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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 22/03/1963, n. 26
L. R. Sicilia 22/03/1963, n. 26
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[Premessa] |
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Art. 1Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi delle disposizioni applicabili alla data |
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Art. 2Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30 per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell’alloggio da parte del richiedente da computarsi fino alla data della presentazione della domanda di cess |
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Art. 3Contro la determinazione del prezzo è ammesso ricorso, entro 30 giorni, ad una commissione nominata dall’Assessore regionale per i lavori pubblici e composta: 1) di un magistrato ordina |
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Art. 4Il servizio di segreteria delle Commissioni prevedute nei precedenti artt. 2 e 3 è disimpegnat |
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Art. 5Il prezzo degli alloggi può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate, con gli interessi al tasso del 5%. Il prezzo di cessione non può essere inferiore all |
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Art. 6Gli assegnatari degli alloggi di cui all’art. 1, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprietà dell’all |
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Art. 7L’assegnatario, prima del contratto di acquisto della proprietà dell’alloggio, con |
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Art. 8Il trasferimento della proprietà dell’alloggio avviene quando il prezzo sia stato pagato |
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Art. 9Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo |
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Art. 10Coloro i quali, in applicazione delle presenti norme, ottengono l’assegnazione di un alloggio n |
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Art. 11A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile, l’amministrazione di questo passa al con |
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Art. 12Gli enti, in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall’istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli alloggi medesimi. |
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Art. 13Le somme ricavate dall’alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico della Regione sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio per essere assegnate all’Assessorato regionale dei lavori pubblici e destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare. |
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Art. 14Ferme restando le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti leggi, gli atti diretti ed accessori |
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Art. 15Per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore delle presenti norme hanno diritto alla cessione in proprietà, oltre c |
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Art. 16Gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico della Regione per le categorie meno abbienti vengono ced |
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