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L.R. Sardegna 15/07/1988, n. 25

Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/04/2002, n. 7
- L.R. 11/04/2016, n. 5
- L.R. 03/03/2017, n. 2
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Art. 1 - Principi generali

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell’esercizio delle potestà in m

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Art. 2 - Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari

1. Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti:

1) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla presente legge;

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Art. 3 - Competenza territoriale delle compagnie barracellari

1. Le compagnie barracellari espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.

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Art. 4 - Assicurazione e custodia dei beni

1. Per i beni indicati nell’articolo 35 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l’obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell’articolo 2 della presente legge, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.

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Art. 5 - Altre attività delle compagnie barracellari

1. I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzional

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Art. 6 - Poteri di accertamento

1. Nelle materie di competenza della Regione Sarda, indicate al precedente articolo 2, il capitano e gli ufficiali delle compagnie barracellari possono procedere all’accertamento

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Art. 7 - Modalità di accertamento delle violazioni

1. Le violazioni di cui al precedente articolo 3 sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

a) l’indicazione del tempo e del luogo dell’accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la compagnia di appartenenza;

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Art. 8 - Composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari

1. La costituzione delle compagnie barracellari ed il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli e nel rispetto del principio del volontariato.

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Art. 9 - Competenza territoriale e durata delle compagnie barracellari

1. Le compagnie barracellari sono costituite su base territoriale comunale.

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Art. 10 - Forme di collaborazione fra i Comuni

1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all’attività barracellare e per l’effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più Comuni, possono essere costituite tra questi,

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Art. 11 - Requisiti per la nomina a componente delle compagnie baracellari

1. Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) godimento dei diritti civili e politici;

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Art. 12 - Modalità di costituzione della compagnia barracellare

1. In fase di prima costituzione della compagnia barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.

2. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti p

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Art. 13 - Immissione in servizio

1. L’effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata all’attribuzione, da patte del prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

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Art. 14 - Comandante della compagnia

1. Alla compagnia barracellare è preposto il capitano, che la rappresenta, la

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Art. 15 - Requisiti ed attribuzioni del capitano della compagnia barracellare

1. Oltre a quelli previsti al precedente articolo 11, per essere nominato capitano della compagnia barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

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Art. 16 - Nomina e funzioni del segretario

1. Per l’espletamento delle funzioni tecnico - amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla giunta comunale su conforme deliberazione della compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

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Art. 17 - Contabilità e amministrazione

1. La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.

2. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare.

3. Le entrate

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Art. 18 - Ripartizione degli utili

1. Le modalità di ripartizione degli utili, da stabilirsi nel regolamento barracellare comunale, devono tener conto dell’ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla compagnia e della annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato.

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Art. 19 - Responsabilità della compagnia

1. La responsabilità della compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, pur

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Art. 20 - Tariffe e indennità

1. Sulla base delle modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale, i

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Art. 21 - Periti e arbitrato

1. Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l’entità del danno.

2. P

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Art. 22 - Controversie

1. Le controversie fra il segretario e la compagnia e fra i componenti la compagnia p

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Art. 23 - Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) l’ammonizione per la mancanza commessa, con l’esortazione a non ricadervi;

b) sanzione pecuniaria;

c) la sospensione del servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;

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Art. 24 - Sospensione cautelare

1. I componenti delle compagnie barracellari sottoposti a procedimento penale possono

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Art. 25 - Procedimento disciplinare per il capitano

1. Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 23, può

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Art. 26 - Scioglimento delle compagnie barracellari

1. Lo scioglimento delle compagnie barracellari è decretato dal consiglio comu

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Art. 27 - Regolamento barracellare

1. I Comuni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento del servizio barracellare che, in particolare, deve contenere disposizioni riguardanti:

- l’organizzazione ed il funzionamento della compagnia, da articolare in unità operativa di base, tenuto conto dell’entità e complessità dei compiti da svolgere, al fine di assicurare l

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Art. 28

N1

1. A

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Art. 29 - Premi

1. Alle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti che si sono particolarmente distinte nell’espleta

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Art. 30 - Servizio antincendio

1. Per l’organizzazione del servizio antincendio nelle campagne i Comuni, i loro consorzi, le comunità montane si avvalgono

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Art. 31 - Riconoscimento del servizio barracellare

1. L’aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia barracella

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Art. 32 - Formazione professionale

1. L’Amministrazione regionale promuove ed incentiva, in collaborazione con le

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Art. 33 - Sovrintendenza e coordinamento

1. L’Assessore regionale competente in materia di polizia locale convoca ogni t

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Art. 34 - Contributi diversi da quelli regionali

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare eventuali erogazioni effettuate dallo Stato, da enti pubblici e privati, da banche, da asso

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Art. 35 - Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:


STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

Cap. 34401 - (Nuova istituzione) - Cat. 3.4.0. -

Contributi dello Stato, di amministrazioni locali, di enti pubblici e privati, di banche, di associazioni o di privati cittadini per favorire il funzionamento delle compagnie barracellari in Sardegna (art. 34 della presente legge)

pm.


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Art. 36 - Norme transitorie e finali

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono ad adottare il regolamento barracellare di rispettiva competenza, alla nomina del capitano ed alla costituzione della compagnia barracellare, in deroga a quanto disposto dal secondo

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