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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.G.P. Bolzano 05/07/2001, n. 41
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[Premessa]Il D.P.P. Bolzano del 26/10/2 |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, R e successive modifiche, di seguito denominata legge, e gli appalti di lavori pubblici dei settori speciali, tra i quali figurano quelli riguardanti acqua, ene |
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"Art. 2 - Soglie comunitarieN3 1. Le soglie comunitarie sono quelle di cui alla d |
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Art. 3 - Soglie comunitarie per committenti privati |
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"Art. 3 bis - Composizione, organizzazione e funzionamento del Forum provinciale per i lavori pubbliciN1 1. Il Forum provinciale per i lavori pubblici, previsto dall'articolo 75 bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 e successive modifiche, di seguito denominato Forum, è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da: a) l'assessore/a competente per i lavori pubblici, quale presidente/essa; b) il direttore/la direttrice della Ripartizione edilizia e servizio tecnico della Provincia Autonoma di Bolzano; c) il direttore/la direttrice della Ripartizione infrastrutture della Provincia Autonoma di Bolzano; |
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CAPO II - SOGGETTI TITOLARI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI |
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Art. 4 - Attribuzioni e compiti del coordinatore unico1. Il coordinatore unico, in aggiunta ai compiti previsti dall'articolo 5 della legge: a) Propone al |
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Art. 5 - Funzioni e compiti del responsabile di progetto1. Nello svolgimento dell'attività di propria competenza, il responsabile di progetto garantisce gli standard qualitativi del lavoro pubblico e crea le condizioni per la realizzazione dello stesso nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati, fermo restando i compiti e le responsabilità di progettisti, direttori dei lavori e collaudatori; 2. Il responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto del personale degli uffici competenti dell'amministrazione committente, qualora necessario. 3. Con riferimento ai compiti di cui all'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto: a) promuove le indagini preliminari dirette ad accertare la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell'intervento; b) accerta l'esistenza della documentazione relativa alla conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica; c) indica i diversi gradi degli elaborati che sono predisposti nei vari livelli di progettazione; d) assiste il progettista e gli utenti finali nella progettazione dell'opera; e) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, accertando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione o nel progetto preliminare. 4. Con riferimento ai compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto: |
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Art. 6 - Specificazione dei compiti del coordinatore unico e del responsabile di progetto1. Le amministrazioni committenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) c) d) ed e), della legge |
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Art. 7 - Compiti del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione1. Il direttore dei lavori assicura nell'interesse dell'amministrazione committente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e la loro conformità al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori è responsabile del coordinamento dell'attività delle varie imprese operanti in cantiere e gestisce i rapporti con l'appaltatore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto. N1 "3. Il direttore dei lavori, in aggiunta ai compiti previsti dall'articolo 10 della legge, in particolare: a) attesta, prima dell'appalto dei lavori, l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) impartisce ordini di servizio all'appaltatore; c) verifica il conseguimento degli standard qualitativi; d) ha la responsabilità per l'accettazione dei materiali; e) comunica all'appaltatore le disposizioni dell'amministrazione committente; f) redige i verbali di consegna, di consegna parziale, di sospensione, di sospensione parziale, di ripresa e di ultimazione dei lavori, nonché tutti gli altri verbali attinenti all'esecuzione dell'opera e previsti dalle disposizioni vigenti; provvede alla comunicazione agli enti previdenziali, assistenziali ed all'ispettorato del lavoro dell'inizio e dell |
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"Art. 7 bis - Responsabilità del direttore lavoriN2 1. Il direttore lavori è responsabile unico nei confronti dell'amministrazione committente per la realizzazio |
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Art. 8 - Assistente di cantiere1. In relazione alla dimensione, tipologia e categoria dell'intervento possono essere incaricati, d'intesa tra amministrazione committente e direttore dei lavori, uno o più assistenti di cantiere. 2. Gli assistenti di cantiere verificano la regolare esecuzione di singoli lavori e vigilano sull'osservanza delle clausole contrattuali. Essi sono presenti durante tutto il periodo di svolgimento di lavori che richiedono il controllo quotidiano e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 3. Gli assistenti di canti |
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CAPO III - REALIZZAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI PUBBLICI - LA PROGETTAZIONE |
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Art. 9 - Disposizioni preliminari1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un'opera di qualità e tecnicamente valida, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate nell'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. 2. Il progettista esegue la progettazione rendendo partecipi il respo |
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"Art. 9 bis - Responsabilità del progettistaN21. Il progettista è responsabile unico nei confronti dell'amministrazione committente per la progettazione |
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Art. 10 - Elaborati progettuali. Dettagli costruttivi1. Il responsabile di progetto stabilisce, anche in aggiunta o in difetto a quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 della legge, nonché dal Capo III del presente regolamento, i documenti progettuali effettivamente ritenuti necessa |
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Art. 11 - Concorso di idee o concorso di progettazione1. L'amministrazione committente indice un concorso di idee o un concorso di progettazione per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico. 2. Il concorso di idee è una procedura intesa a forni |
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Art. 12 - Scelta del contraente per servizi di progettazione e per altri servizi professionali1. L'amministrazione committente può affidare l'incarico per la progettazione e per altri servizi professionali, in base ad uno dei seguenti criteri: a) al curriculum ed al prezzo; |
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Art. 13 - Penale per ritardi1. I disciplinari di affidamento dei servizi professionali di progettazione e di altre prestazioni pr |
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Art. 14 - Norme tecniche per i serviziN3 "1. Per norme tecniche relativ |
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Art. 15 - Norme tecniche per i lavori pubbliciN3 "1. Per norme tecniche relative a lavori pubblici si intendono quelle definite dall'articolo 23 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004." |
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Art. 16 - Disciplinare descrittivo e prestazionale1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche ufficial |
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Art. 17 - Computo metrico estimativo1. Il computo metrico estimativo è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del lavoro. 2. Il costo complessivo è così articolato: |
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Art. 18 - Piano particellare di esproprio1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropria |
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Art. 19 - Piano di manutenzione e cronoprogramma dei lavori1. Il piano di manutenzione fa parte del progetto esecutivo e assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento e deve contenere le informazioni, anche grafiche, necessarie a garantire l'uso corretto e la manutenzione programmata delle parti più importanti del bene, con particolare riferimento agli impianti tecnologici. Il piano di manutenzione è formato dai seguenti documenti: a) manuale d'uso, si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in par |
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CAPO IV - SCELTA DEL CONTRAENTE |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 20 - Condizioni generali di ammissibilità alla gara d'appaltoN1 "1. Per essere ammesso alla gara d'appalto il concorrente nazionale deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA). La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gar |
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“Art. 20 bis - Certificazione SOAN10 1. La certificazione SOA riveste un’importanza strategica per il settore economico locale in generale ed in particolare per la partecipazione delle imprese ad appalti pubblici. |
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Art. 21 - Associazione temporanea di concorrenti1. Alle gare d'appalto sono ammesse le associazioni temporanee di concorrenti strutturate in forma orizzontale, verticale o combinata. |
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"Art. 21 bis - Società tra imprese riuniteN3 1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e s |
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Art. 22 - Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per le associazioni temporanee di tipo ori |
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"Art. 23 - Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitariaN1 1. Fino all'istituzione dell'Albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45 della legge, per gli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria è ammessa alla gara d'appalto l'impresa in possesso dell'attestazione SOA, oppure in possesso della capacità finanziaria, economica e tecnica provata con le successi |
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"Art. 24 - Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo orizzontaleN1 1. Le associazioni di tipo orizzontale, sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 20, sono ammesse alla gara sotto la soglia comunitaria purché in possesso dei seguenti requisiti: a) l'impresa capog |
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"Art. 25 - Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo verticaleN1 1. Le associazioni di tipo verticale sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 20 sono ammesse alla gara sotto la soglia comunitaria purché in possesso dei seguenti requisiti: a) l'impresa capogruppo, nel quinquennio precedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, ove prevista, ovvero, in caso contrario, il primo giorno antecedente la data di invio d |
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Art. 26 - Prova dell'esecuzione dei lavori1. La prova dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di cui agli articoli 23, 24 e 25, se relativi |
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Art. 27 - Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria l'amministrazione committente ha facoltà di proseguire il rapporto d'appalto con altra impresa che sia cost |
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Art. 28 - Consorzi stabili d'impresa1. I consorzi stabili d'imprese di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge, sono consorzi formati da non meno di tre consorziati allo scopo di operare congiuntamente nel settore dei lavori pubblici, istituendo a tal fine una comune struttu |
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Art. 29 - Associazione in forma combinata1. L'associazione temporanea in forma combinata è ammessa esclusivamente per l'appalto di lavo |
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Art. 30 - Contenuto delle lettere d'invito alla gara1. La lettera d'invito alla procedura ristretta e negoziata deve contenere: a) l'indirizzo dell'ufficio al quale |
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Art. 31 - Messa a disposizione ed invio dei documenti di gara1. Nelle procedure aperte i capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, so |
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Art. 32 - Procedure accelerateN3 "1. Nel caso di procedura ristretta, se per ragioni d'urgenza non è possibile osservare i termini di cui all'articolo 28 de |
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Art. 33 - Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori. 2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente : |
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Art. 34 - Valutazione delle offerte1. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla ass |
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Art. 35 - Verifica di anomalie delle offerte1. L'amministrazione committente può applicare la procedura di verifica di anomalie anche qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'off |
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"Art. 36 - Valutazione delle offerte anomale negli appalti sopra la soglia comunitariaN1 1. A giustificazione delle offerte anomale, l'amministrazione committente, oltre alle analisi dei prezzi offerti, può richiedere all'offerente: |
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Art. 37 - Esclusione automatica ed offerte anomale negli appalti sotto la soglia comunitaria1. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale, la media aritmetica delle offerte è calcolata senza arrotondamento fino alla terza cifra decimale. |
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Art. 38 - Informazioni successive alla gara negli appalti1. L'amministrazione committente rende noto ai concorrenti esclusi o non aggiudicatari, entro 15 giorni da |
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Art. 39 - Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara1. Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 150.000 Euro, rispettivamente 300.000 Euro nei casi di cui all'articolo 31 comma 1 lettera e) della legge, l'amministrazione committente può |
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Sezione II - Lavori in economia |
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Art. 40 - Lavori in economia1. I lavori da eseguirsi in economia sono: a) lavori di costruzione, riparazione, adattamento, sistemazione, manutenzione e di allacciamento degli immobili adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione committente, fino ad un importo di 300.000 Euro, al netto degli oneri fiscali; b) lavori di demolizione di immobili fino ad importo di 300.000 Euro; |
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"Art. 41 - Disciplina dei lavori in economiaN1 1. I lavori in economia sono disposti dai direttori d'ufficio o dai funzionari incaricati. 2. L'approvazione del programma annuale per i lavori in economia, ai sensi dell'articolo 4 della legge, comporta contestualmente l'approvazione del progetto nonché dell'impegno di spesa. 3. I lavori in economia non inseriti nel programma annuale sono soggetti all'app |
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CAPO V - GARANZIE |
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Art. 42 - Cauzioni1. La cauzione definitiva prevista dall'articolo 50 della legge deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta. 2. La cauzione definitiva non è obbligatoriamente richiesta per appalti di lavori d'importo pari o inferiore a 50.000 Euro. 3. La cauzione definitiva sostituisce le eventuali altre cauzioni e garanzie dovute dall'appaltatore alle amministrazioni committenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, per l'esecuzione dei lavori. |
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Art. 43 - Garanzie di concorrenti riuniti1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 43 della legge, la garanzia di cui all'a |
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CAPO VI - CONTRATTO |
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Art. 44 - Stipulazione ed approvazione del contratto1. La stipulazione del contratto d'appalto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione nei casi di procedura aperta (pubblico incanto) e di procedura ristretta (licitazione privata), oppure entro 60 giorni dalla scelta della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso. 2. Se la stipulazione del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dal comma 1, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno con comunicazione scritta all'amministrazione committente. 3. Il recesso di cui al comma 2 non è ammesso successivamente al ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l'aggiudicatario è stato invitato alla conclusione del contratto. |
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"Art. 45 - Documenti facenti parte integrante del contrattoN1 1. Sono allegati al contratto: |
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Art. 46 - Capitolato speciale d'appalto1. Il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) della legge, disciplina, per quanto non previsto dal presente regolamento: a) il programma generale di esecuzione dei lavori; |
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Art. 47 - Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari1. L'elenco delle prestazioni contiene l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'opera, dei materiali e delle componenti previsti nel progetto. |
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Art. 48 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore1. Sono a carico dell'appaltatore le spese, le imposte e le tasse conseguenti alla stipula del contra |
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Art. 49 - Domicilio dell'appaltatore1. L'appaltatore elegge nel contratto, per tutti gli effetti del medesimo, domicilio nel territorio d |
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Art. 50 - Lavori in economia e anticipazioni1. L'amministrazione committente può eseguire in economia i lavori e le forniture non compresi nel contratto ponendo direttamente a caric |
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Art. 51 - Penale per ritardata ultimazione dell'opera1. I capitolati speciali d'appalto indicano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. N1 "2. Per il ritardato adempimento delle ob |
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Art. 52 - Premio per anticipata ultimazione dell'opera1. In casi particolari, in cui si ravvisa l'interesse ad un'ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termi |
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"Art. 53 - Risoluzione dei contratti per reati accertati e cause di esclusioneN1 1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia stato emanato un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge antimafia), ovvero sia stata emessa una sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi dell'amministrazione committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del progetto valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. La valutazione viene svolta altresì alla luce di controdeduzioni fornite dall'a |
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Art. 54 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave irregolarità1. Qualora il direttore dei lavori accerti che taluni comportamenti dell'appaltatore determinano gravi o ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto, tali da |
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Art. 55 - Risoluzione del contratto nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavoriN1 "1. L'amministrazione committente può risolvere in danno dell'appaltatore il contratto d'appalto con un preavviso di dieci giorni, qualora, trascorso il |
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Art. 56 - Esecuzione d'ufficio1. Il direttore dei lavori, nel caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore nell'esecuzione di determinate lavorazioni, gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, per eseguire i lavori in ritardo, dandogli l |
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Art. 57 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contrattiN1 "1. L'amministrazione committente, nel comunicare in for |
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Art. 58 - Scioglimento del contratto e valutazione del decimo1. L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. 2. Il decimo dell'importo delle opere non es |
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CAPO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 59 - Ordini di servizio e disposizioniN3 "1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il q |
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Art. 60 - Giorno e termine per la consegna dei lavori1. Dopo la stipulazione del contratto o, qualora vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori. 2. La consegna dei lavori avviene non oltre 45 giorni dalla data del contratto. 3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per r |
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Art. 61 - Ritardo nella consegna dei lavori1. Qualora la consegna non abbia avuto luogo entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute e, in caso di appalto concorso, delle spese documentate sostenute per la |
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Art. 62 - Processo verbale di consegna dei lavori1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a) le particolari condizioni e circostanze locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; |
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Art. 63 - Differenze riscontrate all'atto della consegna dei lavori1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. |
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Art. 64 - Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbal |
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Art. 65 - Tempo utile per la ultimazione dei lavori1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto, che decorre dal giorno successivo al verbale di consegna. |
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Art. 66 - Sospensione e ripresa dei lavori1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Sono circostanze speciali le avverse condizioni climatiche, i casi di forza maggiore, le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 63, comma 1 lettere a), b) e c) della legge. 2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. 3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che il direttore dei lavori abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla |
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Art. 67 - Rallentamento dei lavori. Proroghe e indennizzi1. L'appaltatore, in caso di rallentamento nell'esecuzione dei lavori e conseguente impossibilità di ultimazione nel termine fissato nel contratto, può, prima della s |
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"Art. 68 - Variazioni ed integrazioni al progetto approvatoN6 1. Nessuna variazione o integrazione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è preventivamente autorizzata dall'amministrazione committente ai sensi degli articoli 11 e 63 della legge e disposta dal direttore dei lavori. 2. Il mancato rispetto del comma 1 non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dell'opera nella situazione originaria. |
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"Art. 69 - Interventi minoriN6 1. L'articolo 68 non si applica: a) agli interventi migliorativi di dettaglio che non comportano l'aumento dell'importo cont |
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Art. 70 - Responsabilità del direttore dei lavori per lavori non autorizzati1. Il direttore dei lavori è responsabile dei danni derivati all'amministrazione committente dall'inosservanza degli articoli 68 e 69. Il direttore dei lavori è responsabile de |
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Art. 71 - Aumento o diminuzione dei lavoriN1 "1. Durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione committente può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale senza riconoscimenti all'appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori |
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Art. 72 - Nuovi prezzi non contemplati nel contratto1. Quando sia necessario eseguire un tipo di lavorazione non previsto dal contratto, o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: |
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Art. 73 - Approvazione dei nuovi prezzi. IngiunzioneN6 "1. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, previa acquisizione del parere non vincolante del collaudatore, ove nominato, sulla congruità dei prezzi, e sono approvati dall'amministrazione comm |
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Art. 74 - Contestazioni tra l'amministrazione committente e l'appaltatore1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile di progetto le contestazioni insorte, che pos |
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Art. 75 - Subappalto e derogheN1 "1. Ai contratti di fornitura con posa in opera, nelle quali il valore del materiale fornito sia superiore al valore della manodopera, affidate dall'appaltatore a terzi, non si applicano gli articoli 53 e 54 della legge. 2. A qualsiasi contratto ave |
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Art. 76 - Sinistri alle persone e danni alle proprietà1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, |
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Art. 77 - Danni cagionati da forza maggiore1. Nei casi di danni alle opere causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede in contraddittorio con l'appaltatore, redigendo processo verbale, all'accertamento: |
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Art. 78 - Disciplina e buon ordine dei cantieri1. L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dal suo personale operante in cantiere le leggi, i regolamenti e le prescriz |
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Art. 79 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore1. Nel prezzo dei lavori a carico dell'appaltatore, salve le eccezioni previste dai capitolati speciali, sono compresi oneri e spese: a) per allestire e mantenere i cantieri ed illuminarli; b) per il trasporto di qualsiasi materiale o mez |
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Art. 80 - Durata giornaliera dei lavori1. L'appaltatore, in osservanza delle norme relative alla disciplina dell'orario del lavoro e dei riposi settimanali, non può far lavorare gli operai oltre i |
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Art. 81 - Trattamento e tutela dei lavoratori1. L'appaltatore applica i contratti collettivi di cui all'articolo 55 della legge, anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione. 2. L'appaltatore osserva le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infor |
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Art. 82 - Accettazione, qualità e impiego dei materiali e manufatti1. I materiali e manufatti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori. 2. L'accettazione dei materiali e manufatti non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può r |
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Art. 83 - Proprietà degli oggetti trovati1. L'appaltatore deve consegnare all'amministrazione committente gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'arch |
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Art. 84 - Proprietà dei materiali di demolizione1. I materiali provenienti da escavazioni e demolizioni appartengono all'amministrazione committente, |
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Art. 85 - Provvista dei materiali1. Il capitolato speciale può prescrivere i luoghi di provenienza dei materiali da utilizzare. |
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Art. 86 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali1. Nel caso in cui il capitolato speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali ai sensi dell'artico |
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Art. 87 - Difetti di costruzione1. L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e a suo rischio, i lavori che il direttore dei lavori accerta eseguiti senza la necessaria diligenza o con materia |
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Art. 88 - Pagamenti in acconto1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. |
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Art. 89 - Pagamenti in acconto nel subappalto1. Nel subappalto il pagamento della rata d'acconto è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore della dichiarazione liberatoria di cui all'articolo 57 della legge. |
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Art. 90 - Acconti del prezzo contrattuale nel corso dei lavori1. Il direttore dei lavori predispone i certificati di pagamento in acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità e l'importo dei lavori eseguiti. |
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Art. 91 - Ritardato pagamento delle rate d'acconto e della rata a saldo1. Nel caso di ritardata emissione dei certificati di cui all'articolo 88 e del titolo di spesa per cause imputabili all'amministrazione committente sono dovuti gli interessi legali fino alla data del pagamento. 2. Ove il ritardo nell'em |
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Art. 92 - Sospensione dei pagamenti1. L'amministrazione committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, p |
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Art. 93 - Cessione del credito1. La cessione dei crediti dell'appaltatore è ammessa, previa autorizzazione dell'amministrazi |
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Sezione II - Contabilità dei lavori |
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Art. 95 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili1. I documenti amministrativi e contabili del direttore dei lavori per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; |
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Art. 96 - Giornale dei lavori1. Il giornale dei lavori è tenuto dal direttore dei lavori, anche a mezzo di proprio assistente o collaboratore, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la qualifica ed il numero di operai, nonché le ore complessive prestate dagli stessi, l'attrezzatura tecnica impiegata d |
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Art. 97 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; |
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Art. 98 - Annotazione dei lavori a corpo1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è s |
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"Art. 99 - Modalità della misurazione dei lavoriN6 1. Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salve le eccezioni stabilite nei capitolati speciali. 2. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni, compiti che egli può affidare, comunque sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo coadiuva. Il direttore |
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Art. 100 - Lavori in economia. Liste settimanali delle somministrazioni1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'a |
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Art. 101 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nel brogliaccio, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registr |
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Art. 102 - Riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità1. Il registro di contabilità deve essere firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, con o senza riserva, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve |
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Art. 103 - Sommario del registro1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata secondo il rispettivo articolo di elenco. 2. Nel caso di l |
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"Art. 104 - Stato d'avanzamento dei lavori e certificato per il pagamento delle rate d'accontoN1 1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori emette entro 30 gio |
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"Art. 105 - Certificato di ultimazione dei lavoriN1 1. A seguito della comunicazione dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia entro sette giorni il certificato a |
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Art. 106 - Avviso ai creditori1. Nel caso di occupazione di beni immobili il direttore dei lavori, all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, trasmette al Sindaco del comune in cui sono eseguiti i lavori l'avviso ai creditori. |
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Art. 107 - Contabilità finale dei lavoriN1 "1. Il direttore dei lavori, entro il termine stabilito nel capitolato speciale, compila e sottoscrive la contabilità finale, nella quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto e provvede, dopo averlo fatto firmare dall'appaltatore secondo l'articolo 108, a trasmetterlo al responsabile del progetto." |
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Art. 108 - Reclami dell'appaltatore sulla contabilità finale1. Verificata la completezza dei documenti, il direttore dei lavori invita l'appaltatore a prendere cognizione della contabilità finale ed a sottoscriverlo en |
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CAPO VIII - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI |
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Sezione I - Disposizioni preliminari |
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Art. 109 - Oggetto del collaudo1. Sono soggetti a collaudo i lavori d'importo superiore a 300.000 Euro calcolato sul prezzo contrattuale, sugli atti di sottomissione e sugli ordini di servizio. 2. Il collaudo di un lavoro pubblico ha lo |
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Art. 110 - Inizio e compimento delle operazioni di collaudo1. La visita di collaudo ha inizio entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo divers |
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Art. 111 - Nomina del collaudatore1. Il collaudatore è nominato a opera ultimata o durante la sua esecuzione. 2. Il responsabile di progetto, in caso di necessità |
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Art. 112 - Compenso spettante ai collaudatori1. I compensi spettanti al collaudatore si determinano in base alle tariffe professionali. |
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Art. 113 - Documenti da fornirsi al collaudatore1. Il responsabile di progetto, oltre alla documentazione relativa alla contabilità finale, trasmette al collaudatore: a) la copia del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante tecniche o suppletive con le relative approvazioni intervenute |
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Art. 114 - Documenti da fornirsi al collaudatore in corso d'opera1. In caso di nomina del collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori trasmette ogni stato |
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Art. 115 - Determinazione del giorno di visita di collaudo e relativi avvisi1. Esaminati i documenti acquisiti, il collaudatore fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa l'amministrazione committente, l'appaltatore, il direttore dei lavori e il responsabile di progetto affinché intervengano alla visita di collaud |
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Sezione II - Visita e procedimento di collaudo |
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Art. 116 - Estensione delle verifiche di collaudo1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che il collaudatore giudica necessari. |
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Art. 117 - Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'ope |
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Art. 118 - Processo verbale di visita1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni: a) la località; b) il titolo dell'opera o del lavoro; |
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Art. 119 - Relazione di collaudo1. Il collaudatore redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'app |
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Art. 120 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese |
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Art. 121 - Difetti e mancanze nell'esecuzione1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze, riguardo all'esecuzione dei lavori, tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, il collaudatore rifiuta il rilascio del certificato di collaudo e procede a termin |
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Art. 122 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvatoN6 "1. Se il collaudatore riscontra lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, può ammetterle nella contabilità solo qualora siano necessarie per la |
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Art. 123 - Certificato di collaudo1. Ultimate le operazioni di collaudo, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, rilascia il certificato di collaudo, che deve contenere: a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro; |
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Art. 124 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata1. Qualora l'amministrazione committente abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che: |
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Art. 125 - Obblighi per determinati risultati1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazion |
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Art. 126 - Lavori non collaudabili1. Nel caso in cui il collaudatore ritenga i lavori non collaudabili, ne informa l'amministrazione co |
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Art. 127 - Sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'appaltatore. Riserve1. Il certificato di collaudo è trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine perentorio di 20 giorni. |
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Art. 128 - Obblighi del collaudatore. Ulteriori provvedimenti amministrativi1. Il collaudatore, concluse le operazioni di collaudo, trasmette al responsabile di progetto i documenti ricevuti e quelli contabili, allegando: |
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Art. 129 - Svincolo della cauzione1. Alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ov |
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Art. 130 - Commissioni collaudatrici1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, i verbali e la relazione sono firmati da |
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Art. 131 - Certificato di regolare esecuzione1. Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione attest |
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Art. 132 - Approvazione degli atti di collaudo1. Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione sono approvati dall'amministraz |
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Art. 133 - Accesso agli atti1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono sottratte all'acces |
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CAPO IX - ACCORDO BONARIO E GIUDIZIO ARBITRALE |
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Art. 134 - Accordo bonario1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo superi i limiti indicati dall'articolo 74 della legge, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile di progetto. 2. Il responsabile di progetto, valutata l'ammissibilit&agr |
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Art. 135 - Arbitrato1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al manc |
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Art. 136 - Giudizio arbitrale1. La domanda di arbitrato è proposta dopo l'approvazione del certificato di collaudo ovvero decorsi i termini previsti per il rilascio e l'approvazione. |
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Art. 137 - Collegio arbitrale1. Il collegio arbitrale è così composto: a) da un funzionario dell'amministrazione committente o da altra persona competente, nominati dal legale rappresentante della predetta amministrazione o da un suo delegato; |
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Art. 138 - Domanda per l'arbitrato1. L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di |
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Art. 139 - Deroga alla competenza arbitrale1. L'attore ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di c |
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Art. 140 - Forma della domanda, deduzioni della controparte e nomina degli arbitri1. L'istanza di cui all'articolo 138 contiene tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri. |
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Art. 141 - Procedimento del giudizio arbitrale1. Le parti trasmettono al collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'articolo 816 del codice di procedura civile |
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Art. 142 - Pronuncia arbitrale1. Il lodo arbitrale è pronunziato nel termine di 180 giorni dalla data della costituzione del collegio degli arbitri, salvo il disposto dell'articolo 820 del codice |
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CAPO X - NORME FINALI |
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Art. 143 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni committenti sono di immediata applicazione anche nei confronti dei rapporti in corso di esecuzio |
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Art. 144 - Abrogazioni1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1963, n. 16, è abrogato. |
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ALLEGATO A - (Articolo 2) |
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ALLEGATO B - (Articolo 3)
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18/10/2024
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