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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 11/06/1975, n. 27
L. P. Bolzano 11/06/1975, n. 27
L. P. Bolzano 11/06/1975, n. 27
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 04/08/2023, n. 18
- L.P. 09/04/2009, n. 1
- L.P. 28/07/2003, n. 12
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- L.P. 22/03/1988, n. 9
- L.P. 05/08/1983, n. 29
- L.P. 08/06/1978, n. 27
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Art. 1 - Piano triennale di finanziamento. Modalità dell'intervento1. Per favorire, nell'ambito provinciale, la ripresa dell'economia e la conservazione dei livelli di occupazione, la Provincia interviene - per il triennio 1975-1977 - con un piano straordinario di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali. 2. L'intervento finanziario della Provincia si attua mediante concessione di contributi in capitale, a fondo perduto, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle opere. 3. L'ammontare del sussidio può estendersi |
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Art. 2 - Investimenti finanziabili1. I mezzi finanziari sono destinati ai seguenti investimenti dei comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi di comuni: a) strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico; b) acquedotti locali e comprensoriali; c) opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali; d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonché per l'illuminazione pubblica; e) opere di edilizia scolasti |
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Art. 3 - Opere interessanti singoli Comuni. Criteri di suddivisione del fondo1. Una quota pari al 75 per cento del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere di interesse dei singoli comuni. N6 2. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale determina le somme spettanti a ciascun Comune, adottando i seguenti criteri: |
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Art. 4 |
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Art. 5 - Opere necessarie ed urgenti1. La rimanente quota del 25 per cento del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di quelle opere che, prescindendo dai criteri di s |
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Art. 6 - Approvazione dei progetti1. Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del co |
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Art. 7 - Affidamento dei lavori in concessione |
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Art. 7-bis - Attività sportive, ricreative e di interesse turistico1. I Comuni sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità |
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Art. 8 - Concessione del contributo. Anticipazioni1. Preso atto della deliberazione adottata dell'ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell'articolo 6, l'Assessore ai lavori pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, previa attestaz |
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Art. 9 |
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Art. 10 - Obbligo del rendiconto1. Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'Assessorato provinciale dei lavori pubblici, immediatamente dopo la |
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Art. 11 - Mutui e loro garanzia da parte della Provincia1. Ove per il finanziamento di opere pubbliche i Comuni o i loro consorzi deliberino l'assunzione di mutui presso istituti di credito, la Giunta provinciale è autorizzata a garantire le rate di ammortamento a carico degli enti mutuatari. |
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Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie1. Le leggi provinciali 20 settembre 1973, n. 62, e 2 settembre 1974, n. 9, sono abrogate. 2. Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai Comu |
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Art. 13 - Art. 14 Omissis
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Art. 151. In attesa della ristrutturazione degli organi consultivi della Provincia in materia di lavori pubblici, la ripartizione di competenza operata con il |
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Art. 161. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua |
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