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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 21/10/2020, n. 24
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Art. 1 - Finalità e definizioni1. La presente legge persegue le seguenti finalità: a) tutelare i valori costituzionalmente tutelati della salute e del risparmio, come sancito dagli articoli 32 e 47 della Costituzione, e gli interessi della collettività, contrastando la diffusione del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), anche se autorizzato, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili e curando il trattamento ed il recupero delle persone che ne sono affette ed il supporto alle loro famiglie; b) contenere l'i |
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Art. 2 - Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità1. I comuni singoli e associati e le aziende sanitarie provinciali (ASP) concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge. |
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Art. 3 - Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo1. È istituito l'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno e di valutare l'efficacia delle politiche messe in atto per contrastarlo. 2. L'Osservatorio ha il compito di: a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco; |
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Art. 4 - Elenco regionale soggetti inibiti dal gioco d'azzardo1. La Regione, con il regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 5 sentite l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e il Garante |
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Art. 5 - Competenze della Regione1. La Regione: a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da DGA nel contesto del piano di prevenzione regionale ed in coerenza con il piano nazionale GAP e conseguentemente assicura il monitoraggio su tali attività; b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza mediante l'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo, tramite i flussi SIND GAP; c) istituisce un numero verde regionale dedicato per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenze; d) promuove la conoscenza, l'informazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio-sani |
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Art. 6 - Competenze dei comuni. Distanze minime1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a: a) 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; b) 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti. 2. I comuni possono prevedere forme premiami per gli esercizi "Slot? No Grazie!" di cui al comma 3 dell'articolo 5, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato. 3. I centri socio-ricreativi e sp |
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Art. 7 - Competenze delle ASP1. Le ASP, in collaborazione con gli operatori del terzo settore che abbiano esperienza certificata nell'ambito del DGA, promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da DGA mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del |
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Art. 8 - Sanzioni amministrative1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco con vincita in denaro, che si ponga in contrasto con i commi 4, 4 bis e 5 dell'articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito co |
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Art. 9 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale informa l'Assemblea regionale siciliana sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il disturbo da gioco d'azzardo. A tal fine, presenta all'Assemblea regionale una relazione biennale documentata, entro il mese di giugno di ogni anno, in ordine ai seguenti profili. a) quali attività di informazione e sensibilizzazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti; |
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Art. 10 - Norma finanziaria1. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 7, di competenza della Regione e delle aziende sanitarie provinciali, sono inclusi nel "Piano biennale regio |
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Art. 11 - Norma finale1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di o |
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