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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sicilia 15/05/2002, n. 4
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[Premessa] |
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Art. 1 - Oggetto e ordine di priorità degli interventi1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dai seguenti: "1. La somma di cui all'articolo 1 è destinata alla costruzione o all'acquisto di alloggi ed alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché alla realizzazione di centri sociali polifunzionali. |
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Art. 2 - Piani particolareggiati ed allocazione degli interventi di risanamento1. All'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Tutti i piani particolareggiati di risanamento adottati dal consiglio comunale di Messina sono approvati integralmente con la presente legge. Eventuali modifiche all'interno di essi, limit |
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Art. 3 - Compiti dell'Istituto autonomo per le case popolari1. L'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate con la presente legge, nonché per la gestione degli alloggi, il comune di Messina si avvale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, che assume anche la funzione di stazione appaltante. Ai fini dell'approvazione tecnico-amministrativa dei progetti e delle relative perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto è autorizzato ad avvalersi della commissione tecnica istituita presso lo stesso dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche. Resta di competenza della stess |
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Art. 4 - Requisiti degli assegnatari1. L'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, è sostituito dal seguente: |
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Art. 5 - Iter di assegnazione e censimento costruzioni1. L'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente: "Art |
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Art. 6 - Consegna alloggi1. L'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente: "Ar |
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Art. 7 - Aree interessate ai progetti di risanamento1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 aggiungere "che c |
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Art. 8 - Interventi di demolizione1. L'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, è sostituito dal seguente: |
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Art. 9 - Aggiornamento graduatorie1. L'articolo 11 della legge regionale 10 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - Graduatorie definitive1. Alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 11 bis. - 1. Il comune di Messina è tenuto a formulare le graduatorie definitive, distinte per ogni singolo |
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Art. 11 - Contributi in favore del comune di Barcellona1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad eroga |
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Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 21. Alla lettera d), comma 3, dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Dis |
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Art. 13 - Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie1. L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato ad erogare un finanziamento straordinario ai soggetti destinatari delle ordinanze sindacali di sgombro degli alloggi siti nel piano di zona Tremonti-Ritiro di Messina ricadenti nelle palazzine A14, A15, A16, A17 e B12 della cooperativa edilizia "Il Cer |
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Art. 14 - Interventi in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare un finanziamento al comune di Messina per l'esecuzione dei lavo |
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Art. 15 - Canone di locazione per alloggi con superficie utile inferiore ai 45 mq.1. Per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che conducono in locazione appart |
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Art. 16 - Proroga di termini1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e succ |
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Art. 17 - Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 61. Il comma 4 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente: |
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Art. 181. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entre |
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