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Deliberaz. G.P. Bolzano 14/03/2023, n. 215

Criteri di adesione al modello risparmio casa.
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Testo del documento

 

La Giunta Provinciale

 

premette quanto segue:

L'articolo 2, comma 1, lettera Q1), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, prevede, fra gli interventi di edilizia abitativa agevolata, la concessione di fondi destinati a sostenere la proprietà abitativa secondo il modello del risparmio edilizio. Stabilisce inoltre che il modello del risparmio edilizio è volto a incentivare il risparmio privato per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa mediante l'adesione ad un programma pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati convenzionati con la Provincia.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-ter, della suddetta legge la gestione del fondo per il finanziamento della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1), può essere affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e privati. Il citato comma 1-ter prevede inoltre che la Giunta provinciale stabilisca i criteri di adesione al modello di risparmio edilizio nonché le modalità di gestione e che l'accesso al fondo

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Allegato A - Criteri di adesione al modello risparmio casa

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l'attuazione del modello di risparmio edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominato modello risparmio casa. Sono in particolare disciplinati i criteri di adesione a tale modello e le relative modalità di gestione, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-ter, e successive modifiche, della legge stessa.

 

Art. 2 - Finalità

1. Il modello risparmio casa è volto a incentivare il risparmio privato per il finanziamento della proprietà abitativa, nel rispetto della normativa vigente e dei principi in materia di previdenza complementare. Tale modello è gestito da soggetti pubblici o privati a tal fine convenzionati con la Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, o con la struttura da essa incaricata e persegue lo scopo di agevolare il risparmiatore aderente al fondo pensione nell'accesso al mutuo per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione.

 

Art. 3 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini dell'attuazione del modello risparmio casa s'intendono per:

a) "struttura incaricata": uno o più soggetti incaricati dalla Provincia della definizione, attuazione, gestione e promozione del modello risparmio casa e del convenzionamento dei soggetti coinvolti;

b) "fondo di rotazione": il fondo di rotazione di cui all'articolo 52, comma 1-ter, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche;

c) "banca": l'istituto di credito o il sistema di banche aderente al modello risparmio casa che concede il mutuo risparmio casa;

d) "fondo pensione": forma pensionistica complementare ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche, aderente al modello risparmio casa;

e) "richiedente": la persona fisica iscritta a un fondo pensione che presenta una richiesta di concessione di un mutuo a tasso agevolato previsto dal modello risparmio casa;

f) "mutuatario": richiedente cui è stato concesso un mutuo a tasso agevolato previsto dal modello risparmio casa;

g) "convenzione": la convenzione stipulata dalla Provincia o dalla struttura incaricata con le banche, sulla base del modello di cui all'allegato B, e avente ad oggetto la partecipazione al modello risparmio casa e l'accesso al fondo di rotazione per la concessione di un mutuo a tasso agevolato;

h) "prima casa di abitazione": l'immobile oggetto di acquisto, costruzione o recupero destinato a residenza del/della richiedente ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, di piena proprietà di quest'ultimo, non gravato da diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie e situato nel territorio della Provincia di Bolzano;

i) "piena proprietà": quota di proprietà pari al 100% in caso di persona singola o quota di comproprietà con il coniuge o con il convivente di fatto;

j) "convivente di fatto": ciascuna parte di una coppia che convive da almeno due anni presso lo stesso luogo di residenza senza vincoli di parentela diretta (linea retta) o indiretta (linea collaterale) entro il terzo grado;

k) "recupero": la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione ai sensi della normativa provinciale;

l) "mutuo risparmio casa": il finanziamento agevolato a medio-lungo termine finalizzato all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima casa di abitazione;

m) "mutuo prima casa": il finanziamento a medio - lungo termine alle migliori condizioni di mercato, destinato alle stesse finalità del mutuo risparmio casa;

n) "posizione previdenziale complementare": la somma accumulata dal/dalla richiedente presso uno o più fondi pensione;

o) "attestato": il documento rilasciato dalla struttura incaricata che attesta l'ammontare della posizione previdenziale complementare in base ai dati ricevuti dal fondo pensione.

2. I termini e le modalità relativi alla concessione, all'erogazione e all'estinzione del mutuo rispa

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