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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 02/08/2018, n. 32
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CAPO I - Finalità, istituzioni e operatori |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La presente legge disciplina gli aspetti concernenti la tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso d |
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Art. 2 - Compiti della Regione1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà. 2. E |
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Art. 3 - Compiti dei comuni1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare: a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge; b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari; |
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Art. 4 - Compiti dell'ATS1. L'ATS, nei limiti delle proprie competenze: |
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Art. 5 - Attività funebre1. Per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato degli aventi titolo, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, con l'incarico di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche ed integrazioni; b) vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale; c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane; d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri. 2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali o società di persone o di capitali, previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) competente per territorio, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi). La SCIA è corredata dalla documentazione e dalle autocertificazioni attestanti il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi minimi, e attestanti il possesso dei requisiti prev |
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Art. 6 - Deroghe per i comuni montani1. Per i comuni o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, è ammessa la deroga al regime d'incompatibilità |
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CAPO II - Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte |
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Art. 7 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte; b) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; c) resto mortale o indecomposto: il cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno 10 anni di inumazione o tumulazione aerata ovvero vent'anni |
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Art. 8 - Accertamento di morte1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale. |
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Art. 9 - Denuncia della causa di morte1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del r |
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Art. 10 - Periodo di osservazione1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma è mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale è assicurata adeguata sorveglianza. 2. Salve le eccezioni previste dall'articolo 8 del d |
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Art. 11 - Trasferimento durante il periodo di osservazione1. Durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 10 la salma, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, può essere trasferita dal luog |
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Art. 12 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune |
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Art. 13 - Tanatoprassi e tanatocosmesi1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari nel rispetto delle disposizioni di legge. |
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Art. 14 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i familiari o gl |
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CAPO III - Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato |
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Art. 15 - Strutture obitoriali1. Sono strutture obitoriali: a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttu |
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Art. 16 - Casa funeraria1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni: a) osservazione della salma; b) trattamento conservativo; c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi; d) custodia ed esposizione del cadavere; e) attività proprie della sala del commiato. 2. I requisiti minimi strutturali, impiantistici e organizzativi delle case funer |
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Art. 17 - Sala del commiato1. La sala del commiato è la sala destinata, a richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. 2. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale, è ubicata ad una distanza non inferiore a 50 metri dalle strutture sanitar |
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CAPO IV - Trasporto funebre |
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Art. 18 - Trasporto funebre1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di |
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Art. 19 - Caratteristiche delle casse1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai f |
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Art. 21 - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali1. Il trasporto funebre è servizio d'interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 23. |
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Art. 22 - Trasporto di ossa e di ceneri1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali. |
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Art. 23 - Autorizzazione al trasporto funebre1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune nel quale è avvenuto il decesso. 2. L'auto |
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Art. 24 - Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'artico |
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Art. 25 - Prodotti del concepimento1. L'azienda sanitaria competente rilascia il nullaosta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti a |
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CAPO V - Trasporto internazionale |
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Art. 26 - Trasporto funebre tra stati1. I trasporti funebri da o per uno degli stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio |
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CAPO VI - Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri |
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Sezione I - Costruzione, requisiti e servizi dei cimiteri |
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Art. 28 - Gestione dei cimiteri1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri pubblici nei modi previsti per i servizi pubb |
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Art. 29 - Area di rispetto1. L'area di rispetto, definita in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, è individuata considerando: |
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Art. 30 - Requisiti minimi1. In ogni cimitero sono presenti almeno: a) un campo d'inumazione; |
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Sezione II - Inumazioni e tumulazioni cimiteriali |
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Art. 31 - Diritto di sepoltura1. Nei cimiteri pubblici sono ricevuti: |
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Art. 32 - Identificazione della sepoltura1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto. 2. Ogni sepoltura |
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Art. 33 - Inumazione1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario |
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Art. 34 - Tumulazione1. La tumulazione è la collocazione del feretro in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria previsto dall'artico |
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Art. 35 - Sepoltura privata nel cimitero1. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel risp |
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Sezione III - Esumazioni ed estumulazioni |
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Art. 36 - Esumazioni1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori san |
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Art. 37 - Estumulazione1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione. 2. I resti mortali |
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Art. 38 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che coloro che vi hanno interesse non richiedano d |
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Sezione IV - Tumulazioni extracimiteriali |
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Art. 39 - Cappella privata fuori dal cimitero e cimiteri particolari1. La cappella privata e gentilizia costruita fuori del cimitero è destinata solo alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto e dei conviventi more uxorio. 2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle sono approvati dal comune in conformità alle previsioni dello |
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Art. 40 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle di cui all'artic |
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Sezione V - Cremazione e destinazione delle ceneri |
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Art. 41 - Cremazione1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono ne |
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Art. 42 - Crematori1. I crematori pubblici sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a t |
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Art. 43 - Autorizzazione alla cremazione1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necrosco |
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Art. 44 - Registro per la cremazione1. Presso ogni comune è istituito il registro per la cremazione. 2. Nel registro sono annota |
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Art. 45 - Consegna e destinazione delle ceneri1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. 2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. 3. La manifestazione di volontà del defunto relativamente all'affidamento o alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al comune di residenza o decesso, è resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più par |
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Art. 46 - Dispersione delle ceneri1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130 del 2001, è eseguita dal soggetto individuato dal defunto, o in assenza di sue disposizioni, dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri deg |
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CAPO VII - Norme comuni |
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Art. 47 - Trattamenti particolari1. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'ATS detta le prescrizioni ai fini della tutela |
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Art. 48 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'ATS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgim |
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Art. 49 - Sanzioni1. I comuni e l'ATS vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento. 2. Fatta salva la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative come di seguito determinate: |
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Art. 50 - Disciplina transitoria1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge. 2. Qualora il gestore del cimitero svolga |
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Art. 51 - Abrogazioni |
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Art. 52 - Clausola di invarianza finanziaria1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigent |
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Art. 53 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
La presente legge sarà |
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