L.P. Bolzano 02/07/2007, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.P. Bolzano 02/07/2007, n. 3

Modifiche della L.P. 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".
Con le modifiche introdotte dalla L.P. del 10/06/2008 n.4
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[Premessa]



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Art. 1

1. L’articolo 1 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, R è così sostituito:

“Art. 1 - (Norme generali)

1. La presente legge detta le norme del governo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica nonché attraverso la disciplina e la vigilanza sull’attività edilizia.

3. Considerate la limitata estensione del territorio, la vulnerabilità dell’ecosistema nonché la rilevanza anche economica del patrimonio culturale e paesaggistico, la presente legge stabilisce principi, indirizzi, procedure e contenuti della pianificazione per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) sviluppo sostenibile, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;

b) tutela e sviluppo sostenibile del paesaggio culturale e naturale;

c) tutela delle identità storico-culturali;

d) tutela della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;

e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici ed idrogeologici;

f) coordinamento con le politiche di sviluppo nazionali ed europee;

g) risparmio di energia e utilizzo di fonti di

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Art. 2

1. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22-bis - (Piani delle zone di pericolo)

1. La Giunta provinciale approva le linee guida per la redazione dei piani delle zone di pericolo. Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati

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Art. 3

1. Dopo l’articolo 22-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22-ter - (Attuazione della direttiva 96/82/CE)

1. L’attuazione degli obietti

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Art. 4

1. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Tali alloggi devono essere affittati o venduti alle condizioni di cui all’articolo 79.”

2. La lettera b) del comma 3 dell&

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Art. 5

1. Dopo l’articolo 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

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Art. 6

1. L’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 29 - (Salvaguardia della ricettività turistica)

1. Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale gli edifici sedi di pubblici esercizi, anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione, non possono avere destinazione d’uso diversa.

2. Nei seguenti casi è possibile derogare al divieto di modificare la destinazione d’uso:

a) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione d’uso si trovano in una zona residenziale e che non sono stati ampliati qualitativamente o quant

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Art. 7

1. L’articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 30 - (Prescrizione di piani di attuazione)

1. Il piano urbanistico comunale individua le zone per le quali, oltre ai casi previsti dalla legge, è prescritta la redazione di un piano di attuazione.

2. Il contenuto del piano di attuazione è quello di cui all’articolo 38, esclusa la suddivisione in aree per l’edilizia abitativa agevolata e in aree residenziali. Restano salve le disposizioni di legge e regolamentari relative a determinati tipi di zone.

3. Per le zone di cui al comma 1 il piano urbanistico stabilisce la destinazione e la densità edilizia. La determinazione delle ulteriori prescrizioni ed in particolare la distribuzione della cubatura sui singoli fondi può essere demandata al piano di attuazione.

4. Fino all’approvazione del piano di attuazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 1.”

2. L’articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 32

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Art. 8

1. Il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“4. Le z

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Art. 9

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inse

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Art. 10

1. Il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

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Art. 11

1. Dopo l’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 40-bis - (Convenzione urbanistica)

1. Il comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l’attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo oppure in un altro documento di contenuto programmatico. Rimangono invariati gli obblighi già vigenti in capo alle parti contrattuali.

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Art. 12

1. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13, è così sostituito:

“1. Decorsi i termini assegnati ai proprietari nel programma pluriennale di attuazione di cui all’articolo 24, il consiglio comunale delibera di provvedere d’ufficio al piano di attuazione, compreso lo schema per la costituzione della comunione, e/o per la divisione materiale dei terreni; la delibera divenuta esecutiva è notificata ai proprietari.&rd

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Art. 13

1. L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44 - (Zone per insediamenti produttivi)

1. Le zone per insediamenti produttivi sono previste nei piani urbanistici comunali. Si distinguono in zone produttive di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, e in zone produttive di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia.

2. Le zone produttive sono destinate all’insediamento d’imprese industriali, artigianali, di attività di prestazione di servizio e di commercio all’ingrosso per l’esercizio delle rispettive attività aziendali. Nelle zone produttive, inoltre, enti senza scopo di lucro possono svolgere attività di formazione e di aggiornamento e possono essere realizzati anche insediamenti d’interesse pubblico.

3. Il piano di attuazione può prevedere che al massimo il 25 per cento della cubatura ammissibile, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti, possa essere destinato ad attività del settore terziario. Se il piano di attuazione non prevede la relativa percentuale, non può essere esercitata alcuna attività di prestazione di servizio. Nelle zone produttive che sono state edificate in assenza di piano d’attuazione, l’insediamento da parte d’imprese del settore servizi è ammesso nella misura massima del 15 per cento della cubatura. Il piano di attuazione può identificare tipologie di attività di prestazione di servizio che non possono assolutamente essere esercitate nella zona produttiva. Anche con il regolamento di esecuzione alla presente legge possono essere determinate le attività di prestazione di servizio, che non è in nessun modo consentito esercitare nelle zone produttive, così come eventuali ulteriori disposizioni per l’insediamento delle imprese del settore terziario.

4. Il piano di attuazione può individuare i lotti riservati in modo esclusivo alle imprese industriali e artigianali che esercitano attività produttiva.”

2. L’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44-bis - (Zone produttive con destinazione particolare)

1. Sono considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per strutture turistiche, le zone individuate ai sensi dell’articolo 107, commi 3 e 4, la zona per la realizzazione a Bolzano di un centro commerciale di rilievo provinciale nonché zone per impianti per la produzione di energia termica ed elettrica. Per tali zone non trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi articoli relative all’esproprio ed alla conseguente assegnazione.

2. Nelle zone per strutture turistiche sono ammessi soltanto gli esercizi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Sono inoltre ammesse le imprese di prestazione di servizi necessarie al fabbisogno della zona. Il regolamento di esecuzione disciplina le aree nelle quali tali tipologie di zone possono essere previste nonché i criteri per la loro previsione e utilizzazione. Questi esercizi costituiscono un compendio immobiliare indivisibile ai sensi dell’articolo 29, comma 7.

3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui è possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza previsione di una zona produttiva ai sensi del comma 1.

4. Impianti idroelettrici con una potenza nominale media di oltre 3.000 kW, dopo la conclusione del procedimento relativo alla concessione della derivazione d’acqua, sono inseriti nel piano urbanistico del relativo comune quale zona produttiva con destinazione particolare. Se l’impianto idroelettrico interessa il territorio di una pluralità di comuni e se entro sei mesi dalla richiesta del concessionario della derivazione d’acqua non è stata adottata la delibera di cui all’articolo 19, comma 4, oppure la richiesta viene respinta, la Giunta provinciale può provvedere ai sensi dell’articolo 21, comma 2. Previo inserimento dell’impianto nel piano urbanistico, il concessionario della derivazione d’acqua ha titolo per richiedere la concessione edilizia.

5. Sull’area assegnata nel comune di Bolzano alla Fiera Bolzano S.p.A. sono altresì ammesse le strutture per l’attività di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio necessarie per la Fiera nonché opere di interesse provinciale. La superficie di vendita per i singoli negozi non può superare 50 metri quadrati. Dette strutture possono essere allestite anche dalla Provincia direttamente o tramite la Fiera Bolzano S.p.A. Inoltre dette strutture possono essere realizzate anche da altri enti o imprese, in base ad un contratto di concessione la cui durata non può essere superiore a 30 anni.”

3. Dopo l’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 44-ter e 44-quater:

“Art. 44-ter - (Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi)

1. Nelle zone per insediamenti produttivi non è ammesso il commercio al dettaglio di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

2. In deroga al comma 1 è ammesso il commercio al dettaglio per le seguenti voci merceologiche: mobili-materiali edili, combustibili, prodotti per l’agricoltura, automobili, macchine utensili nonché bevande in confezioni formato all’ingrosso. I singoli articoli sono stabiliti in apposite tabelle dalla Giunta provinciale. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a 3.500 metri quadrati, ovvero a 5.000 metri quadrati nei comuni con più di 10.000 abitanti nonché nei comuni sede delle comunità comprensoriali. Per la voce merceologica automobili non c’è alcun limite di superficie massima. Nello stesso edificio o in edifici tra loro comunicanti o costruiti in aderenza, la voce merceologica mobili-materiali edili può essere rilasciata una sola volta per la superficie massima prevista.

3. In deroga al comma 1 è altresì ammesso il commercio al dettaglio per singole voci merceologiche se l’attività commerciale viene svolta in funzione della prevalente attività artigianale o industriale, limitatamente agli articoli strettamente legati a tali attività. Gli articoli sono stabiliti in apposite tabelle dalla Giunta provinciale. La superficie destinata all’attività principale artigianale o industriale deve essere almeno doppia rispetto alla superficie di vendita per il commercio al dettaglio. In ogni caso la superficie di vendita non può superare i limiti di superficie massima previsti al comma 2. In caso di cessazione o del venir meno della prevalente attività artigianale o industriale, l’autorità competente revoca l’autorizzazione ovvero ordina la chiusura della piccola struttura di vendita.

4. In deroga al comma 1 è ammesso il commercio al dettaglio:

a) nelle zone per insediamenti produttivi che superano i cinque ettari di estensione, per il settore alimentare nonché per giornali quotidiani e periodici e per generi di monopolio. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a 50 metri quadrati;

b) nei cinema, per gli articoli previsti dalla tabella riservata a sale cinematografiche e teatri. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a quella prevista per le piccole strutture di vendita;

c) nelle cooperative di produzione agricola per i prodotti ivi fabbricati e per carne e salumi, la cui materia prima principale proviene da aziende agricole della provincia nonché altri prodotti alimentari fabbricati da aziende agricole nella provincia, che o portano il marchio di qualità o appartengono ai prodotti alimentari tipici locali individuati dalla Giunta provinciale. La superficie di vendita non deve essere superiore a quella prevista per le piccole strutture di vendita;

d) senza limitazioni nella zona produttiva con destinazione particolare per la realizzazione del centro commerciale con rilevanza provinciale a Bolzano.

5. In deroga al comma 1, esercizi di commercio al dettaglio esistenti, che svolgono l’attività di commercio al dettaglio a prescindere dalle deroghe di cui ai commi 2, 3 e 4, possono continuare la loro attività. In caso di revoca o di decadenza dell’autorizzazione o comunque di cessazione dell’attività di commercio al dettaglio, i locali cessano di avere destinazione d’uso di commercio al dettaglio.

6. Per gli esercizi di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi valgono le seguenti prescrizioni:

a) essi non possono venire concentrati per la creazione di un u

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Art. 14

1. Il comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. In attesa dell’entrata in vigore del piano di recupero sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 59.”

2. Dopo l’articolo 55 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 55-bis - (Piano di riqualificazione urbanistica)

1. Il comune può individuare nel piano urbanistico comunale aree ove per necessità di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si renda necessario nell’interesse pubblico un intervento organico ed unitario con il possibile concorso di risorse pubbliche e private. Tali zone di riqualificazione urbanistica possono essere individuate all’interno del centro edificato ai sensi

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Art. 15

1. Il comma 2-bis dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2-bis. Reti antigrandine possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica e senza concessione edilizia, previa denuncia di inizio attività. La denuncia è in ogni caso esente da tasse e imposte. La Giunta provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti tenendo conto della tutela del paesaggio e delle esigenze dell’agricoltura, determina i colori delle reti antigrandine ammessi. Chiunque installi reti di colore diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 5.000 euro a 10.000 euro per et

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Art. 16

1. Il comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La concessione è data dal sindaco a chi abbia il titolo per richiederla, previo parere della commissione edilizia comunale e con le modalità, con la procedura e con gli eff

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Art. 17

1. L’articolo 75 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, é così sostituito:

“Art. 75 - (Determinazione del contributo sul costo di costruzione)

1. La quota parte del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione è variabile fino al tre per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73 ed è determinata dal consiglio comunale con regolamento, tenendo conto in particolar modo della destinazione d’uso e dell’ubicazione delle costruzioni. Per la costruzione di edifici con destinazione “abitazione” la quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione ammonta al 15 per cento del costo di costruzione, salvo diversa disciplina nel regolamento comunale; il volume abitativo nella sede del maso chiuso, eccedente quello esonerato dalla quota del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione, è soggetto ad un contributo fino al tre per cento.

2. Agli effetti della presente legge si distinguono le seguenti destinazioni d’uso di costruzioni:

a) abitazione;

b) attività terziaria eccettuato il commercio;

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Art. 18

1. L’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 79 - (Edilizia convenzionata)

1. Abitazioni convenzionate devono essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone aventi, al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione. Se l’abitazione viene occupata da due coniugi in regime di comunione legale dei beni, è sufficiente che uno di essi sia in possesso dei requisiti per la residenza anagrafica al momento del rilascio della concessione edilizia. Alle persone indicate nel primo periodo sono equiparate, per quanto riguarda la residenza, le persone residenti o aventi il posto di lavoro in un comune della provincia da almeno cinque anni al momento dell’occupazione dell’abitazione. Il canone di locazione nei primi venti anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, salvo che il proprietario corrisponda, anche dopo il rilascio della licenza d’uso, il contributo di concessione commisurato al costo di costruzione pari al 15 per cento dell’importo vigente al momento della presentazione de

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Art. 19

1. I commi 3 e 6 dell’articolo 84 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili soggetti a vincolo di tutela storico-artistica o di tutela del paesaggio, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, e irroga una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

6. È comunque dovuto il contributo di concessione.”

2. I commi 3 e 3-bis dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,

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Art. 20

1. La rubrica dell’articolo 90 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita: “Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori nonché del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività”.

2. Dopo il comm

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Art. 21

1. Nel testo in lingua tedesca dell’articolo 99 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e anche nella rubrica dell’articolo la parola: “Baukostenabgabe“ è sostituita dalla parola: “Konzessionsgebühr“.

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Art. 22

1. Il comma 1 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Verde agricolo: nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell’azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi nonché le costruzioni e gli impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo e per la preparazione e vendita diretta dei propri prodotti nonché gli apiari, come definiti nel regolamento di esecuzione, se realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. Gli apiari didattici possono essere costruiti anche da parte delle associazioni di apicoltori. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti ad altra destinazione. Con delibera della Giunta provinciale sono stabilite direttive per il calcolo delle dimensioni ammissibili. Nei comuni individuati con delibera della Giunta provinciale, la Giunta provinciale, su richiesta del comune e dopo l’acquisizione dei pareri della commissione urbanistica provinciale e della ripartizione agricoltura, può rilasciare l’autorizzazione a considerare anche superfici situate in comuni fuori dai confini della provincia e confinanti con il territorio provinciale, che dal 1°ottobre 1997 sono di proprietà del titolare dell’azienda agricola e che sono utilizzate dallo stesso ai fini della conduzione della propria azienda agricola.”

2. Il comma 7 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. I proprietari di masi chiusi effettivamente coltivati possono realizzare nella sede dell’azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume residenziale fino alla misura massima di 1.000 metri cubi. La cubatura complessivamente realizzata forma parte inscindibile del maso chiuso. Qualora per i motivi di cui all’articolo 6 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dal maso chiuso, a carico del maso chiuso di cui faceva parte l’immobile viene annotato nel libro fondiario, contestualmente al distacco, il divieto di edificazione in misura corrispondente alla cubatura oggetto di distacco. Il distacco può essere autorizzato soltanto se nella sede del maso chiuso permane volume residenziale in misura non inferiore a metri cubi 1.000. Il maso chiuso non può essere svincolato per la durata di 20 anni dall’utilizzo di questa possibilità edificatoria. Il relativo vincolo viene annotato nel libro fondiario. La realizzazione di volume abitativo ai sensi del presente comma vale anche per i casi di cui al comma 1, ultimo periodo. La possibilità di edificare ai sensi del presente comma è esclusa, qualora per la costituzione del maso chiuso al fine di raggiungere l’estensione minima di superficie aziendale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, vengano considerate aree distaccate da altri masi chiusi che hanno già sfruttato questa possibilità di edificare.”

3. Il comma 9 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. Il trasferimento di sedi di masi chiusi dalle zone residenziali in zone residenziali rurali o nel verde agricolo è ammesso soltanto qualora ciò si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale. Aziende effettivamente coltivate, con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire nel verde agricolo il fabbricato aziendale rurale per i motivi oggettivi sopra specificati. Il trasferimento è possibile anche nel territorio di un comune confinante con quello ove è sita la vecchia sede dell’azienda agricola, purché la maggior parte dei terreni agricoli di proprietà dell’azienda si trovi in quel comune. Il comune rilascia la concessione dopo aver acquisito un parere vincolante della commissione di cui al comma 29 circa l’esistenza degli oggettivi motivi e la nuova ubicazione. L’ubicazione deve essere scelta tenuto conto delle esigenze di pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio. Nel caso di trasferimento nel territorio di un comune confinante, la commissione di cui al comma 29, competente per il comune in cui è sita la vecchia sede, rilascia un parere sull’esistenza dei motivi oggettivi, mentre la commissione di cui al comma 29, competente per il comune in cui viene realizzata la nuova sede, rilascia un parere sull’ubicazione.”

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Art. 23

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

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Art. 24

1. Il comma 1 dell’articolo 108 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

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Art. 25

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“11. La commissione edilizia comunale può invita

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Art. 26

1. Il comma 1 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L’installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono esenti dal contributo di cui all’articolo 66 e vengono realizzati nel rispetto della presente legge e delle leggi provinciali in materia di tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell’ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura.”

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Art. 27

1. Il comma 7 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Nel caso di ampliamento della superficie lorda di piano per l’ampliamento quantitativo di pubblici esercizi è necessario il rilascio della concessione edilizia che è

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Art. 28

1. Dopo l’articolo 128-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 128-ter - (Affitto di camere e appartam

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Art. 29

1. Il comma 1 dell’articolo 131 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli edifici di nuova costruzione o trasformati non possono essere utilizzati prima che il sindaco abbia rilasciato la licenza d&rsq

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Art. 30

1. L’articolo 132 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituit

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Art. 31

1. L’articolo 133 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

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Art. 32 - Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 17 e all’articolo 19, commi 1 e 3, entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge. Prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra i comuni possono adottare le deliberazioni ivi previste. Decorso il suddetto termine e finché il comune non ha determinato con regolamento l’aliquota del contributo sul costo di costruzione, l’aliquota ammonta a zero. Decorso il suddetto termine sono inoltre abrogate tutte le norme di legge e regolamentari provinciali che prevedono esenzioni dal contributo sul costo di costruzione incompatibili con le disposizioni di c

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Art. 33 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13: i commi 4, 5 e

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Tabella A (articolo 13, comma 10: inserisce l’allegato A all’articolo 50, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13)

Fattispecie

Sanzioni


Prima dell’inizio dell’attività aziendale

En

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Tabella B (articolo 13, comma 10: inserisce l’allegato B all’articolo 50, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13)

Fattispecie

Sanzione

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