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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 19/07/2022, n. 515
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- Deliberaz. G.P. Bolzano 30/12/2022, n. 1024
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Testo del documentoL'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, recante "Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima", e successive modifiche, prevede la concessione di contributi per investimenti ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1382 del 18 dicembre 2018 sono stati definiti i criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione di sistemi di teleriscaldamento esistenti; per l'ampliamento di impianti di produzione di teleriscaldamenti esistenti in base all'articolo 9, per l'ampliamento dell'infrastruttura di distribuzione in base all'articolo 10 e per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica del sistema di teleriscaldamento in base a |
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Allegato - Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione dell'ampliamento degli impianti di produzione di sistemi di teleriscaldamento esistenti
Art. 1 - Ambito di applicazione 1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti per l'ampliamento degli impianti di produzione dei sistemi di teleriscaldamento esistenti ed efficienti sotto il profilo energetico, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche. 2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in attuazione dei principi contenuti nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Art. 2 - Definizioni 1. Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni: a) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento; b) cogenerazione: la generazione simultanea di energia termica ed elettrica in un unico processo; c) edificio: costruzione separata da altre costruzioni mediante muri divisori verticali che si elevano, senza interruzione, dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi vuoti, che disponga di un proprio accesso e, se multipiano, di un vano scale autonomo; d) impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento. Non è rilevante se l'attività è svolta a scopo di lucro o meno; e) piccole e medie imprese: le imprese così definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; f) grandi imprese: le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014; g) intensità di contributo: ammontare del contributo espresso come percentuale dei costi ammissibili; h) relazione tecnica: la relazione, firmata da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata iscritto/iscritta all'albo professionale, contenente i seguenti dati e documenti: 1) dati relativi al committente e al sito dell'intervento; 2) descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto; i) sistema di teleriscaldamento: insieme degli impianti di produzione di energia termica e di recupero di calore residuo o cogenerato nonché dell'infrastruttura di distribuzione necessari per la fornitura dei clienti del teleriscaldamento; j) teleriscaldamento: la fornitura tramite un'infrastruttura di distribuzione, verso almeno dieci edifici diversi, di calore sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la produzione di acqua calda sanitaria. Il calore deve essere venduto con contratti di fornitura sulla base dei consumi registrati dai contatori di fornitura; k) teleriscaldamento efficiente sotto il profilo energetico: un sistema di teleriscaldamento che usa per almeno il 50% energia rinnovabile, o per il 50% calore di scarto, o per il 75% calore cogenerato o per il 50% una combinazione di tale energia e calore; l) sistemi di teleriscaldamento esistenti: sistemi di teleriscaldamento per i quali l'area servita dal teleriscaldamento sia già stata delimitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige al momento della presentazione della domanda di contributo e che forniscono calore a utenti finali.
Art. 3 - Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese che gestiscono sistemi di teleriscaldamento esistenti e che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.
Art. 4 - Regimi di aiuto 1. I contributi sono concessi: a) in regime di esenzione, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto delle condizioni generali e di quelle specifiche di cui all'articolo 46 del regolamento; b) in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". 2. Prima della concessione del contributo, le imprese richiedenti possono scegliere per quale regime di aiuto optare.
Art. 5 - Requisiti generali 1. Le domande di contributo, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate all'Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, di seguito denominato Ufficio, prima dell'avvio dei lavori. 2. Qualora il contributo venga richiesto ai sensi del regime di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, l'inizio dei lavori in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo, così come eventuali fatture, contratti preliminari con versamento di caparra o con la previsione di penali in caso di inadempimento, attestazioni di pagamento di cauzioni o altri pagamenti antecedenti a tale data determinano il rigetto della domanda di contributo; è fatta eccezione per le anticipazioni in caso di accordi quadro ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche. 3. L'acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori, quali la progettazione, la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati avvio dei lavori. 4. Non possono essere concessi contributi alle imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. 5. Non sono ammissibili a contributo gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra una società e i suoi soci/socie, fra imprese associate o collegate ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 o fra società delle quali fanno parte gli stessi soci/socie o amministratori/amministratrici. Per le società cooperative, il divieto si applica ai soli soci/socie che sono anche amministratori/amministratrici della società. 6. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti un intervento incentivabile con costi previsti inferiori a 50.000,00 euro IVA esclusa. Dette domande verranno rigettate.
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