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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 15/12/2008, n. 34
L. R. Puglia 15/12/2008, n. 34
- Sent. Corte Cost. 23/07/2021, n. 166
- L.R. 07/07/2020, n. 16
- L.R. 28/12/2018, n. 67
- L.R. 25/02/2010, n. 4
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[Premessa]
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Art. 1 - Finalità, oggetto e principi della disciplina1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni. 2. In particolare, la presente legge: a) definisce le funzioni della Regione e |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico |
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Art. 3 - Funzioni delle province1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolaz |
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Art. 4 - Funzioni e compiti dei comuni1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori. 2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azi |
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Art. 5 - Obblighi dei comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici a essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in econom |
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Art. 6 - Funzioni autorizzative e di vigilanza1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai comuni le funzioni autorizzative in merito: |
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Art. 7 - Regolamenti comunali1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento comunale. N2 1‐ |
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Art. 8 - Organizzazione delle attività di medicina necroscopica1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di c |
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Art. 9 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'azienda sanitaria compete |
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Art. 10 - Trasporto di salma1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l’abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l’obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all’accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all’articolo 17. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescrit |
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Art. 10‐bis - Trasporto di cadavere1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. L’autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall’abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio. 2. Il |
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Art. 10‐ter - Trasporto di resti umani e prodotti abortivi |
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Art. 11 - Passaporto mortuario1. Il rilascio del passaporto mortuario previsto, rispettivamente, dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, per |
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Art. 12 - Cremazione e conservazione dell'urna1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), anche relativamente all |
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Art. 13 - Dispersione delle ceneri e affidamento1. L'autorizzazione alla dispersione e l'affidamento delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla l. 130/2001, ove sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispers |
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Art. 14 - Esumazioni ed estumulazioni1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. 2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco, sul |
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Art. 14-bis - Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri1. Al fine di favorire la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri tumulati in loculi o tombe è consentita la costruzione di loculi aerati o l’utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici naturali, che consentano il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali, e permettano l’aerazione e la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri |
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Art. 15 - Attività funebre1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) t |
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Art. 16 - Attività di vigilanza1. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, d |
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Art. 17 - Strutture per il commiato1. Il comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato. 2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme. Dette strutture si individuano in: a) la "casa funeraria": struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e depu |
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Art. 18 - Registro regionale di mortalità1. È istituito il registro regionale di mortalità, affidato all'Osservatorio epidemiologico regionale, con f |
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Art. 19 - Norme transitorie e finali.1. Le imprese pubbliche e private aventi sede legale fuori dal territorio regionale e operanti in esso solo occasionalmente sono esentate dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, fatta salva l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa stessa e fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto o disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano |
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