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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 10/04/2018, n. 321
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Testo del documentoL'articolo 19, comma 5, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante "Disposizioni sulle acque", prevede la regolamentazione tecnica per la posa in opera di sonde geotermiche. L'articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, stabilisce la procedura per il rilascio delle concessioni in materia di utilizzazione di acque pubbliche. |
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Allegato A - Direttiva per la posa in opera di sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiusoArt. 1 - Ambito di applicazione 1. Questa direttiva regola la posa di sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiuso. Con tali sistemi a circuito chiuso non si verifica alcuno scambio d'acqua con le acque sotterranee. Dal sottosuolo viene sottratto calore per riscaldare o in esso viene immesso calore per raffreddare. 2. Viene disciplinata, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la posa dei seguenti impianti per l'utilizzazione della geotermia: a) sonde geotermiche, che sono posate verticalmente o in posizione inclinata a una profondità massima di 200 metri nel sottosuolo, qualora la potenza termica massimale di scambio con il sottosuolo non superi i 100 kW; b) registri geotermici, che sono posati orizzontalmente o in posizione inclinata entro i primi cinque metri del sottosuolo; c) scambiatori geotermici attraverso infrastrutture a calcestruzzo a contatto con il terreno. 3. La posa di sonde geotermiche a profondità superiori ai 200 m e la costruzione di impianti geotermici con potenza termica massima di scambio superiore a 100 kW sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, alla procedura di approvazione sui diritti delle acque e quindi non sono regolamentate dalla presente direttiva. Art. 2 - Comunicazione relativa alla posa degli impianti 1. La posa di sonde geotermiche, di registri geotermici e di scambiatori geotermici attraverso strutture a calcestruzzo a contatto con il terreno deve essere comunicata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche e al comune territorialmente competente. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il comune può sollevare eventuali dubbi informando l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche. 2. La comunicazione va fatta compilando in tutte le sue parti il modulo messo a disposizione dall'ufficio competente sulle pagine web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente. La comunicazione va inoltre integrata con la documentazione di cui all'articolo 3. 3. La comunicazione per la posa in opera di sonde geotermiche, eseguita dal committente, è valida per tre anni, entro i quali i lavori vanno conclusi. Il termine decorre dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione oppure prima, qualora sia stato rilasciato il nulla osta dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche. 4. L'avvio della perforazione va comunicato almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca sull'Ambiente), all'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali e all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche. Vanno inoltre comunicate eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori di perforazione. Le indicazioni relative alla forma e alla modalità di questa comunicazione sono disponibili nelle pagine internet della rete civica della Provincia autonoma di Bolzano, il cui preciso indirizzo è riportato nel sito internet dell'Agenzia provinciale per l'ambiente. 5. Entro 30 giorni dall'ultimazione della perforazione vanno comunicate alle autorità competenti di cui al comma 4 la descrizione litostratigrafica del sottosuolo e i risultati di eventuali, ulteriori indagini eseguite. |
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