Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 03/03/2020, n. 4
L. R. Sicilia 03/03/2020, n. 4
L. R. Sicilia 03/03/2020, n. 4
L. R. Sicilia 03/03/2020, n. 4
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1. - Finalità, oggetto e principi della disciplina1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni. 2. In particolare, la presente legge: a) definisce le funzioni della Regione e degli enti locali e individua, in particolare, i compiti dei comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e |
|
Art. 2. - Funzioni della Regione1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tut |
|
Art. 3. - Funzioni dei comuni e gestione dei servizi pubblici1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e |
|
Art. 4. - Sale del rito civile1. Le amministrazioni locali sono obbligate a mettere a disposizione dei cittadini delle sale, all’interno degli immobili comunali o nelle aree cimit |
|
Art. 5 - Aree speciali dei cimiteri1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i sindaci concedono ar |
|
Art. 6. - Funzioni amministrative e di vigilanza1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai comuni le funzi |
|
Art. 7. - Regolamenti comunali1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e in conformità ai principi della normativa statale, i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento. |
|
Art. 8. - Organizzazione delle attività di medicina necroscopica1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all’accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle aziende sanitarie provinciali garantiscono le fun |
|
Art. 9. - Decesso per malattia infettiva e diffusiva1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell’azienda sanitaria provinciale competente deve adottare, a |
|
Art. 10. - Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture di cui all’articolo 12. 2. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, su richiesta dei congiunti e previo accertamento della morte ai sensi del comma 2 dell’articolo 8, i cadaveri possono essere posti, per il periodo di osservazione, presso le strutture per il commiato. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e le strutture per il commiato o gli esercenti attività funerarie. |
|
Art. 11. - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di cremazione1. Alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
|
Art. 12. - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di strutture per il commiato1. All’articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 le parole “spazi per il commiato”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “strutture per il commiato”. 2. Alla legge regionale n. 18/2010, dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente: 1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazion |
|
Art. 13. - Attività funeraria1. Ai sensi della presente legge per attività funeraria si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane; d) eventuale gestione di strutture per il commiato. |
|
Art. 14. - Norme transitorie1. Le imprese che esercitano l’attività funeraria di cui all’articolo 13, operanti stabilmente sul territorio |
|
Art. 15. - Norma finale1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e |
Dalla redazione
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Distanze tra le costruzioni
Distanze legali tra le costruzioni, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Appalti e contratti pubblici
La realizzazione delle opere di urbanizzazione nel D. Leg.vo 50/2016
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Urbanistica
Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione
- Giulio Tomasi
- Urbanistica
- Edilizia e immobili
- Standards
- Pianificazione del territorio
Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione
- Redazione Legislazione Tecnica
- Strade
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Urbanistica
- Norme tecniche
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
L’installazione di impianti pubblicitari stradali
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
23/12/2024
- Stop confisca al professionista da Italia Oggi Sette
- Economia circolare al ralenti da Italia Oggi Sette
- Riciclo dei rifiuti, l’Italia non teme rivali da Italia Oggi Sette
- Comprar casa: sì, con l’aiutino da Italia Oggi Sette
- Libri e registri contabili 2023, è ora di stampare e conservare da Italia Oggi Sette
- Imposta di bollo differenziata da Italia Oggi Sette