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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 12/01/2012, n. 3
D. Pres.P. Bolzano 12/01/2012, n. 3
D. Pres.P. Bolzano 12/01/2012, n. 3
- D. Pres. P. Bolzano 28/08/2013, n. 21
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Titolo I - Regole generali |
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Art. 1 - Caratteristiche tecniche1. Le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, R e successive modifiche, di seguito denominata “legge”, sono controllate e protette, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici ed hanno le seguenti caratteristiche tecniche: a) pista da sci: tracciato idoneo appositamente d |
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Art. 2 - Classificazione delle piste da sci1. Le piste da sci sono classificate secondo la loro funzione e il loro grado di difficoltà come segue: a) piste facili (segnate in blu): la |
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Art. 3 - Segnaletica delle aree sciabili attrezzate1. Le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vi gente normativa UNI. La segnaletica &eg |
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Art. 4 - Segnaletica delle piste da sci1. La segnaletica del grado di difficoltà della pista è posta all’inizio della pi |
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Art. 5 - Delimitazione delle piste da sci1. Le piste sono delimitate lateralmente con palinatura e relativi segnali realizzati e posati in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pi |
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Art. 6 - Chiusura delle piste1. La chiusura delle piste ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge, è effettuata |
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Art. 7 - Pannello informativo1. Il gestore dell’area sciabile attrezzata ha l’obbligo di apporre presso le principali stazioni d&r |
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Art. 8 - Ambito di applicazione del Piano di settore impianti di risalita e piste da sciN11. Nel piano di settore impianti di |
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Art. 8-bis - Elementi del piano di settoreN21. Gli elementi del piano di settore sono: |
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Art. 8-ter - Registro delle piste da sci e degli impianti di risalitaN21. Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5ter della legge, di seguito |
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Art. 9 - Interventi in zone sciisticheN11. Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge, su aree localizzate interamente all’interno delle zone sciistiche. 2. L’avente titolo presenta al comune territorialmente competente il progetto definitivo di cui all’articolo 10, comma 3, la documentazione di cui all’articolo 10, commi 4 e 9, e l’assenso scritto dei proprietari delle aree interessate. La mancanza di assenso scritto equivale a diniego. Il progetto è deliberato dalla giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale. 3. In caso di approvazione, il sindaco o la |
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Art. 9-bis - Interventi integrativi alle zone sciisticheN21. Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. L’intervento integrativo può configurarsi anche come collegamento di zone sciistiche o come progetto per la realizzazione di impianti di arroccamento. |
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Art. 9-ter - Modesti interventi su impianti a fune con servizio sciisticoN21. Per gli impianti a fune con |
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Art. 10 - DocumentazioneN11. Lo studio di fattibilità di cui all’articolo 9-bis, comma 2, è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e comprende la seguente documentazione: a) sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del piano di settore; b) descrizione dettagliata dell’intervento previsto; c) descrizione degli obiettivi di sviluppo della zona sciistica a medio e lungo termine; d) descrizione delle ricadute prevedibili a livello socioeconomico e sull’economia locale. 2. La relazione del piano di settore contiene una descrizione dettagliata della documentazione di cui al comma 1. Se necessario, la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può richiedere ulteriori documenti al fine della val |
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Art. 11 - Impianti di risalita di paeseN11. Per impianto di risalita di |
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Art. 12 - Servizio piste1. Il servizio piste, di cui all’articolo 14 della legge: a) assicura lo stato di manutenzione e preparazione delle piste da sci per l’intera durata dell’esercizio; b) as |
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Art. 13 - Servizio di soccorso1. Il servizio di soccorso di cui all’articolo 15 della legge deve provvedere al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto delle persone infortunate. 2. Il servizio soccorso è composto da persone addestra |
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Art. 14 - Attrezzature ed equipaggiamenti del servizio di soccorso1. Per attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei del servizio soccorso di cui all’articolo 13, comma 2, si intendono: a) attrezzature tecniche di primo soccorso, quali: 1) slitta di soccorso o motoslitta di soccorso per un idoneo trasporto delle persone infortunate; |
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Art. 15 - Pericoli atipici1. I pericoli atipici sono pericoli inaspettati o difficilmente evitabili anche per uno sciatore o una sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico, quali: a) ostacoli, sia naturali che artificiali, all’interno del piano pista, quali: piante, massi, apparecchi |
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Art. 16 - Produzione di neve tecnica durante l’orario di apertura della pista1. Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza, il gestore dell’area sciabile attrezzat |
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Art. 17 - Modalità per il ritiro della tessera giornaliera o per la sospensione della tessera plurigiornaliera1. Gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 30, comma 1, della legge possono disporre il ritiro |
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Art. 18 - Comunicazione alla Ripartizione provinciale Turismo degli incidenti avvenuti nel corso della stagione sciistica1. Entro il 30 maggio di ogni anno, il gestore dell’area sciabile attrezzata trasmette alla Rip |
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Titolo II - Indennità per la servitù di area sciabile attrezzata |
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Art. 19 - Indennità una tantum ed annuale1. L’indennità una tantum di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge, corrisponde ad un importo pari a 10 volte l’indennità annuale di cui al comma 5 del presente articolo. 2. L’indennità di base si calcola sulla base della situazione geografica e della qualità del fondo nonché sulla base della presunta minore redditività dello stesso. 3. Pe |
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Art. 20 - Norma transitoria |
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