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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sardegna 14/05/1984, n. 21
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[Premessa] |
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TITOLO I - (OPERE DI BONIFICA) |
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Art. 1La programmazione e l'esecuzione delle opere di bonifica sono finalizzate allo |
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Art. 2I Consorzi di bonifica operano, nel quadro della programmazione comprensoriale per quanto attiene al settore di competenza, con piani pluriennali o stralci annuali approvati dagli Organismi comprensoriali e dalle Comunità montane per le |
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Art. 3Alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, inserite nei piani e programmi di cui all'articolo precedente, provvedono lo Stato e la Regione, direttamente o per concessione. La concessione a domanda e assentita ai Consorzi di bonifica integrale competenti per territorio. Sol |
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Art. 4All'esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica provvedon |
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Art. 5I proprietari di beni immobili agricoli ed extra - agricoli compresi nei compr |
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Art. 6I conduttori di imprese agricole ed i proprietari di fondi ricadenti nei comprensori di bonifica che risultino serviti da impianti di distribuzione dell |
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Art. 7Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo saranno concesse ai consorziati le provvidenze previste per la realizzazione delle opere di trasformazione fondiaria e agraria dalle leggi statali e regionali, di norme comunitarie o da apposite direttive regionali. |
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Art. 8Ai fini di favorire l'incremento delle produzioni agricole e degli allevamenti |
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Art. 9Il contributo di cui all'articolo 8 è concesso, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio nella misura massima del 50 per |
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Art. 10Nel provvedimento di cui all'ultimo comma del precedente articolo il 90 per ce |
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Art. 11Il contributo è corrisposto agli enti gestori, a titolo di anticipazion |
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Art. 12Analogamente a quanto disposto dai precedenti articoli 8, 9 e 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione, in relazione agli ettari effe |
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Art. 13Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di cui all'articolo 2 del regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, indipendentemente dalla dichiarazione di compime |
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Art. 14I contributi di cui agli articoli 8 e 12 saranno concessi per un massimo di 5 |
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TITOLO II - (CONSORZI DI BONIFICA) |
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Art. 15I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche. Sono organi dei Consorzi di bonifica: 1) L'Assemblea dei consorziati; |
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Art. 16L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziati che, iscritti nel c |
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Art. 17Il Consiglio dei delegati è composto da membri eletti dall'Assemblea nel suo seno ai sensi del successivo articolo 18, e da membri di diritto. Il numero dei membri elettivi sarà stabilito nello Statuto di ciascun Consorzio in misura non inferiore al 75 per cento del totale dei membri del Consiglio. |
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Art. 18I membri elettivi del Consiglio dei delegati sono eletti fra gli aventi diritto al voto, con votazione pro capite. |
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Art. 19Hanno diritto al voto tutti coloro che fanno parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 16 della presente legge. Ogni avente diritto al voto può del |
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Art. 20L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione. |
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Art. 21Sono eletti nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che ottengono il maggio |
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Art. 22Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, |
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Art. 23Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rie |
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Art. 24Il Consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge il Presidente e due Vice Presidenti del Consorzio tra i membri eletti |
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Art. 25Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio dei delegati. |
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Art. 26Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dal |
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Art. 27Contro le deliberazioni degli Organi dei Consorzi è ammessa opposizione da proporsi entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di pubblicazione delle deliberazioni. |
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Art. 28Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili per mezzo dei controlli sostitutivi previsti dal precedente articolo 26, e negli altri |
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Art. 29Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti i consorzi di bonifica devono provvedere a quanto segue: a) alla modifica dei rispettivi statuti adeguandoli rigorosamente a quanto disposto nella presente legge; |
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TITOLO III - (NORME TRANSITORIE) |
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Art. 30Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per la realizzazione di più idonei ed efficienti organismi tecnico - amministrativi, l'Amministrazione regionale provvede |
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Art. 31Per consentire l'immediato funzionamento dei Consorzi risultanti dalle fusioni di cui |
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TITOLO IV - (DISPOSIZIONI FINANZIARIE) |
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Art. 32Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 saranno istituiti i seguenti capitoli: Capitolo 06261 (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10) - Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue. Capitolo 06262 (Tit. 1 |
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Art. 33Restano ferme in quanto applicabili le norme di legge statali in materia di bo |
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Art. 34La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
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