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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sicilia 17/03/1975, n. 8
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[Premessa] |
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Articolo 1É abrogata la legge regionale 18 luglio 1961, n. 10, e successive modifiche e integrazioni. |
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Articolo 2La pubblicazione dell'avviso della gara, qualunque sia l'importo dell'opera da appaltare, deve essere effettuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, esclusivamente nella Gazzetta ufficiale della Regione, oltre che nell'albo dell'ente appaltante. |
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Articolo 3Fino al "31 dicembre 1977" N2 possono essere indetti appalti anche in aumento fin dalla prima gara. |
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Articolo 4Nell'ambito della Regione siciliana si applica il secondo comma dell'art. 1 della legge 12 gennaio 19 |
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Articolo 5L'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, è costituito dal seguente: " Le variazioni di cui all'articolo precedente sono determinate bimestralmente dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sentita una Commissione composta da: a) l'ispettore regionale tecnico, che la presiede; |
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Articolo 6L'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, modificato con l'art. 15 della legge regiona |
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Articolo 7Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti. |
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Articolo 8La certificazione liberatoria prevista dall'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, &eg |
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Articolo 9Per i contratti di appalto di opere pubbliche, che saranno aggiudicate dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1977, nell'ambito della Regione siciliana si applicano le norme previste dal decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese ap |
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Articolo 10N3 "Le categorie di iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche di cui all'art. 6 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, sono sostituite da quelle previste dal terzo comma dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche e integrazioni. Le iscrizioni nell'albo effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge |
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Articolo 11Omissis |
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Articolo 12La Commissione di cui al precedente articolo dovrà, entro 18 mesi dal suo insediamento, proced |
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Articolo 13É abolita la riduzione del 20 per cento sulla retribuzione dei collaudatori delle opere region |
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Articolo 14I collaudatori debbono accertare l'avvenuto pagamento dei relativi contributi a favore della Cassa na |
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Articolo 15Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, è aggiunta la seguente |
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Articolo 16Omissis |
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Articolo 17Le funzioni consultive e le competenze di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1972, n. |
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Articolo 18Omissis |
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Articolo 19La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. |
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