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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 30/12/2022, n. 1021
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Testo del documentoL'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, prevede la concessione di contributi per investimenti ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. I criteri per la concessione di contributi a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro per l'incentivazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili sono attualmente disciplinati dall'allegato della deliberazione della Giunta provinciale 28 dicembre 2021, n. 1136. I nuovi obiettivi ambiziosi della politica energetica dell'Alto Adige contenuti nel Piano Clima Alto Adige 2040, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2022, n. 606, ma anche l'attuale crisi energetica richiedono interventi rapidi ed è necessario, oggi più che mai, continuare ad aumentare la produzione da fonti rinnovabili, sostituire le fonti fossili con quelle rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica. |
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Allegato - Criteri per la concessione di contributi a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro per l'incentivazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabiliArt. 1 - Ambito di applicazione 1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche. 2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia e nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Art. 2 - Definizioni 1. Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni: a) energia rinnovabile: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termica e fotovoltaica) e geotermica, energia dell'ambiente, energia idraulica, energia da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; b) costi ammissibili: i costi di investimento ammissibili a contributo supplementari rispetto a un investimento di riferimento o i costi di investimento ammissibili a contributo individuati come distinti all'interno del costo complessivo dell'investimento, stabiliti per ogni singolo intervento dai presenti criteri; c) investimento di riferimento: intervento analogo a quello incentivato, ma meno rispettoso dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il contributo; d) scheda tecnica: documento predisposto dall'Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, di seguito denominato Ufficio, specifico per l'intervento incentivato, in cui inserire i dati tecnici ed economici. La scheda tecnica deve essere sottoscritta, a seconda della misura, da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata iscritto/iscritta all'albo professionale o da un artigiano abilitato/un'artigiana abilitata; e) preventivo di spesa: valutazione dettagliata dei costi, predisposta da una ditta o da un tecnico/una tecnica; f) coibentazione: posa in opera di materiale edile con conducibilità termica inferiore a 0,1 W/mK; g) edificio: costruzione separata da altre costruzioni mediante muri divisori verticali che si elevano, senza interruzione, dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi vuoti, che disponga di un proprio accesso e, se multipiano, di un vano scale autonomo; h) unità di ventilazione centralizzata: unità di ventilazione idonea alla connessione a condotte di ventilazione e destinata alla ventilazione di uno o più locali o spazi chiusi in un edificio; i) unità di ventilazione decentralizzata: unità di ventilazione destinata alla ventilazione di un solo locale o spazio chiuso in un edificio; j) illuminazione stradale: impianto di illuminazione esterna destinato all'illuminazione di aree per il transito di pedoni e veicoli, di parcheggi e parchi; k) apparecchi di illuminazione del tipo: 1) A: apparecchi completamente schermati full-cut-off 2) LM: palo luce con fari; l) batterie di accumulo: sistemi di accumulo realizzati con tecnologia elettrochimica; m) capacità di accumulo utile: capacità delle batterie di accumulo utilizzabile durante il funzionamento, che può variare dal 50% al 100% della capacità nominale a seconda della tecnologia di accumulo; n) impianti di riscaldamento ibridi: combinazione di differenti generatori di calore in un sistema di riscaldamento con idonea regolazione per gestire il funzionamento dei generatori.
Art. 3 - Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi tutte le persone fisiche, le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti senza scopo di lucro che non svolgono attività economica e che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.
Art. 4 - Requisiti generali 1. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti un intervento incentivabile con costi previsti inferiori a 4.000,00 euro, IVA esclusa. Dette domande verranno rigettate.
Art. 5 - Ammontare dei contributi 1. Per le persone fisiche e per gli enti senza scopo di lucro l'ammontare massimo dei contributi è calcolato secondo le percentuali indicate nella tabella A. 2. Per le pubbliche amministrazioni l'ammontare massimo dei contributi è calcolato secondo le percentuali indicate nella tabella B. 3. I contributi vengono concessi sui costi ammissibili al netto dell'IVA.
Art. 6 - Cumulabilità dei contributi 1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, calcolati secondo i criteri stessi, con altri contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o a carico del bilancio provinciale. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, i contributi di cui ai presenti criteri sono cumulabili con i finanziamenti di opere pubbliche previsti agli articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. 3. Per gli interventi previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2016 e realizzati da pubbliche amministrazioni, i contributi possono essere concessi unicamente nella misura del 20 per cento, ad integrazione degli incentivi statali. 4. Il comma 3 non si applica per gli interventi per i quali è dimostrabile l'impossibilità del rispetto dei requisiti richiesti per accedere agli incentivi statali e che sono pertanto esclusi da tali incentivi.
Art. 7 - Presentazione delle domande di contributo 1. Le domande di contributo, compilate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio e corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate prima dell'avvio dei lavori riguardanti l'intervento oggetto della domanda. 2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio dell'anno di avvio dei lavori. 3. Le domande di contributo devono essere presentate con una delle seguenti modalità, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente: a) consegna a mano presso l'Ufficio, in via Mendola 33 a Bolzano; b) a mezzo posta raccomandata all'Ufficio, via Mendola 33, 39100 Bolzano; c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella di posta elettronica certificata: energie.energia@pec.prov.bz.it; d) a mezzo posta elettronica alla seguente casella di posta elettronica: energia@provincia.bz.it. 4. Le domande di contributo di pubbliche amministrazioni devono essere presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di cui al comma 3, lettera c). 5. Come data di presentazione si considera: a) in caso di consegna a mano, la data di protocollo dell'Amministrazione provinciale; b) in caso di invio a mezzo posta raccomandata, la data del timbro postale; c) in caso di inoltro a mezzo PEC o posta elettronica, la data di invio della mail. 6. Sulle domande di contributo deve essere apposta una marca da bollo dell'importo previsto dalla normativa vigente. Nel caso di domande di contributo inoltrate in via telematica, la domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell'importo previsto dalla normativa vigente; inoltre il/la richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione. 7. Per interventi la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il/la richiedente deve allegare un cronoprogramma con l'indicazione delle spese annuali. 8. Le domande incomplete che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione vengono rigettate. Il termine suddetto può essere prorogato, su istanza e per giustificati motivi, al massimo di ulteriori 30 giorni. 9. Per la sostituzione di impianti già agevolati con un contributo può essere presentata una nuova domanda solo dopo 15 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo riferita all'impianto da sostituire.
Art. 8 - Risanamento energetico di edifici o di singole unità immobiliari 1. Per ottenere un contributo per il risanamento energetico di edifici o di singole unità immobiliari devono essere rispettati i seguenti requisiti tecnici: a) gli edifici o le unità immobiliari da risanare devono essere riscaldate e devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005; b) a intervento ultimato deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 1) certificazione CasaClima Classe C o di classe superiore dell'involucro dell'edificio; 2) certificazione CasaClima R dell'edificio; 3) certificazione CasaClima R dell'unità immobiliare, se il risanamento energetico interessa una singola unità immobiliare. c) in caso di edifici soggetti a tutela storicoartistica o sotto tutela degli insiemi si può derogare alle condizioni di cui alla lettera b). d) in caso di installazione di impianti di ventilazione le unità di ventilazione devono raggiungere i seguenti valori prestazionali riferiti alla portata d'aria nominale: 1) unità di ventilazione centralizzate: grado di recupero termico = 80%; 2) unità di ventilazione decentralizzate: grado di recupero termico = 74%; 3) unità di ventilazione dotate di scambiatore di calore termodinamico: COP(A2/A20) = 3,5; 4) per le unità di ventilazione residenziali contrassegnate con il sigillo "ProdottoQualità CasaClima", i valori prestazionali richiesti sono ritenuti soddisfatti, se per il "recupero di energia termica" o per l'"efficienza di riscaldamento" viene raggiunto almeno il 3° livello di qualità. 2. Sono esclusi dai contributi: a) interventi nei casi di demo-ricostruzione e di ampliamenti di nuova realizzazione; b) le coibentazioni di tetti nel caso di sopraelevazione, tranne quanto necessario per l'intervento di coibentazione, 3. Sono ammissibili i seguenti costi: a) costi per la coibentazione di tetti e lavori connessi: al massimo 62,00 euro per m² di superficie di tetto risanata + 3,40 euro per ogni centimetro di spessore per m² di superficie coibentata; non sono ammissibili i costi per il rifacimento del manto di copertura; b) costi per la coibentazione di tetti dall'interno, di solai sottotetto, terrazze e lavori connessi: al massimo 45,00 euro + 3,40 euro per ogni centimetro di spessore per m² di superficie coibentata; c) costi aggiuntivi per l'inverdimento di tetti: al massimo 33,00 euro per m² di superficie di tetto inverdito; d) costi per la coibentazione di pareti esterne, primi solai e porticati con polistirolo e lavori connessi: al massimo 70,00 euro + 2,20 euro per ogni ce |
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