Comma abrogato dalla L.R. 04/02/2016, n. 2, così recitava:

“1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti alle province la funzione di controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e i relativi poteri sanzionatori.”

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