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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 19/04/2018, n. 5
L. P. Bolzano 19/04/2018, n. 5
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Capo I - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, “Legge sui masi chiusi” |
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Art. 1 - Costituzione di un maso chiuso1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: “3. In mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici può essere costituito una sola volta per il medesimo soggetto un maso chiuso: a) qualora vengano incluse tutte le superfici agricole utilizzabili idonee alla costituzione di un maso chiuso di proprietà della persona fisica richiedente e dei suoi genitori e |
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Art. 2 - Istanza di costituzione di un maso chiuso1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così so |
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Art. 3 - Modificazioni della consistenza di un maso chiuso1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 28 n |
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Art. 4 - Autorizzazione all’aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 28 novemb |
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Art. 5 - Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso in caso di successione legittima1. I commi 2 e 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 28 novembre 200 |
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Art. 6 - Più persone eredi chiamate alla successione senza designazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso1. La rubrica dell’articolo 18 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Più persone eredi chiamate alla successione senz |
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Art. 7 - Esclusione dei legittimari e delle legittimarie del defunto o della defunta dall’assunzione del maso1. La rubrica dell’articolo 19 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Esclusione dei leg |
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Art. 8 - Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del valore di assunzione del maso1. La rubrica dell’articolo 20 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Determinazione dell’a |
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Art. 9 - Tentativo di conciliazione1. Il comma 8 dell’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sos |
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Art. 10 - Divisione ereditaria suppletoria1. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è |
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Art. 11 - Diritti del o della coniuge superstite1. La rubrica dell’articolo 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è |
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Art. 12 - Interpretazione autentica1. Dopo l’articolo 37 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successiv |
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Art. 13 - Semplificazione delle procedure |
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Art. 14 - Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi1. I commi 1 e 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti: “1. La commissione locale per i masi chiusi è composta: a) da un/una presidente pr |
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Art. 15 - Commissione provinciale per i masi chiusi1. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 28 n |
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Art. 16 - Istanze alla commissione locale per i masi chiusi1. I commi 7 e 8 dell’articolo 43 della legge provinciale 2 |
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Art. 17 - Ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi1. Il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale 28 n |
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Art. 18 - Dichiarazione di esecutorietà delle decisioni1. Il comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 28 n |
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Art. 19 - Norme transitorie1. La rubrica dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Norme transitorie”. 2. Prima del comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2 |
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Art. 20 - Rimando alla raccolta degli usi locali |
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Art. 21 - Abrogazioni1. I commi 3 e 4 dell’articolo 18, il comma 6 dell’artico |
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Capo II - Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale” |
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Art. 22 - Interpretazione autentica1. Il comma 9 dell’articolo 107-bis della legge provinc |
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Capo III - Disposizioni finanziarie |
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Art. 23 - Clausola di neutralità finanziaria1. All‘attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. |
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