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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 21/05/2019, n. 7
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TITOLO I Principi generali |
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Art. 1. Ambito di applicazione e principi generali dell’attività amministrativa1. L’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti |
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Art. 2. - Tempi di conclusione del procedimento1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1 provvedono a fissare, |
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Art. 3. - Motivazione del provvedimento1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che |
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TITOLO II - Responsabile del procedimento |
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Art. 4. - Unità organizzative responsabili del procedimento1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le amministrazioni di cui all’articolo l sono tenute a determinare per ciascu |
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Art. 5. - Responsabile del procedimento1. Allorquando l’unità organizzativa, individuata ai sensi dell’articolo 4, è responsabile sia dell’istruttoria sia dell’adozione del provvedimento finale, il dirigente della medesima unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo p |
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Art. 6. - Conflitto di interessi e obbligo di astensione1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interes |
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Art. 7. - Compiti del responsabile del procedimento1. II responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento; b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; |
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Art. 8. - Fase decisoria1. Qualora l’adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Nei casi di cui al comma 2 il dirigente, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell’istruttoria, e comunque almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 2, trasmette la proposta, corredata degli atti necessa |
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TITOLO III - Partecipazione al procedimento amministrativo |
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Art. 9. - Comunicazione di avvio del procedimento1. L’amministrazione comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai sog |
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Art. 10. - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l’amministrazione competente; |
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Art. 11. - Intervento nel procedimento1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui p |
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Art. 12. - Diritti dei partecipanti al procedimento1. I soggetti cui all’articolo 9 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 11 hanno diritto: |
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Art. 13. - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento d |
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Art. 14. - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 11, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sos |
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Art. 15. - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad |
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Art. 16. - Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti |
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TITOLO IV - Semplificazione dell’azione amministrativa |
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Art. 17. - Conferenze di servizi1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 18 o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente. 2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subord |
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Art. 18. - Conferenza semplificata1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 17, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente, entro cinque giorni dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine, l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria; |
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Art. 19. - Conferenza simultanea1. La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Ciascun ente o ammin |
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Art. 19-bis. - Conferenza di servizi obbligatoria in via telematica |
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Art. 20. - Decisione della conferenza di servizi1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei g |
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Art. 21. - Rimedi per le amministrazioni dissenzienti1. Se il motivato dissenso di cui all’articolo 18, comma 3, è espresso da un’amministrazione regionale o locale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell’incolumità pubblica, quest’ultima ha facoltà di proporre opposizione alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della |
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Art. 22. - Accordi fra pubbliche amministrazioni1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 17, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgi |
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Art. 23. - Attività consultiva1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l’amministrazione regionale può avvalersi, quando l’amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, l’organo consultivo è tenuto a dare immediata comunicazione all’amministrazione richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i ve |
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Art. 24. - Valutazioni tecniche1. Qualora per l’adozione di un provvedimento si renda necessaria, per disposizione normativa, l’acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di co |
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Art. 25. - Autocertificazione1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche ammini |
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Art. 26. - Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazi |
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Art. 27. - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato. 2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali è necessario un provvedimento esp |
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Art. 28. - Concentrazione dei regimi amministrativi1. Qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a segnalazione ai sensi dell’articolo 27 siano necessarie altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica segnalazione all’amministrazione competente. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. 2. L’amministrazione c |
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Art. 29. - Silenzio-assenso1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 26, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede ai sensi del comma 5. 2. Le disposizioni |
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Art. 30. - Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, cor |
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TITOLO V - Accesso e trasparenza amministrativa |
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Art. 33. - Diritto di accesso dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana ai documenti amministrativi1. I deputati dell’Assemblea regionale siciliana, per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi degli e |
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Art. 34. - Pubblicità degli atti1. Ferme restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione, trovano applicazione nella Regione gli obblighi |
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TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 35. - Abrogazioni e modifiche di norme1. La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 è abrogata. 2. Sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell’articolo 2, commi 2-bis e 2 ter, della legge regionale n. 10/1991 approvati, rispettivamente, con decreto del Presidente della Reg |
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Art. 36. - Disposizione transitorie e di rinvio1. La presente legge non si applica ai procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore della medesima. |
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Art. 37. - Testo coordinato in materia di azione amministrativa regionale1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della |
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Art. 38. - Norma finale1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e |
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