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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 18/07/2023, n. 15
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Art. 11. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla pratica dello sci e a discipline affini, ai sensi del comma 2.”. 2. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “, escluse le piste da fondo e da slittino”. 3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: “h) le piste da fondo, da slitta e da slittino, di cui all’articolo 5-quater.”. 4. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: “o attrezzi similari” sono aggiunte le seguenti parole: ”o di slitta o di slittino”. 5. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: “Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione.”. 6. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: “4. Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 49 e 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale.”. 7. Dopo l’articolo 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 5-quater (Piste da fondo, da slitta e da slittino) - 1. Ai fini della presente legge sono riconosciute come piste da fondo, da slitta e da slittino quelle gestite all’interno delle zone sciistiche e/o quelle inserite nei piani paesaggistici. 2. Per le piste da slitta e da slittino di cui al comma 1 gestite prima del 24 ottobre 2024 non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.”. 8. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: “2. Le aree di cui al comma 1 sono delimitate dal gestore dell’area sciabile attrezzata, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all’inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all’associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell’attività di allenamento, l’incaricato dall’organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l’allenamento.”. 9. La rubrica dell’articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita: “Delimitazione piste da sci”. 10. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito: “1. Ai lati delle piste da sci è apposta una palinatura per delimitare i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.”. |
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Art. 2 - Disposizione finanziaria1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. |
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