013 e s.m.

art. 51

art. 13 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 8 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 52, commi 1, 2 e 3

art. 14 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 33 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 65

art. 14, comma 3, ultimo periodo, DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 33, comma 1-ter, ultimo periodo, L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 64

art. 15 DPReg. n. 3/L/2005

art. 4 L.R. n. 6/1971

art. 52, comma 4

art. 16 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 61 L.R. n. 3/1994 e s.m.

art. 54

art. 17 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 11 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 63

art. 18 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 11-bis LR n. 1/1993 e s.m.

art. 59

art. 19, commi da 1 a 4-bis, DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 1 L.R. n. 4/1976 e s.m.

art. 67, commi da 1 a 7

art. 19, comma 7, DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 14, comma 5, L.R. n. 7/2004 e s.m.

art. 67, comma 8

art. 20-bis, commi 1 e 4, DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 19, commi 1 e 4, L.R. n. 1/2013

art. 68

art. 20-bis, comma 2, DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 19, comma 2, L.R. n. 1/2013

art. 67, comma 9

art. 21 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 28-ter DPGR n. 6/L/1984 e s.m.

art. 214

art. 22 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 28-quater DPGR n. 6/L/1984 e s.m.

art. 215

art. 23 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 28-quinquies DPGR n. 6/L/1984 e s.m.

art. 71

art. 23-bis DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 3-bis LR n. 4/1976 e s.m.

art. 69

art. 24 DPReg. n. 3/L/2005

art. 3 L.R. n. 4/1976

art. 70

art. 25 DPReg. n. 3/L/2005

art. 68 L.R. n. 29/1963

art. 216

art. 26 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 13 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 49

art. 27 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 13-bis LR n. 1/1993 e s.m.

art. 50

art. 28 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 14 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 53

art. 29 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 15 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 60

art. 29, comma 1, DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 15, comma 1, L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 56

art. 29-bis DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 5, comma 1, L.R. n. 1/2013

art. 1, comma 5

art. 30 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 16 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 57

art. 31 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 17 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 61

art. 32 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 18 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 62

art. 33 DPReg. n. 3/L/2005

art. 19 L.R. n. 1/1993

art. 17

art. 34 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 20 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 3

art. 35 DPReg. n. 3/L/2005

art. 21 L.R. n. 1/1993

art. 6, comma 2

art. 36 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 22 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 126, comma 3

art. 37, commi 1 e 2, DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 23, commi 1 e 2, L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 137, commi 1 e 2

art. 38 DPReg. n. 3/L/2005

art. 35 L.R. n. 29/1963

art. 137, commi 3 e 4

art. 39 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 64 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 166, commi 1 e 2

art. 40 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 24 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 6, comma 3

art. 41 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 25 L.R. n. 1/1993 e s.m.

art. 19, commi 1, 2 e 3

art. 42 DPReg. n. 3/L/2005

art. 26 L.R. n. 1/1993

art. 20

art. 43 DPReg. n. 3/L/2005

art. 5 L.R. n. 29/1963

art. 18

art. 44 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 6 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 21

art. 45 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 7 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 22

art. 46 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 8 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 23

art. 47 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 9 L.R. n. 29/1963 e s.m.

art. 25

art. 48 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

art. 9-bis LR n. 29/1963 e s.m.

art. 26

art. 49 DPReg. n. 3/L/2005 e s.m.

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