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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 12/05/2022, n. 11
L. R. Sicilia 12/05/2022, n. 11
L. R. Sicilia 12/05/2022, n. 11
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque |
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Art. 2 - Titoli abilitativi alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici1. Sono sottoposti ad autorizzazione la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione di opere accessorie, le varianti sostanziali delle linee e degli impianti esistenti, compreso l'aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione o altro titolo abilitativo, salvo quanto previsto nei commi successivi. 2. Fermi restando i vincoli di esercizio, anche con riferimento ai limiti di esposizione dei valori di attenzione e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente nonché il rispetto della normativ |
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Art. 3 - Attività libera1. Fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, non richiedono alcuna autorizzazione gli interve |
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Art. 4 - Istanza di autorizzazione unica e istruttoria1. L'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici, in regola con l'imposta di bollo, è corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 nonché da idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle linee e degli impianti. 2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata per il tramite dell'Ufficio provinciale del Genio civile competente per territorio, che svolge l'istruttoria tecnica, all'Assessorato regionale dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia. 3. Qualora il richiedente intenda ottenere, con l'autorizzazione di cui al comma 1, anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata dalla documentazione contenente l'indicazione de |
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Art. 5 - Procedimento unico di autorizzazione1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dagli articoli 17 e seguenti della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni. 2. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a c |
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Art. 6 - Varianti sostanziali1. Le varianti sostanziali che si rendono necessarie nel corso di realizzazione dell'opera autorizzata ai sensi della presente legge devono essere prev |
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Art. 7 - Conclusione del procedimento1. Il provvedimento adottato a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5 autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera e, ove necessario, ne dichiara la pubblica utilità e dispone l'apposizione del vincolo preordi |
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Art. 8 - Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA1. La SCIA, a firma del legale rappresentante del richiedente, è presentata all'amministrazione regionale attraverso l'ufficio del Genio civile competente per territorio, corredata da una relazione tecnica del richiedente medesimo che illustra le caratteristiche dell'impianto, da una corografia |
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Art. 9 - Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o territori soggetti a vincoli1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche e opere accessorie che attraversano o generano interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubb |
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Art. 10 - Inamovibilità1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 volt sono inamovibili fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11. |
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Art. 11 - Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse1. L'autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare, con provvedimento formale, lo spostamento o la modifica di line |
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Art. 12 - Provvedimento di esproprio e di occupazione anticipata1. In caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 52 nonies del d |
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Art. 13 - Revoca e sospensione1. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nella stessa e persiste in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. 2. Il provvedimento di diffida: |
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Art. 14 - Sanzioni1. Fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio di opere e impianti in assenza dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 o in assenza di presentazione della SCIA di cui all'articolo 7 comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: |
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Art. 15 - Disposizioni transitorie1. Per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, già in esercizio prima della entrata in vigore della presente legge e privi di un titolo abilitativo, l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa, può richiedere al Dipartimento regionale dell'energia, per il tramite degli uffici del Genio civile, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio. 2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata da: |
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Art. 16 - Norme di tutela contro le infiltrazioni della criminalità organizzata1. Ogni variazione di titolarità nell'esercizio dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale d |
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Art. 17 - Disposizioni attuative1. L'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, emana successivi decreti contenenti disposizioni applicative della presente l |
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Art. 18 - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque |
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