Comma abrogato dalla L.R. 04/02/2016, n. 2, così recitava:

“1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

a) programmazione ed erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale;

b) programmazione ed erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale;

c) promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi;

d) d'intesa con i comuni singoli o associati, programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel territorio provinciale;

e) fruizione e valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che si trovano nella loro disponibilità o ad esse trasferiti.”

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